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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 33925/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISI del foro di ROMA, sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISI del foro di ROMA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 novembre 2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata il 18 febbraio 2022 - all'esito di giudizio abbreviato - dal G.u.p. del Tribunale della stessa città con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in data 8 settembre 2021.

2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore.

Con un primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata ritenuta la penale responsabilità dell'imputata, a titolo di concorso con [OSCURATO:PERSONA] senza indicare in cosa sarebbe consistita la condotta concorsuale e per essere stato dato credito, in assenza di riscontri, alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], acquirente della sostanza.

Col secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica del fatto come violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 e alla mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Dalle sentenze di merito - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - emerge che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono tratti in arresto 1'8 settembre 2021.

Quel giorno gli operanti, appostati di fronte all'abitazione di Graziosi, videro numerose persone entrare e uscire dall'androne del palazzo tenendo in mano una banconota.

Videro una donna (poi identificata nella Grasso) affacciarsi alla finestra e far segno di entrare ad un uomo e, quando questi uscì dal portone, lo bloccarono indentificandolo in [OSCURATO:PERSONA] e trovandolo in possesso di un involucro contenente gr. 0,2 di cocaina.

Miselli dichiarò di avere appena acquistato la sostanza dal suo fornitore abituale del quale diede una descrizione che consentì agli operanti di risalire a Graziosi.

Aggiunse che quell'uomo era sempre in compagnia di una donna e anche di questa fornì una descrizione.

Sulla base delle dichiarazioni di Miselli, gli operanti decisero di eseguire una perquisizione personale degli indagati.

Graziosi risultò in possesso delle chiavi di un appartamento ubicato nel palazzo e questo appartamento fu perquisito.

Sul tavolo della sala da pranzo gli operanti rinvennero tre grammi di «cocaina cotta» e tre involucri contenenti 0,2 grammi di «cocaina cruda».

Occultati in un controsoffitto furono rivenuti gr. 30,5 di «cocaina cruda» e 0,5 grammi di «cocaina cotta».

Si accertò che nell'appartamento viveva una zia di Graziosi, costretta a letto da una grave invalidità. [OSCURATO:PERSONA] dichiarò di essere convivente con Graziosi e sostenne di essersi recata nell'appartamento della zia del compagno al solo fine di prestarle assistenza. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile, in concorso con Graziosi, della detenzione della sostanza perché gli operanti l'avevano vista affacciarsi per controllare la strada e per far segno a Miselli di salire e perché Miselli ha dichiarato che Graziosi, suo stabile fornitore, quando vendeva era sempre insieme alla compagna.

La condotta concorsuale è stata descritta, dunque, come un concreto contributo psicologico e materiale all'attività di spaccio realizzata da Graziosi.

Le dichiarazioni di Miselli sono state valutate attendibili perché confermate da quanto osservato dalla polizia giudiziaria e perché, quale acquirente dì una dose di sostanza stupefacente, Miselli non era indiziato di reati sicché si tratta a tutti gli effetti di sommarie informazioni testimoniali, pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato.

La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia.

Come noto, infatti, «la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare» (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; nello stesso senso: Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454).

3. Col secondo motivo, la difesa si duole che il fatto non sia stato diversamente qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

Nel definire i principi ermeneutici cui ci si deve attenere nell'applicare l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che tale valutazione deve essere compiuta in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (cfr., da ultimo, Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

Come opportunamente chiarito dalla sentenza citata (pag. 16 della motivazione), «ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri».

Implica però, allo stesso tempo, «che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo» e possano instaurarsi tra gli stessi rapporti di compensazione o neutralizzazione idonei a consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie.

A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, nel caso di specie, la lieve entità del fatto non è stata esclusa sulla base del mero dato ponderale.

Si è osservato, infatti, che la percentuale media di prodotto puro era elevata (fino al 96% di principio attivo) sicché la sostanza era idonea al "taglio" e alla preparazione di un gran numero di dosi (194 dosi medie singole, come risulta dalla sentenza di primo grado) e si è sottolineato che la detenzione di una quantità non modica (30 grammi) di cocaina di così buona qualità dimostra contatti non occasionali con ambienti criminali dediti al traffico di stupefacenti.

Secondo la sentenza impugnata ciò trova conferma nella intensa attività di spaccio osservata dagli operanti e riferita, oltre che da [OSCURATO:PERSONA], anche da [OSCURATO:PERSONA] (giunta sul posto mentre la perquisizione era in corso), la quale ha dichiarato di essere cliente abituale di Graziani.

Con queste argomentazioni il ricorso non si confronta; invoca quindi, nella sostanza, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISI del foro di ROMA, sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISI del foro di ROMA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 novembre 2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata il 18 febbraio 2022 - all'esito di giudizio abbreviato - dal G.u.p. del Tribunale della stessa città con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in data 8 settembre 2021. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Con un primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata ritenuta la penale responsabilità dell'imputata, a titolo di concorso con [OSCURATO:PERSONA] senza indicare in cosa sarebbe consistita la condotta concorsuale e per essere stato dato credito, in assenza di riscontri, alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], acquirente della sostanza. Col secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica del fatto come violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 e alla mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Dalle sentenze di merito - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - emerge che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono tratti in arresto 1'8 settembre 2021. Quel giorno gli operanti, appostati di fronte all'abitazione di Graziosi, videro numerose persone entrare e uscire dall'androne del palazzo tenendo in mano una banconota. Videro una donna (poi identificata nella Grasso) affacciarsi alla finestra e far segno di entrare ad un uomo e, quando questi uscì dal portone, lo bloccarono indentificandolo in [OSCURATO:PERSONA] e trovandolo in possesso di un involucro contenente gr. 0,2 di cocaina. Miselli dichiarò di avere appena acquistato la sostanza dal suo fornitore abituale del quale diede una descrizione che consentì agli operanti di risalire a Graziosi. Aggiunse che quell'uomo era sempre in compagnia di una donna e anche di questa fornì una descrizione. Sulla base delle dichiarazioni di Miselli, gli operanti decisero di eseguire una perquisizione personale degli indagati. Graziosi risultò in possesso delle chiavi di un appartamento ubicato nel palazzo e questo appartamento fu perquisito. Sul tavolo della sala da pranzo gli operanti rinvennero tre grammi di «cocaina cotta» e tre involucri contenenti 0,2 grammi di «cocaina cruda». Occultati in un controsoffitto furono rivenuti gr. 30,5 di «cocaina cruda» e 0,5 grammi di «cocaina cotta». Si accertò che nell'appartamento viveva una zia di Graziosi, costretta a letto da una grave invalidità. [OSCURATO:PERSONA] dichiarò di essere convivente con Graziosi e sostenne di essersi recata nell'appartamento della zia del compagno al solo fine di prestarle assistenza. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile, in concorso con Graziosi, della detenzione della sostanza perché gli operanti l'avevano vista affacciarsi per controllare la strada e per far segno a Miselli di salire e perché Miselli ha dichiarato che Graziosi, suo stabile fornitore, quando vendeva era sempre insieme alla compagna. La condotta concorsuale è stata descritta, dunque, come un concreto contributo psicologico e materiale all'attività di spaccio realizzata da Graziosi. Le dichiarazioni di Miselli sono state valutate attendibili perché confermate da quanto osservato dalla polizia giudiziaria e perché, quale acquirente dì una dose di sostanza stupefacente, Miselli non era indiziato di reati sicché si tratta a tutti gli effetti di sommarie informazioni testimoniali, pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato. La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Come noto, infatti, «la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare» (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; nello stesso senso: Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454). 3. Col secondo motivo, la difesa si duole che il fatto non sia stato diversamente qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Nel definire i principi ermeneutici cui ci si deve attenere nell'applicare l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che tale valutazione deve essere compiuta in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Come opportunamente chiarito dalla sentenza citata (pag. 16 della motivazione), «ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri». Implica però, allo stesso tempo, «che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo» e possano instaurarsi tra gli stessi rapporti di compensazione o neutralizzazione idonei a consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, nel caso di specie, la lieve entità del fatto non è stata esclusa sulla base del mero dato ponderale. Si è osservato, infatti, che la percentuale media di prodotto puro era elevata (fino al 96% di principio attivo) sicché la sostanza era idonea al "taglio" e alla preparazione di un gran numero di dosi (194 dosi medie singole, come risulta dalla sentenza di primo grado) e si è sottolineato che la detenzione di una quantità non modica (30 grammi) di cocaina di così buona qualità dimostra contatti non occasionali con ambienti criminali dediti al traffico di stupefacenti. Secondo la sentenza impugnata ciò trova conferma nella intensa attività di spaccio osservata dagli operanti e riferita, oltre che da [OSCURATO:PERSONA], anche da [OSCURATO:PERSONA] (giunta sul posto mentre la perquisizione era in corso), la quale ha dichiarato di essere cliente abituale di Graziani. Con queste argomentazioni il ricorso non si confronta; invoca quindi, nella sostanza, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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