CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08670/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
“FED”), in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Piccinini del Foro di Alessandria, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diMilano e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4,giusta procura speciale apposta in calce al ricorso- ricorrente -controp.i. 00488890872, in persona dei Curatori, Dott. [OSCURATO:PERSONA], avv.[OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procuraNumero registro generale 14413/2025Numero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 8670/2026Data pubblicazione 07/04/2026speciale alle liti in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania condomicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Cola diRienzo n. 252.- controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Catania, emesso in data 15.5.2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.2.2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Catania ha rigettato l’opposizioneallo stato passivo presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] a socio unico nei confronti del2. L’opponente aveva impugnato lo stato passivo comunicato il 14.2.2024premettendo: - di avere acquistato dall’amministrazione straordinaria diEdiltkna s.r.l. crediti fiscali (IVA, Irpeg e IRES), maturati e a maturare finoalla chiusura della procedura concorsuale; - l’amministrazione straordinariaera cessata il 12.4.2018, con provvedimento di conversione nella procedurain fallimento; - con provvedimento del 30.7.2021, il giudice delegato, insostituzione del comitato dei creditori, aveva autorizzato la curatela asciogliersi dal contratto di cessione dei crediti a norma dell’art. 72 l.f.; -promosso dall’opponente reclamo avverso il predetto provvedimento, ilTribunale aveva respinto l’impugnazione con provvedimento del 16.12.2021,verso il quale era stato promosso ricorso per cassazione; - l’opponente avevaaltresì promosso giudizio con rito ordinario per l’accertamento dell’illegittimaapplicazione dell’art. 72 l.f. ai contratti di trasferimento dei crediti e, diconseguenza, stante l’opponibilità dei contratti in questione al fallimento, perla condanna della procedura concorsuale al pagamento delle sommespecificamente indicate per restituzione e il risarcimento del danno derivantedall’inadempimento da parte della curatela fallimentare; - aveva dunqueinsinuato al passivo crediti d’importo complessivo pari a € 472.541,15, daritenersi prededucibili ex art. 111 l.f., perché sorti in occasione e in funzionedella procedura di amministrazione straordinaria, che aveva preceduto ilNumero registro generale 14413/2025Numero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 8670/2026Data pubblicazione 07/04/2026fallimento o comunque in occasione del fallimento; - il giudice delegato avevaparzialmente accolto la domanda, ammettendo in via di prededuzionechirografaria la somma di euro 43.500,00 (quale somma all'epoca pagata inconseguenza dei contratto di cessione di crediti erariali, poi sciolti dallaprocedura concorsuale ai sensi dell'art.72 l.f.) e rigettando invece le sommerichieste a titolo di "spese" e le ulteriori richieste di risarcimento danno permancato utile, “a ciò ostando il disposto dell'art. 72 comma 4 l. f.”.3. Il Tribunale ha rilevato ed osservato, per quanto qui ancora rileva, che: (i)andava respinta, in rito, l’istanza avanzata dall’opponente per la sospensioneai sensi dell’art. 295 (o art. 337 c.p.c.), ovvero di riunione ai sensi dell’art.274 c.p.c., in relazione al giudizio promosso con rito ordinario innanzi alTribunale e avente ad oggetto la stessa domanda risarcitoria promossa condomanda d’insinuazione al passivo e, in subordine, la domanda diadempimento dei contratti, non avanzata in sede fallimentare, posto che, aisensi dell’art. 52, comma 2, l.f., qualsiasi credito (anche prededucibile) deveessere accertato col rito di cui agli artt. 92 e ss. l.f., salva diversa disposizionedi legge, tra cui vi era anche l’ipotesi di cui all’art. 111bis, comma 1, l.f., chetuttavia non ricorreva nella specie avuto riguardo alla contestazione dellacuratela; (ii) il comma 4 dell’art. 72 l.f. stabilisce che “In caso di scioglimento,il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente almancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno”; (iii)dallo scioglimento del contratto consegue un naturale effetto restitutorio, nelsenso che deve essere ripristinata la situazione anteriore alla stipula, e lerestituzioni ed i rimborsi operano, secondo la disciplina dettata dalle normedell’indebito, dal momento che l'efficacia retroattiva della scelta priva di titolosin dall'origine le prestazioni eseguite; (iv) la disciplina della ripetizionedell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte leipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento,qualunque ne sia la causa; (v) nella fase di verifica il giudice delegato,condividendo la proposta dei curatori - evidentemente sul presupposto dellalegittimità ed efficacia degli scioglimenti ex art. 72 l.f. operati dai medesimicuratori e non a titolo di risoluzione per inadempimento, per come richiestodalla parte istante - aveva ammesso la predetta somma, avente ad oggettoNumero registro generale 14413/2025Numero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 8670/2026Data pubblicazione 07/04/2026parte del corrispettivo dei contratti parzialmente eseguiti, da restituirsi inprededuzione; (vi) la statuizione doveva, dunque, interpretarsi ex artt. 72 l.f.e 2033 c.c., coerentemente con la domanda restitutoria comunque formulatasul punto nell’insinuazione, ex art. 93, comma 3, n. 3), l.f.; (vii) l’opposizioneriguardava esclusivamente la mancata ammissione degli ulteriori importirichiesti a titolo risarcitorio per spese (danno emergente) e per mancatoguadagno (lucro cessante), essendo stata invece ammessa al passivo lasomma oggetto della domanda restitutoria; (viii) la domanda concernente lerestituzioni aveva petitum e causa petendi del tutto differenti da quellarisarcitoria, posto che la prima, ex art. 2033 c.c., rappresentava un’azionerestitutoria e non risarcitoria a carattere personale; (ix) la domandarestitutoria è, infatti, autonoma e distinta da quella risarcitoria, la cui causapetendi va ravvisata non già nella risoluzione del contratto, ma, più ingenerale, nella mancanza (originaria o sopravvenuta), per qualsiasi ragione,della causa solvendi, che rende la prestazione eseguita dal solvens nondovuta; (x) gli importi a titolo risarcitorio non erano tuttavia suscettibili diessere ammessi al passivo per due ragioni, correlate tra loro, ma ciascunaautonoma e sufficiente al rigetto; (x) in primo luogo, la domanda risarcitoriadoveva dirsi ultra-tardiva, in mancanza dei presupposti di cui all’art. 101,ultimo comma, l.f., come da eccezione sollevata in sede di opposizione dallacuratela; (xi) la predetta questione era, peraltro, rilevabile d’ufficio, in quantorelativa a termini perentori processuali e perché “il giudice dell'opposizioneallo stato passivo può valutare tutte le ragioni ed eccezioni dirette asorreggere o a contrastare la domanda, trattandosi di un novum judicium,seppure di tipo impugnatorio (Cass. 6279/2022, 11366/2018, 26225/2017),per quanto non assimilabile all'appello (Cass. 21991/2021), a strutturadevolutivo-sostitutiva del provvedimento del giudice delegato, che demandaperciò al tribunale il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizionesommaria propria della verifica (Cass. 27902/2020, 21490/2020,19003/2017, 19697/2009)”; (xii) venendo all’esame della questione di rito,il principio di ragionevolezza del termine per la presentazione delle domandeultra-tardive si applica anche per tutti i crediti sorti in corso di procedura, ivicompresi quelli sopravvenuti in prededuzione ove contestati, dovendosiNumero registro generale 14413/2025Numero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 8670/2026Data pubblicazione 07/04/2026valutare per tali crediti la ragionevolezza del termine dal momento della loroinsorgenza; (xiii) i crediti prededucibili necessitano di accertamento con lemodalità di cui al capo V della legge fallimentare solo ove contestati, e quindinon necessitano di domanda di insinuazione (con esclusione della decorrenzadi qualsivoglia termine) nel caso in cui si riscontri “un vero e proprio contegnoammissivo degli organi della procedura, volto a riconoscere esplicitamente lasussistenza e l'entità del credito, o, quantomeno, un comportamentoincompatibile, logicamente e giuridicamente, con l'intento di disconoscerli”,come può accadere quando il credito nel corso della procedura sorgadirettamente per atti giuridici o negoziali direttamente compiuti dal curatore;(xiv) nel caso di specie, in presenza di un credito non contestato e noncontestabile lato curatela (che è ciò che rilevava sub art. 111 bis l.f.), nonoccorreva domanda di insinuazione al passivo per le restituzioni ex art. 2033c.c.; (xv) restava irrilevante la circostanza che l’opponente avesse poipresentato domanda di insinuazione per le restituzioni postulando il graveinadempimento e la risoluzione dello stesso, assumendo qui pregnanza lasussistenza del credito restitutorio in quanto tale, in ossequio ai principi didiritto ex artt. 93, comma 3, 101 e 111 bis l.f., in relazione all’art. 2033 c.c.e al dovere di riconoscere il credito restitutorio a prescindere dalla ragioneper cui comunque si riscontri la mancanza di causa della dazione; (xvi) nessuntermine, pertanto, poteva dirsi decorso per il credito restitutorio, poiesplicitamente ammesso al passivo in prima fase di verifica, in prededuzione;(xvii) diversamente doveva dirsi per il credito risarcitorio, la cui domanda,per come detto, aveva petitum e causa petendi del tutto diversa da quella diripetizione di indebito; (xviii) la domanda di insinuazione al passivo risultavapresentata in data 28.10.2022, con la conseguenza che, avendo la stessaopponente individuato il momento di insorgenza del credito risarcitorio nelloscioglimento illegittimamente esercitato dalla curatela con pec del 13.9.2021,concretante il rifiuto all’adempimento, non risultava rispettato il ragionevoletermine richiesto per la presentazione della domanda di insinuazionedall’insorgenza del credito, essendo decorso oltre un anno e non essendoconducente il richiamo operato dalla parte al contenzioso dovutoall’impugnazione endofallimentare del predetto scioglimento; (xix) in ogniNumero registro generale 14413/2025Numero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 8670/2026Data pubblicazione 07/04/2026caso, tale ragionevole termine non risultava rispettato anche a voler prenderein considerazione la data (5.1.2022), e cioè quella di comunicazione deldecreto collegiale che aveva definito il reclamo ex artt. 36 e 26 l.f. sullamedesima vicenda contrattuale, essendo trascorsi tra la detta data e lapresentazione della domanda di insinuazione quasi nove mesi; (xx) insecondo luogo, la stessa opponente aveva dedotto la sostanziale intervenutacompleta esecuzione dei contratti in esame e l’intervenuto passaggio dellatitolarità dei crediti in proprio favore, residuando in capo alla curatela “soloobblighi ancillari e strumentali di collaborazione per consentire il mero incassodi un credito che, come visto, è già nel patrimonio della scrivente e non piùin quello della procedura”; (xxi) non si comprendeva dunque in che senso ilmero ritenere da parte della curatela (a torto o a ragione) di poter esercitareil diritto potestativo di scioglimento ai sensi dell’art. 72 l.f.., per come poi ineffetti accaduto, avesse potuto concretare un grave inadempimento ex art.1455 c.c., anziché far sorgere una mera controversia sulla titolarità deimedesimi crediti (titolarità nei termini descritti dalla stessa opponente); (xxi)l’opponente stesso non aveva dedotto le specifiche obbligazioni (dalla stessaparte definite “ancillari”) rimaste inadempiute ad opera della curatela idoneea ingenerare un grave squilibrio sinallagmatico o che in futuro avrebberopotuto rimanere inadempiute pregiudicando il diritto della parte di ricevere ilpagamento direttamente dall’amministrazione finanziaria, a fronte di una“cessione pacificamente opponibile alla procedura avendo data certa edessendo stata notificata all’Agenzia delle Entrate.4. Il decreto, pubblicato il 15.5.2025, è stato impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA].r.l. ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 274e 295 c.p.c.Numero registro generale 14413/2025Numero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 8670/2026Data pubblicazione 07/04/20262. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la violazione degli artt. 72, comma 4, l. fall. e 2033 c.c.. Sisostiene che l’iniziativa del curatore volta allo scioglimento del contratto eraillegittima perché assunta in violazione dell’art. 72, comma 4, l. fall. e perché:i) la circostanza che ci si trovasse di fronte a due procedure successive - perle quali è legislativamente prevista la consecutio dal lato del debitore - già diper sé escludeva la possibilità di applicare l’art. 72 l.f. ai contratti posti inessere dalla procedura anteriore, trattandosi di atti - lecitamente elegittimamente - posti in essere dai competenti organi della procedura; ii) sitrattava di vendite coattive e non di normali atti negoziali, atti, cioè, direttialla liquidazione del patrimonio e che dunque escludevano l’applicabilitàdell’art. 72 l.f.; iii) i contratti erano già stati eseguiti, almeno da una parte,con impossibilità di applicazione dell’art. 72 l.f.; iv) era rilevabile lacontrarietà dello scioglimento dei contratti de quibus a principi cardinedell’ordinamento.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 101, 111 e111 bis l.f., sul rilievo che la domanda di insinuazione di FED era unica edinscindibile con riferimento alle domande restitutorie e risarcitorie svolte,cosicchè non era possibile un trattamento differenziato per domanderestitutorie, ammesse dal g.d., e domande risarcitorie, ritenute tardive dalTribunale.4. Il quarto mezzo denuncia la violazione degli artt. 1455 c.c. e 72 l. fall. sulrilievo che il Tribunale aveva ritenuto che si trattasse di una meracontroversia sulla titolarità dei crediti reclamati, inidonea a ingenerare larisoluzione del contratto o il solo danno (anche in parte) per come preteso.4.1 In relazione alle doglianze contenute nel terzo motivo di ricorso ed allapeculiarità dell’odierna vicenda processuale - ove la domanda di insinuazioneal passivo della società creditrice (unitariamente presentata per l’ammissionesia del credito restitutorio che per quello risarcitorio) era stata parzialmenteaccolta solo in relazione al credito restitutorio ex art. 2033 c.c. (v. ancheCass. Sez. 1, 20/04/2018, n. 9928), senza che fosse stato rilevato dal g.d.alcun profilo di inammissibilità della domanda (unitariamente intesa) inNumero registro generale 14413/2025Numero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 8670/2026Data pubblicazione 07/04/2026ragione di una possibile ultratardività della stessa - risulta opportuno,secondo questo Collegio, addivenire ad un approfondimento delle predettequestioni mediante discussione in pubblica udienza, e ciò anche in relazioneal regime dettato - in tema di giudicato implicito, per le eccezioni in ritorilevabili d’ufficio - dal noto arresto reso a Sez. Un. da questa Corte (n. 24172del 29.8.2025) e allo stesso regime di eccezione alla regola della necessariaimpugnazione (in applicazione del principio di conversione del vizio in motivodi gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c.) per i vizi processuali rilevabili, inbase ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e perquelli relativi a questioni "fondanti" (regime di eccezione sempre dettato daCass. Sez. Un. n. 24172/2025, cit. supra).Risulta altresì necessario approfondire l’applicabilità dei principi affermatinell’arresto giurisprudenziale da ultimo ricordato ai peculiari profiliprocessuali del giudizio di opposizione allo stato passivo - ove è possibile, nelrelativo giudizio impugnatorio, sollevare da parte del curatore eccezioni dimerito e di rito nuove rispetto a quelle dedotte in sede di verifica dei crediti -e della possibile formazione di un giudicato endofallimentare sulle questionitrattate dal giudice delegato e non impugnate dal curatore fallimentare (Sez.1, Ordinanza n. 3147 del 2/2/2023; Cass. Sez. 1, 20/4/2018, n. 9928, cit.supra).A ciò va aggiunto che il particolare regime della rilevabilità d’ufficio ultra-grado di vizi di particolare gravità - tra cui vanno annoverate, nelladeclinazione fornita dalle Sezioni Unite n. 24172/2025, anche “le decadenzeverificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizionedell’azione (Cass. n. 20978/2013; Cass. n. 32637/2019; Cass., S.U., n.8501/2021)” (cfr. lett. e, in relazione al § 9.1.1. della sentenza n.24172/2025) - va calibrato, nel caso di specie, con la descrizione fornita dallagiurisprudenza di legittimità della decadenza prevista dall’art. 101 l. fall. perl’ultratardività della domanda di insinuazione al passivo, ove tale decadenzanon è collegata ad un termine perentorio previsto per legge, ma ad untermine di ragionevolezza nella presentazione dell’istanza di insinuazione alpassivo (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11000 del 5/4/2022; Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 18760 del 9/7/2024).Numero registro generale 14413/2025Numero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 8670/2026Data pubblicazione 07/04/2026 P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, il 23.2.2026Il Presidente