CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 luglio 2022
Cassazione n. 06602/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delTribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagata, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 10 agosto 2022, il Tribunale del riesame di Venezia ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] confermando la misura della custodia cautelare in carcere emessa il 21 luglio 2022 dal Gip del suindicatoTribunale; 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei propri difensori, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia sopra citata, deducendo due motivi di impugnazione. 3.Con il primo motivo ha dedotto i vizi della motivazione ex artt. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento ai gravi indizi rilevati dal Tribunale in ordine al concorso nella detenzione dell'ingente quantitativo dello stupefacente sequestrato il 18 luglio 2022. Si tratterebbe di decisione in contrasto con l'orientamento di legittimità in materia di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento ai requisiti per la configurazione della connivenza non punibile. Ciò perché non sarebbe stato illustrato il contributo materiale e/o morale assicurato rispetto alla detenzione della sostanza stupefacente, né vi sarebbe stato confronto con le dichiarazioni rese dagli indagati in sede di interrogatorio di garanzia, e perché, inoltre, gli elementi valorizzati a fini indiziari dal Collegio della cautela di per sé non sarebbero idonei a fondare un giudizio di gravità indiziaria, giustificativo della applicazione della misura cautelare prescelta. Illogica e contraddittoria sarebbe, altresì l'affermazione della assenza di prova di un diverso comportamento tra i due indagati, trattandosi di dichiarazione che viene a richiedere agli indagati medesimi di fornire la prova negativa della loro estraneità ai fatti. Ilitribunale, nel rilevare il valore indiziario della condotta di guida tenuta dalla ricorrente, sarebbe anche incorso in un travisamento del fatto, atteso che alla luce di quanto riportato dagli operanti, e non integrando l'inversione di marcia alcun tentativo di fuga, la vettura con a bordo la ricorrente e il marito sarebbe stata bloccata e controllata senza che sia emerso alcun pericolo di fuga. A conferma di tale ricostruzione, rileverebbe anche la indicazione, subito fornita agli operanti dalla ricorrente, della propria abitazione. Quanto alla esclusione, da parte della ricorrente, della sussistenza di pertinenze dell'abitazione, tale circostanza si spiegherebbe con il fatto che la stessa è soggetto straniero che verosimilmente non comprese il significato del termine pertinenza. Da ultimo, si sottolinea la contraddittorietà tra la ricostruzione dei fatti operata dal tribunale e il contenuto della CNR del 18 luglio 2022. 4. Con il secondo motivo ha dedotto i vizi di violazione dell'art. 274, comma 1,Iett. c)/cod. proc. pen. e vizi di motivazione sul punto. Il tribunale non avrebbe evidenziato la sussistenza di elementi che rendano altamente probabile che, presentandosi l'occasione, la ricorrente commetta altri reati analoghi. Ciò perché la condotta ascritta costituirebbe un unicum nella vita dell'indagata, per la quale vi sarebbe assenza di precedenti penali e/o pregiudizi di polizia, e comunque disegnerebbe un ruolo secondario nella complessiva vicenda. Di scarso rilievo poi, ai fini in esame, sarebbe il dato della assenza di proprie risorse economiche, posta la allegata disponibilità dei familiari della indagata al relativo mantenimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. E' innanzitutto meramente assertiva la tesi per cui i multipli dati valorizzati dall-r.ibunale non avrebbero alcun valore, al fine di integrare in necessario quadro indiziario, posto che la ricorrente non si sofferma in alcun modo ad illustrare le ragioni per cui il rinvenimento, nella disponibilità dei coniugi, delle chiavi della vettura ove si trovava parte della droga e il ritrovamento di altra droga in due abitazioni facenti capo ad entrambi i coniugi, in uno con manovre sospette e una repentina inversione di marcia della ricorrente, sarebbero dati irrilevanti ai fini in esame. Di converso, il predetto quadro, come valorizzato dal tribunale, integra una motivazione immune da vizi manifesti, laddove, poi, la tesi per cui l'affermazione della assenza di prova di un diverso comportamento tra i due indagati integrerebbe un'inammissibile inversione dell'onere della prova è essa stessa giuridicamente infondata e illogica, posto che la predetta, censurata rilevazione del Tribunale, lungi dall'essere isolata, interviene all'esito di un legittimo contesto indiziario ricostruito dai giudici, di fronte al quale gli stessi, in misura del tutto coerente, evidenziano l'assenza di contrapposti elementi favorevoli agli indagati, i quali, come noto, ove emerga un consistente quadro accusatorio a carico - come nel caso di specie - hanno l'onere e la convenienza di rappresentare dati contrapposti, ove esistenti. Quanto alla tesi dell'intervenuto travisamento, in ordine alle manovre realizzate dalla ricorrente alla guida della propria macchina, va premesso che anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 Rv. 273217 - 01 Ferri). Ad ogni modo, non emerge alcuna irragionevolezza nel rilevare che le descritte manovre sospette e l'inversione di marcia integrerebbero un tentativo di evitare controlli, come correttamente affermato dal -Tribunale. Infine, destituita, innanzitutto, di ogni fondamento giuridico, prima ancora che contenutistico, è la tesi della sussistenza di un vizio di contraddittorietà tra la ordinanza e il contenuto della comunicazione di notizia di reato, atteso che in tema di ricorso per cassazione, la contraddittorietà della motivazione di cui all'art.606, comma 1, lett. e)icod. proc. pen., deve essere interna alla sentenza impugnata sicché la stessa va esclusa nel caso di difforme valutazione di uno stesso fatto sia da parte delle sentenze dei due gradi di merito, essendo anzi questa la naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio degli organi giurisdizionali, che, mediante la motivazione, espongono, in maniera autonoma ed indipendente, le ragioni delle decisioni adottate (Sez. 3 - n. 13678 del 20/01/2022 Rv. 283034 - 01), sia, a maggior ragione, come nel caso di specie, tra la sentenza e un atto investigativo. Essendo quest'ultimo al più l'oggetto della valutazione dei giudici, come tale in grado, al massimo, di fondare un vizio di travisamento che, come sopra già esposto, non ricorre nel caso in esame. 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di impugnazione. Il 'Tribunale, confermando la misura della custodia in carcere ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in ordine alla attualità delle esigenze caútelari, la presunzione di sussistenza delle stesse e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - come nel caso di specie -, detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr. Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016 Rv. 268664 - 01 Barra). Va comunque considerato che in ogni caso il-tribunale ha validamente osservato che la gravità dei fatti, alla luce dei quantitativi e delle diverse tipologie di droga, le modalità di svolgimento, la capacità criminale implicante contatti con ambienti criminali, l'assenza di autonome risorse finanziarie, depongono anche nel senso del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari: il tutto in linea con il principio secondo il quale l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, ccmma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo (e tale non è il caso di specie), ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016 Rv. 267785 - 01 Stamegna). In altri termini il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di clevianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016 Rv. 268366 - 01 Vicini). La logicità e adeguatezza della motivazione come ora sintetizzata supera, come dati marginali e opinabili, quelli difensivamente dedotti riguardo alla disponibilità di assistenza che sarebbe stata manifestata dai familiari della ricorrente - che peraltro non risulta dedotta in sede di riesame, in assenza di corrispondente, dovuta allegazione dimostrativa in questa sede - e alla assenza di precedenti penali e di polizia ( anche essi meramente asseriti). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Atm me nde P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrent