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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37665/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 giugno 1961 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Milano il 15 giugno 2022 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza del 16 settembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato; Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto di non accogliere il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 15 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Milano ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha disposto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari.

A [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato provvisoriamente di aver concorso con [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale ordinanza il Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo vizi dela motivazione per avere il Tribunale del riesame effettuato una valutazione parcellizzata degli elementi probatori, senza considerare alcune frasi pronunciate nelle conversazioni intercettate, che avrebbero manifestato una chiara adesione dell'indagato al programma delittuoso.

In particolare, dalla conversazione del 21 maggio 2021, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sarebbe emerso che era stato proprio il ricorrente a proporre addirittura il sequestro del soggetto usurato e i toni e le frasi utilizzate dimostrerebbero il completo coinvolgimento dell'indagato nella contestata ipotesi di usura, rendendo l'idea di un individuo pronto ad usare anche la violenza in forme estreme, pur di raggiungere l'obiettivo.

Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto che tra Ferretti e Berrini vi fossero normali rapporti commerciali e non usurari ma non avrebbe indicato gli elementi concreti a riscontro di tale ipotesi alternativa e non avrebbe esplicitato la ragione per cui ha ritenuto maggiormente credibile la ricostruzione della difesa rispetto a quella prospettata dal Pubblico ministero ricorrente e dal Giudice per le indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione, con cui si deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

In sede di giudizio di legittimità sono rilevabili, quindi, esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e logicità del discorso motivazionale, svolto nel provvedimento, e non sul contenuto della decisione, sicché - per quanto concerne i procedimenti "de libertate" - non è possibile procedere a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). 1.2 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che nell'ordinanza impugnata vi è una corretta e logica motivazione in ordine all'insussistenza - allo stato - dei gravi indizi di colpevolezza.

Il Tribunale del riesame ha affermato che non era emerso "un quadro indiziario grave in ordine alla specifica contestazione mossa ossia che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito da intermediario/garante per la restituzione ai creditori Ferraro/Ronga di un prestito di natura usuraria pari a C 15.000,00, erogato a Berrini; le conversazioni intercettate attestano l'esistenza di una più ampia pattuizione (euro 60.000) che coinvolge proprio Ferretti quale debitore per la metà insieme a Berrini verso i medesimi soggetti; non si comprende come potrebbe rispondere di usura in concorso con Ferraro e Ronga perché avrebbe preteso da Berrini - per debiti precedenti nemmeno ben quantificati - la somma di euro 15.000 pari alla differenza tra la quota parte (euro 30.000,00 che Berrini aveva ricevuto da Ferraro e Ronga) e quanto Berrini gli aveva effettivamente consegnato euro 15.000; in sostanza si contesta che esigere da Berrini la differenza - ossia i 15.000 C da lui non ricevuti - rispetto ad una pretesa di 30.000,00 (si ripete per vicende del tutto interne a Ferretti e Berrini) lo renderebbe concorrente di chi aveva prestato la maggior somma a entrambi, impostazione che pare ben lontana dalla intermediazione quale garante per il pagamento del debito contratto con Ferraro e Ronga".

Avendo ritenuto, dunque, che non vi fosse un quadro indiziario idoneo a sostenere la contestazione provvisoria elevata, il Tribunale del riesame ha revocato la misura inflitta.

A fronte di siffatta motivazione il ricorrente ha dedotto sostanzialmente che non sarebbe stata adeguatamente valorizzata una conversazione intercettata e non sarebbe stata bene interpretata un'altra conversazione.

Deve rilevarsi tuttavia che è consolidato l'orientamento di questa Corte Suprema, a parere della quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez.

VI, sentenza n. 46301 del 20 ottobre 2013, CED Cass. n. 258164).

Nel caso in esame, nell'interpretazione delle conversazioni intercettate, fornita dal Tribunale, non si ravvisano travisamenti o vizi logici; del pari, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il menzionato Tribunale ha effettuato una valutazione di tutti gli elementi emersi, in essi incluse le conversazioni richiamate nel ricorso, che ha ritenuto, però, insufficienti - allo stato - a fondare l'applicazione della misura cautelare.Considerato, per quanto innanzi detto, che non è possibile procedere in questa sede a una diversa valutazione dello spessore degli indizi, ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

2. Trattandosi di parte pubblica ricorrente, non deve disporsi la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Il consiglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 giugno 1961 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Milano il 15 giugno 2022 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza del 16 settembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato; Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto di non accogliere il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 15 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Milano ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha disposto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. A [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato provvisoriamente di aver concorso con [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale ordinanza il Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo vizi dela motivazione per avere il Tribunale del riesame effettuato una valutazione parcellizzata degli elementi probatori, senza considerare alcune frasi pronunciate nelle conversazioni intercettate, che avrebbero manifestato una chiara adesione dell'indagato al programma delittuoso. In particolare, dalla conversazione del 21 maggio 2021, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sarebbe emerso che era stato proprio il ricorrente a proporre addirittura il sequestro del soggetto usurato e i toni e le frasi utilizzate dimostrerebbero il completo coinvolgimento dell'indagato nella contestata ipotesi di usura, rendendo l'idea di un individuo pronto ad usare anche la violenza in forme estreme, pur di raggiungere l'obiettivo. Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto che tra Ferretti e Berrini vi fossero normali rapporti commerciali e non usurari ma non avrebbe indicato gli elementi concreti a riscontro di tale ipotesi alternativa e non avrebbe esplicitato la ragione per cui ha ritenuto maggiormente credibile la ricostruzione della difesa rispetto a quella prospettata dal Pubblico ministero ricorrente e dal Giudice per le indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione, con cui si deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). In sede di giudizio di legittimità sono rilevabili, quindi, esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e logicità del discorso motivazionale, svolto nel provvedimento, e non sul contenuto della decisione, sicché - per quanto concerne i procedimenti "de libertate" - non è possibile procedere a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). 1.2 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che nell'ordinanza impugnata vi è una corretta e logica motivazione in ordine all'insussistenza - allo stato - dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale del riesame ha affermato che non era emerso "un quadro indiziario grave in ordine alla specifica contestazione mossa ossia che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito da intermediario/garante per la restituzione ai creditori Ferraro/Ronga di un prestito di natura usuraria pari a C 15.000,00, erogato a Berrini; le conversazioni intercettate attestano l'esistenza di una più ampia pattuizione (euro 60.000) che coinvolge proprio Ferretti quale debitore per la metà insieme a Berrini verso i medesimi soggetti; non si comprende come potrebbe rispondere di usura in concorso con Ferraro e Ronga perché avrebbe preteso da Berrini - per debiti precedenti nemmeno ben quantificati - la somma di euro 15.000 pari alla differenza tra la quota parte (euro 30.000,00 che Berrini aveva ricevuto da Ferraro e Ronga) e quanto Berrini gli aveva effettivamente consegnato euro 15.000; in sostanza si contesta che esigere da Berrini la differenza - ossia i 15.000 C da lui non ricevuti - rispetto ad una pretesa di 30.000,00 (si ripete per vicende del tutto interne a Ferretti e Berrini) lo renderebbe concorrente di chi aveva prestato la maggior somma a entrambi, impostazione che pare ben lontana dalla intermediazione quale garante per il pagamento del debito contratto con Ferraro e Ronga". Avendo ritenuto, dunque, che non vi fosse un quadro indiziario idoneo a sostenere la contestazione provvisoria elevata, il Tribunale del riesame ha revocato la misura inflitta. A fronte di siffatta motivazione il ricorrente ha dedotto sostanzialmente che non sarebbe stata adeguatamente valorizzata una conversazione intercettata e non sarebbe stata bene interpretata un'altra conversazione. Deve rilevarsi tuttavia che è consolidato l'orientamento di questa Corte Suprema, a parere della quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez. VI, sentenza n. 46301 del 20 ottobre 2013, CED Cass. n. 258164). Nel caso in esame, nell'interpretazione delle conversazioni intercettate, fornita dal Tribunale, non si ravvisano travisamenti o vizi logici; del pari, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il menzionato Tribunale ha effettuato una valutazione di tutti gli elementi emersi, in essi incluse le conversazioni richiamate nel ricorso, che ha ritenuto, però, insufficienti - allo stato - a fondare l'applicazione della misura cautelare.Considerato, per quanto innanzi detto, che non è possibile procedere in questa sede a una diversa valutazione dello spessore degli indizi, ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2. Trattandosi di parte pubblica ricorrente, non deve disporsi la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Il consiglie