CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36846/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inamnnissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo ha, tra l'altro, applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena da lei concordata con il Pubblico ministero per quattordici reati di furto aggravato. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine all'omessa applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] ha motivato sul punto evidenziando la gravità, il numero, e la frequenza dei reati contestati, sintomatici di una professionalità nel delinquere che, nonostante l'incensuratezza, non consentirebbe di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine alla astensione dalla commissione di ulteriori reati. Sostiene, allora, la ricorrente che siffatta motivazione contrasta con gli argomenti utilizzati dallo stesso giudice per giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ossia l'incensuratezza dell'imputata e la sua immediata confessione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. L'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha infatti previsto che la sentenza di patteggiamento sia ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tra i motivi deducibili non rientra, quindi, l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. o la mancanza di motivazione sul punto. Neppure rientra tra essi la contraddittorietà della motivazione in ordine all'omessa applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, specie ove si consideri che detto beneficio neppure è stato richiesto dall'imputata. I reati per i quali è stata emessa la sentenza di applicazione di pena sono successivi all'entrata in vigore dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, cosicché non può porsi alcun dubbio in ordine alla applicabilità di detta disposizione.Conseguentemente, per i motivi sopra riportati, il ricorso con il quale si lamentano vizi motivazionali è manifestamente inammissibile. 2. All'inammissibilità del ricorso conseclue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa