CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 36419/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della Corte di appello di Bologna; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, chiede di annullare la sentenza della Corte di appello di Bologna del 26 gennaio 2021, che ne ha confermato la condanna per i delitti previsti e puniti dagli artt. 393 e 494, cod. pen., per avere, con l'ausilio di altra persona, falsamente qualificatasi come maresciallo dei Carabinieri, minacciato due cittadini stranieri, affinché gli corrispondessero il saldo di un'autovettura da lui venduta loro. 2. Due sono i motivi di ricorso: I) violazione di legge in punto di ritenuta tempestività della querela, risalendo le condotte penalmente rilevanti, invece, ad oltre tre mesi prima della presentazione di quella; II) violazione di legge nella parte in cui è stato ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 393, cod. pen., non essendo la minaccia consistita nella prospettazione di un male ingiusto, bensì nella mera intimazione generica di pagare e nella generica prospettazione, altrimenti, di problemi con la pubblica autorità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso non sono ammessi in sede di legittimità. 2. Il primo è generico e meramente reiterativo di analogo motivo d'appello. Esso si limita, infatti, alla prospettazione della relativa censura, senza tuttavia spiegarne le ragioni e senza confrontarsi con la sentenza, che ha espressamente e motivatamente respinto la questione della tempestività della querela (punto 4.1. della motivazione). 3. Il secondo è manifestamente infondato. 3.1. La minaccia, quale forma di manifestazione della condotta di cui all'art. 393, cod. pen., consiste della prospettazione di un danno ingiusto: in questi termini si esprime, infatti, l'art. 612, cod. pen., che definisce il relativo delitto e che, per indispensabili ragioni di coerenza interna dell'ordinamento, deve rappresentare il parametro di riferimento. Il danno è "ingiusto" - per elaborazione giurisprudenziale maturata anche con riferimento ad altre fattispecie nelle quali viene in rilevo la nozione - quando non è sorretto da una pretesa dell'agente riconosciuta dall'ordinamento ("non iure") e pregiudica una situazione giuridica soggettiva del destinatario della condotta ("contra ius"). Con specifico riferimento, poi, alla fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il male minacciato deve intendersi non iure in tutti i casi in cui non presenti una correlazione con la pretesa che s'intende far valere verso il terzo, quand'anche si fondi su una situazione in ipotesi suscettibile di protezione giuridica. Anche l'esercizio di un potenziale diritto, infatti, se prospettato quale alternativa al conseguimento di una prestazione altrui non ricollegabile ad esso, si risolve in un indebito strumento di pressione della volontà dell'interlocutore, succedaneo al doveroso ricorso all'autorità giudiziaria. Non così, invece, allorquando la minaccia consista nella rappresentazione al terzo delle conseguenze pregiudizievoli previste dall'ordinamento proprio per il caso in cui questi non ottemperi alla pretesa dell'agente (si pensi alla minaccia di denunciare il fatto all'autorità oppure di rivolgersi al giudice per ottenere soddisfazione). 3.2. In applicazione di tali principi al caso specifico, allora, è indiscutibile l'esistenza di una minaccia penalmente rilevante. La prospettazione, da parte del falso maresciallo dei Carabinieri al suo interlocutore, di «problemi con l'autorità in quanto straniero», che «si sarebbero riversati anche sulla sua attività commerciale» (così la condotta viene descritta dalla sentenza impugnata, pag. 2), non presenta alcun collegamento con l'adempimento dell'obbligazione contrattuale avuto di mira dall'agente, consistendo, dunque, in una minaccia non iure. Inoltre, proprio perché slegata dal diritto arbitrariamente fatto valere, questa si presentava, agli occhi del suo destinatario, chiaramente rappresentativa del pericolo di sottoposizione a comportamenti abusivi da parte dell'autorità (contra ius), tanto più perché posti in correlazione con la peculiare condizione di straniero di costui. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]\Prèsidente