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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 30394/2022

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seguente: ORDINANZA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Francia avvero la sentenza del 8/7/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e la richiesta; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata a decisione dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso n. 15596/2022 RGN, la Sesta Sezione Penale di questa Corte, "qualificato il fatto relativo alla complessiva somma di euro 500,00 ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di truffa (art. 640 cod. pen.)" ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale reato perché estinto a seguito di remissione della querela.

Ha rigettato nel resto il ricorso e disposto la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per la rideterminazione della pena, relativa al residuo reato di cui all'art. 346-bis cod. pen..

In sede di collazione del dispositivo dopo la stampa cartacea è risultata erronea la indicazione, sul ruolo informatico, del nome del ricorrente che non è "Ivan" ma "Eric": si tratta di mero errore materiale, che non incide sulla identificazione dell'imputato e sul giudizio di responsabilità.

L'errore va corretto, come in dispositivo, e la correzione va eseguita, con le modalità di legge, a cura della cancelleria.

P. Q. M. Visto l'art. 130 cod. proc. pen. dispone la correzione del dispositivo relativo al ricorso n. 15596/2022 nel senso che dove si legge "Moroni [van" deve leggersi "[OSCURATO:PERSONA]".

Manda alla cancelleria per l'annotazione sull'originale del provvedimento e per la correzione del ruolo.

Così deciso il 14 luglio 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Francia avvero la sentenza del 8/7/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e la richiesta; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata a decisione dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso n. 15596/2022 RGN, la Sesta Sezione Penale di questa Corte, "qualificato il fatto relativo alla complessiva somma di euro 500,00 ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di truffa (art. 640 cod. pen.)" ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale reato perché estinto a seguito di remissione della querela. Ha rigettato nel resto il ricorso e disposto la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per la rideterminazione della pena, relativa al residuo reato di cui all'art. 346-bis cod. pen.. In sede di collazione del dispositivo dopo la stampa cartacea è risultata erronea la indicazione, sul ruolo informatico, del nome del ricorrente che non è "Ivan" ma "Eric": si tratta di mero errore materiale, che non incide sulla identificazione dell'imputato e sul giudizio di responsabilità. L'errore va corretto, come in dispositivo, e la correzione va eseguita, con le modalità di legge, a cura della cancelleria. P. Q. M. Visto l'art. 130 cod. proc. pen. dispone la correzione del dispositivo relativo al ricorso n. 15596/2022 nel senso che dove si legge "Moroni [van" deve leggersi "[OSCURATO:PERSONA]". Manda alla cancelleria per l'annotazione sull'originale del provvedimento e per la correzione del ruolo. Così deciso il 14 luglio 2022 I
Sentenza Cassazione n. 30394/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris