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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 22789/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17288-2021r.g. proposto da: -[OSCURATO:PERSONA], - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PARTITA_IVA]) - pec [OSCURATO:EMAIL] - con studio in S.Bonifacio (VR) via A. Fogazzaro 13 –ove viene eletto domicilio. -ricorrente in proprio - ; -[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in [OSCURATO:PERSONA] (VR) via A. Fogazzaro 13 presso il quale viene eletto domicilio, giusta procura in calce alricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) con sede in [OSCURATO:PERSONA] (VR) viale del Lavoro 7, in persona del [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona c.so [OSCURATO:PERSONA]

34. controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Verona ex art. 99 L.F., emesso in data 14.5.2021 e notificato il 20.5.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. accoglievasolo parzialmente le domande di insinuazione presentate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci e fideiussori della società fallita, ammettendo allo stato passivo in via chirografaria postergata ex art.2467 c.c. i loro crediti per € 109.461,10 ed € 171.914,00,a titolo di regresso per quanto dagli stessi versato a Unicredit nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA] in esecuzione di transazione stipulata con l’istituto, ed escludendo invece, per mancanza di prova, i crediti relativi al regresso per quanto versato in via transattiva a [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza ed i crediti da restituzione di finanziamenti soci.

2. Contro tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano opposizione ex art. 98 l.f., insistendo per l’ammissione integrale degli importi richiesti, lamentando la mancata prova dei presupposti per la qualificazione postergata del credito e chiedendo il riconoscimento della compensazione tra gli importi ammessi e gli eventuali controcrediti vantati dal fallimento.

3. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio e- salvo concordare con l’ammissione per il maggior importo di € 134.059,10 del credito di [OSCURATO:PERSONA] relativo alla ‘posizione Unicredit’ – chiedeva per il resto la conferma del provvedimento impugnato.

4. Il Tribunale di Verona, con il decreto qui oggetto di ricorso per cassazione e sopra indicato in epigrafe, ha ritenuto parzialmente fondata l’opposizione , accogliendola per quanto concernevai crediti vantati a titolo di regresso nei confronti della società fallita per le somme corrisposte nel suo interesse a Unicredit e [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza.

5. Il Tribunale ha infine rilevato –per quanto qui ancora di interesse - che ai crediti degli opponenti ammessi allo stato passivo dovesseattribuirsi natura postergata ai sensi dell’art. 2467 c.c.; -ha infatti evidenziato che tra i predetti crediti rientravano anche i finanziamenti cd. indiretti o anomali, quali le garanzie tipiche e atipiche prestate a favore della società, o di un terzo creditore della società, purché idonee a costituire in capo al socio finanziatore un diritto di credito in via di regresso; - ha dunque osservato che alla definizione appena tratteggiata dovesse essere ricondotto proprio il rilascio di garanzie fideiussorie da parte dei soci [OSCURATO:PERSONA] e Castagnaro in favore dei predettiistituti di credito, trattandosi di una forma di finanziamento indiretto della neocostituita società, nella misura in cui l’obiettivo perseguito dai soci era quello di rafforzare la garanzia patrimoniale di quest’ultima al fine di ottenere il sostegno bancario, così affiancando il proprio patrimonio (mediante il rilascio di garanzie) alla garanzia costituita dal capitale sociale, anzichéconsolidare tale garanzia immettendo nella società nuovo capitale di rischio; - ha inoltre sottolineato che tale operazione era stata congegnata , senza rinunciaretuttavia al diritto di regresso, tanto ciò era vero che, per le somme corrispondenti all’escussione delle fideiussioni, era stata proprio richiesta l’ammissione al passivo; ha dunque ulteriormente evidenziato che il rilascio delle garanzie era stato utilizzato , pertanto, dai soci in funzione sostitutiva dell’apporto di ulteriore capitale di rischio nella fase di avvio del progetto imprenditoriale.

6. Il Tribunale ha inoltre osservato che: (1) s ussiste va anch e il secondo presupposto della postergazione legale, ossia la presenza di una situazione di squilibrio finanziario di [OSCURATO:SOCIETA] al momento in cui le fideiussioni, da cui traevaorigine il credito azionato, erano state rilasciate , dunque , al 30.5.2008 e al 12.8.2008; (2) le espressioni contenute nell’art. 2467, comma 2, c.c. (“eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto” e “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”) potevano,infatti, integrare situazioni diverse e più variegate, e dunque non presupponevanonecessariamente la presenza di una situazione di vera e propria insolvenza, o almeno di crisi, della società finanziata; (3)sul piano teorico nulla ostavaall’applicazione della disciplina della postergazione anche ad imprese di nuova costituzione, operanti quali start-up, tanto più che non si rinvenivaalcun indice normativo da cui desumere tale esclusione; (4) non risultava neanche risolutiva la difesa degli opponenti, secondo cui sarebbe bastato ad escludere l’esistenza di uno squilibrio il fatto che l’indebitamento contratto con le banche fosse giustificato poiché finalizzato a realizzare gli investimenti prodromici all’avvio del progetto imprenditoriale; (5) la nozione di squilibrio patrimoniale-finanziario aveva una connotazione strettamente oggettiva, sicché risultava del tutto ultronea qualsiasi considerazione in ordine alle valutazioni che potevanoaver co ndotto il ceto bancario a prestare fiducia all’iniziativa imprenditoriale di [OSCURATO:SOCIETA].

7. Il Tribunale ha infine osservato - per quanto qui ancora rileva - che n on coglieva neanchenel segno la contestazione di parte opponente circa il fatto che tale analisi di bilancio, in quanto basata sugli indici di allerta recentemente elaborati dal C.N.D.C.E.C. in attuazione dell’art. 13 co. 2 del Codice della Crisi d’Impresa, non potevatrovare applicazione retrospettiva al caso di specie, che riguardava inveceuna situazione di presunto squilibrio patrimoniale risalente al 2008; -ha infatti evidenziato che i predetti indici di allerta costituivanola declinazione concreta, in termini matematici, di canoni e principi generali della scienza aziendalistica, la cui valenza preesisteva e prescindevadall’emanazione di una legge di riforma in materia fallimentare, come, del resto, eradimostrato dalla circostanza che lo stesso art. 2467 c.c. menzionavaespressamente il criterio dell’adeguatezza patrimoniale, laddove faceva riferimento all’“eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto”.

8. Il Tribunale ha infinerilevato che non era condivisibile neanche l’ulteriore tema, sollevato dagli opponenti, della disparità di trattamento rispetto al creditore [OSCURATO:SOCIETA]., ammesso allo stato passivo senza postergazione nonostante si trattasse di società riferibile a [OSCURATO:PERSONA], il quale era anche il socio di riferimento di [OSCURATO:SOCIETA]., ovvero di una società che faceva parte della compagine sociale di [OSCURATO:SOCIETA]; - ha infatti evidenziato, sul punto, che l’interpretazione estensiva e sostanzialistica dell’art. 2467 c.c. riguardavala nozione di “finanziamento del socio”, e non invero la nozione stessa di “socio”, sicché non si poteva giungere al punto di prescindere totalmente dall’alterità dei soggetti giuridici: in altre parole, il mero fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse detenuto le partecipazioni sia di [OSCURATO:SOCIETA]. sia di [OSCURATO:SOCIETA]. non bastava per ‘travalicare’ l’entità di due società di capitali, soggetti cheerano dotati di autonomia soggettiva e patrimoniale, riferendo indistintamente a ciascuna di tali società i rapporti facenti capo ad una soltanto di esse. 12.Il decreto, pubblicato il 14.5.2021 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, cuiil [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso.

Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedi norme di diritto -art. 2467 c.c., sul rilievo che il Tribunale avrebbe ingiustamente affermato la naturapostergata dei crediti ammessi sulla base della errata indicazione della data di sottoscrizione delle fideiussioni Unicredit (anno 2007,non 2008), elemento quest’ultimo imprescindibile per la corretta applicazione dell’art.2467 c.c. 1.1 Ricordano infatti i ricorrenti che- come anche confermato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] srl, nella sua memoria [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pag.4 doc. 9, fascicoletto doc. i)- Unicredit li av rebbe “ forzati al rilascio di fideiussioni in favore della controllata [OSCURATO:SOCIETA] nel 2007 per euro 801.683,54….”.

Secondo i ricorrenti, risulterebbero,dunque, confermati i seguenti dat i storic i di natura contabile:(i) le fideiussioni erano state rilasciate nel 2007; (ii) p er euro 801.683,54; (iii) le fideius sioni rilasciate (altre) anche da essi attuali ricorrenti garantivano pure c/c ed anticipi fatture, pertanto non propriamente finanziamenti. 1.2 Osservano dunque i ricorrenti che il Tribunale avrebbe riconosciuto la natura postergata ai crediti ammessi ex art. 2467 c.c.,ma facendo solo ed esclusivo riferimento alla gestione 2008 (punto 7 pag. 5 decreto impugnato: “la chiusura del bilancio relativo alla gestione 2008 con perdita tale da comportare, già a quella data, una erosione del capitale sociale…..”).

Ebbene, l’errore del riferimento storico, di valutazione, ed il conseguente errore di applicazione dell’art. 2467 c.c.- aggiungono i ricorrenti - s arebbero dunque evidenti perché la norma da ultimo citata andrebbeinterpretata ed applicata nel senso che la situazione di allarme-squilibrio dovrebbeessere sussistente e presenteal momento del perfezionamento del “finanziamento”, l a natura del credito, postergata o meno, rappresentando l’attualità e non dovendo invece essere influenzata da vicende successive.

Precisano, ancora , i ricorrenti, che nel 2007, anno della sottoscrizione delle fideiussioni, non vi sarebbe stato alcun allarme, né tanto meno lo stesso era stato allegato e dimostrato.

2. Con il secondo mezzo si deduce vizio di “Omesso esame del fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 2467 c.c. in relazione all’art. 360 co.1 n. 5 cpc); per aver il Tribunale di Verona omesso di considerare ai fini del giudizio ex art. 2467 c.c. (natura postergata dei crediti ammessi) la data della sottoscrizione delle fideiussioni Unicredit, cioè anno 2007”. 2.1 I ricorrenti ripropongono in realtà le medesime argomentazioni svolte a sostegno del primo motivo di impugnazione,anche ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cpc.

Il Tribunale di Verona avrebbe, cioè, trattoconvinzione del proprio convincimento riferendosi solo ed esclusivamente alla gestione anno 2008, valendo tale errore anche come omissione della valutazione del dato storico acquisito ed incontrovertibile della sottoscrizione delle fideiussioni de quibus nel 2007.

L’omissione -precisano i ricorrenti -riguarderebbe un fatto decisivo per il giudizio: in realtà nel 2007 non vi eraalcuna forma di squilibrio, e ciò in ragione del fatto che nessun protagonista del processo lo aveva allegato e provato, tantomeno il Tribunale di Verona.

Con l’ulteriore conseguenza che, eliminato il riferimento al 2008 e tornati all’anno 2007 (data della sottoscrizione delle fideiussioni, non considerata), il decreto impugnato rimarrebbe -sempre secondo i ricorrenti - del tutto privo di motivazione , non trovando comunque applicazione l’art. 2467 c.c. per insussistenza dei presupposti fattuali previsti, non potendo un “asserito squilibrio creatosi nel corso dell’esercizio 2008” giustificare la qualità di “postergato” ad un “finanziamento” eseguitonel corso dell’esercizio del 2007.2.2 I primi due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle obiezioni sollevate dai ricorrenti –sono in realtà inammissibili.

Ritiene il Collegio che gli stessi sono inammissibili per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c., posto che i ricorrenti non riportano integralmente e compiutamente il contenuto degli atti negoziali (fideiussioni), in relazione ai quali denunciano l’errore di valutazione del Tribunale nell’aver riferito lo stato di squilibrio patrimoniale al 2008, anziché, come ritenuto più corretto dai ricorrenti, al 2007, anno di sottoscrizioni delle garanzie fideiussorie che avrebbero integrato il cd. finanziamento indiretto alla società e che avrebbero dunque innescato il meccanismo della postergazione.

I ricorrenti si limitano, sul punto qui in discussione, ad un fugace accenno alle difese del fallimento ove si rinverrebbe la conferma della loro tesi in ordine alla riferibilità temporale dei cd. finanziamenti postergati effettuati dai soci al 2007.

Accenno che tuttavia viene recisamente smentito dal fallimento nell’odierno controricorso ove si evidenzia e si spiega invece che il Tribunale di Verona non sarebbe incorso in errore nell’indicare, quale data di sottoscrizione delle fideiussioni ad Unicredit, l’anno 2007, così come a far riferimento poi alla gestione 2008 quanto all’erosione del capitale sociale.

Si evidenzia dal fallimento controricorrente che proprio dal doc. n. 1 - prodotto ex adverso dagli odierni ricorrenti, nelle osservazioni allo stato passivo - come la fideiussione omnibus concessa dai medesimi ricorrenti ad Unicredit risalisse al 2008.

Ne consegue che -in assenza di una precisa descrizione del contenuto degli atti negoziali sopra richiamati e sulla base della qui dimostrata assenza di alcun profilo di non contestazione da parte del fallimento del dato fattuale relativo alla sottoscrizione delle fideiussioni nel 2007 - le doglianze così proposte dai ricorrenti devono ritenersi inammissibili perché formulate in difetto di autosufficienza.A ciò va aggiunto che le doglianze, per altro profilo,attingono il merito degli apprezzamenti espressi dal Tribunale, merito che, come noto, non è sindacabile nel giudizio di cassazione (Cass. Sez.

Un. 8053/2014).

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnatoper “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art. 2467 c.c., art. 116 cpc e art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 cpc. –Assenza della prova dello squilibrio – Sussistenza della prova dell’assenza dello squilibrio ex art. 2467 c.c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza”, sul rilievo che il Tribunale di Veronaavrebbe posto a fondamento dell’affermata postergazione ex art.2467 c.c. fatti e documenti irrilevanti (bilancio 2008) o assunto come prova o presunzioni fatti e documenti privi dei requisiti ex art. 2729 c.c. o addirittura inesistenti.

Si evidenzia sempre da parte dei ricorrenti che il Tribunale avrebbe applicato gli elaborati CNDCEC in contraddizione col loro testo letterale che ne avrebbe limitato, invece,l’applicazione a società costituite da oltre due anni. 3.1 Secondo, poi,la tesi difensiva dei ricorrenti: (i) il riferimento al bilancio 2008,chiuso con una parziale perdita, sarebbe estraneo ed inconferente e contrario addirittura alla legge: perché, anche a tutto concedere per mera ipotesi, il bilancio 2008 era positivo (euro 83.769,00.= come conferma il Tribunale) e non imponeva dunqueobblighi né adempimenti societari; (ii) il rapporto patrimonio netto ed indebitamento eraindice non applicabile perché al più riguardavauna società costituita da più di due anni precedenti; (iii) il rapporto tra oneri finanziari e ricavi eradestinato alla non applicabilità. 3.3 Il motivo è all’evidenza inammissibile. 3.3.1 Occorre ricordare che - i n tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).

Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice delcaso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019). 3.3.2 Ebbene, i ricorrenti pretendono, sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., un nuovo apprezzamento della quaestio facti, e ciò con particolare riferimento al profilo della sussistenza o meno dei requisiti della postergazione previsti dall’art. 2467 cod. civ., requisito che, in relazione allo squilibrio patrimoniale della società debitrice, è stato invece adeguatamente argomentato dal Tribunale con accertamento in fatto qui non più sindacabile.

4. Il quarto motivo di impugnazione denuncia “Nullità del decreto impugnato in relazione all’art. 360 c.o n. 4 cpc per inesistenza della motivazione e per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione (sempre in relazione alla data della sottoscrizione delle fideiussioni 2007 ed alla applicazione non prevista da alcuna fonte di qualsiasi tipo degli elaborati CNDCEC”.4.1 Sostengono i ricorrenti che l’errore nell’individuazione della data decisiva per la qualificazione come postergati dei crediti ammessi (2007)e l’omissione assoluta di questo dato storico imprescindibile avrebbe ro porta t o ad una irrimediabile assenza di prova e ad un contrasto insanabile tra la motivazione impugnata ed il dispositivo, in quanto la motivazione sarebbe in tal caso addirittura mancante. 4.1 Orbene, la doglianza, questa volta articolata come vizio di nullità del provvedimento impugnato per carenza assoluta di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., è inammissibile, al pari dei primi due motivi di ricorso già sopra esaminati, sempre per difetto di autosufficienza e per le medesime ragioni già sopra esposte, alle quali, per ragioni di sintesi, si rimanda. 4.2 I ricorrenti denunciano, sempre nel quarto motivo, che, quanto ai riferimenti agli elaborati CEDCEC, il Tribunale avrebbe premesso , al suo ragionamento probatorio, la “straordinaria ed imprescindibile importanza di detti elaborati”, senza tuttavia avvedersi che gli stessi elaborati (punto 4.1 doc. l fascicoletto) avessero affermano l’inesistenza dei propos i ti di applicazione dell’art. 2467 c.c.:gli stessi elaborati avrebbero affermato, cioè, che,nel caso di specie, l’unico riferimento utile sarebbe stato il patrimonio netto (società costituita nei due anni precedenti), patrimonio che, nella fattispecie in esame, sarebbe statoaddirittura positivo.

C osì, la motivazione avrebbe enunciato una premessa che sarebbe stata smentita dal lo stesso documento preso in considerazionedal Tribunale (gli elaborati CEDCEC), con conseguente formulazione di un dispositivo senza ragionevolezza né fondamento. 4.2.1 Anche quest’ultima doglianza risulta formulata in modo inammissibile perché le relative censure tentano ancora una volta di riaprire le valutazioni e gli apprezzamentiriservati ai giudici del merito, quanto al giudizio degli elementi di prova raccolti nel corso del precedente grado di giudizio, scrutinio quest’ultimo che, invece, per quanto già sopra osservato, è inibito a questa Corte di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).

Del resto, non risulta neanche pertinente il richiamo alle imprese infrabiennali, apparendo il giudizio di necessità di ricapitalizzazione, espresso dal Tribunale, ampiamente motivato su plurime circostanze, mentre i ricorrenti ne isolano, invero,una sol a, e cioè quella relativa ai dati contabili: i giudici del merito hanno invecedimostrato, con ampia argomentazione, che i finanziamenti bancari alla società erano permessi dalle fidejussioni dei soci, prestate a copertura elevatissima delle linee concesse e dunque inestricabilmente deponenti per l’assenza di sufficiente capitalizzazione della società finanziata, allora in situazione di accertato squilibrio.

Tanto ciò è vero che proprio la formalizzata rinuncia ai rimborsi permise di evitare la causa di scioglimento della società per perdita del capitale sociali.

A ciò va aggiunto che, in ogni caso, ildisposto normativo di cui al richiamato art.2467 c.c. non introduce, in realtà, alcuna esenzione relativa al biennio o per start up, questioni di cui neanche si dimostra da parte dei ricorrenti l’allegazione nel corso del giudizio di merito.

5. I ricorrenti propongono, inoltre, un quinto motivo di impugnazione, col quale denunciano “Violazione e falsa applicazione della legge.

Art. 2467 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc.”, per aver “il Tribunale di Verona riconosciuto la postergazione ex art. 2467 c.c. dei crediti per pagamenti delle fideiussioni alla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, malgrado essi per titolo, oggetto e natura esulino dall’ambito di applicazione dell’art. 2467 c.c.”.

Secondo i ricorrenti tale errore sarebbe derivato dall’a ver unificato motivazione e principio normativo sia per l’operazione Unicredit siaper l’operazione [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, senza tuttaviaalcuna specifica valutazione. 5.1 Osservano ancora i ricorrenti che la prova documentale allegata in atti, mai peraltro contestat a , avrebbe evidenzia to e dimostra to che [OSCURATO:PERSONA], non [OSCURATO:SOCIETA],aveva chiesto un finanziamento di euro 300.000,00 alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.: quest’ultimaavrebbe preteso una garanzia per detto importo alla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza che a sua volta avrebbechiesto pari garanzia a [OSCURATO:SOCIETA], con garanzia dei soci.Non esisterebbe, pertanto,alcun finanziamento né conferimento in qualsiasi modo prestato o eseguito in favore di [OSCURATO:SOCIETA], in quantoMelinka Italia [OSCURATO:SOCIETA] non sarebbe stata indebitata dai soci né essa avrebbe prestato denaro alcuno per un qualsiasi motivo: semplicemente nella catena delle garanzie, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe garantitoun finanziamento alla consorella [OSCURATO:PERSONA] srl (Romania) ed i soci sarebbero staticostretti a loro volta a garantire la garante.

6. Il sesto mezzo denuncia “ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – art. 2467 c.c. in relazione all’art. 350.

Co.1 n. 5 cpc e con specifico riferimento ai crediti per i pagamenti estintivi delle fideiussioni [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza”, sul rilievo che il Tribunale di Verona non avrebbe nemmeno preso in considerazione la documentazione non contestata attestante natura e modalità ed oggetto della fideiussione a favore della banca Popolare di Vicenza, così anche violando l’art. 2467 c.c. 6.1 La stessa circostanza dedotta a sostegno del quinto motivo di impugnazione viene, qui,riproposta a sostegno dell’ulteriore motivo ma ex art. 360 co.1 n. 5 cpc: il Tribunale di Verona avrebbedeciso sull’ammissione postergata del credito derivante dai pagamenti della fideiussione [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, senza prendere in considerazione, nemmeno solo nominandolo, il documento sopra indicato,comprovante, cioè, che le garanzie erano state prestate infavore di un finanziamento a [OSCURATO:PERSONA] romena, così, cioè , omettendo del tutto di valutare la documentata circostanza che la fideiussione de qua non garantiva un finanziamento né provocava alcuna sottocapitalizzazione o indebitamento, bensì una garanzia alla lunga a favore della consorella romena, questa sì beneficiaria del finanziamento.

7. Il settimo motivo deduce, inoltre, vizio di “Nullità del decreto impugnato per assoluta carenza di motivazione in relazione all’art. 360.

Co.1 n. 4.

Per aver il Tribunale di Verona affermato la natura postergata dei crediti ammessi omettendo una qualsiasi motivazione”.Gli stessi fatti concreti che sostengono i precedenti due motivi di impugnazione comporterebbero, sempre secondo i ricorrenti,l’ulteriore conclusione che il riconoscimento della natura postergata dei crediti relativi ai pagamenti delle fideiussioni [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza poggiassesu una motivazione inesistente . 7.1 Il quinto, sesto e settimo motivo – che possono, all’evidenza, essere trattati congiuntamente –sono in realtà inammissibili. 7.2 Le doglianze attingono il merito dell’apprezzamento della prova documentale perche’ le stesse richiederebberouna rilettura degli atti istruttori per una diversa comprensione della quaestio facti , esulando , invece, le relative censure da una seria prospettazione del vizio di “falsa applicazione” dell’art. 2467 c.c., vizioche, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., richiederebbe invece come non contestata e dunque come oramai cristallizzata in giudizio la fattispecie fattuale.

Sembra, quasi, che i ricorrenti si dolgano invece di un travisamento della prova, come tale non denunciabile peraltro nel giudizio di legittimità (Cass. Sez.

Un. sentenza n. 5792/2024). 7.3 In realtà, la società debitrice, poi, fallita eseguì un finanziamento del socio in favore della controllata in una situazione di squilibrio in cui avrebbe dovuto procedere medianteconferimenti, il che sarebbe dimostrato dal fatto che il credito non venne concesso da [OSCURATO:PERSONA] S.A. direttamente a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (evidentemente non finanziabile), ma alla controllante di questa.

A sua volta, [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza ritenne evidentemente, in virtù delgià esaminato squilibrio ex art. 2467 c.c. in cui versava l’odierna fallita, dipoter prestare sì tale fideiussione, ma a condizione che i soci di [OSCURATO:SOCIETA]. la garantissero, a loro volta, personalmente.

8. L’ottavo ed ultimo motivo di impugnazione denuncia, invece, “ Nullità del decreto per contrasto irrimediabile tra la motivazione ed il dispositivo in relazione all’art. 360 co.1 n. 4 cpc.

Per aver il Tribunale di Verona deciso in maniera difforme su due istanze di ammissione: credito [OSCURATO:SOCIETA] (ammesso non postergato) credito [OSCURATO:PERSONA] (ammesso postergato) pur se uguali ed in applicazione dei medesimi principi”. 8.1 Anche l’ultima censura è inammissibile perché, anche su tale profilo di censura, il Tribunale ha adeguatamente motivato, non riguardando peraltro la questione prospettata fatti essenziali e costitutivi del diritto azionato né fatti omogeneitra loro.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate,come da dispositivo, in favore dell’Erario, stante l’ammissione della curatela fallimentare al patrocinio a spese dello Stato.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un.23535 del 2019).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Erario, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.500per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17288-2021r.g. proposto da: -[OSCURATO:PERSONA], - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PARTITA_IVA]) - pec [OSCURATO:EMAIL] - con studio in S.Bonifacio (VR) via A. Fogazzaro 13 –ove viene eletto domicilio. -ricorrente in proprio - ; -[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in [OSCURATO:PERSONA] (VR) via A. Fogazzaro 13 presso il quale viene eletto domicilio, giusta procura in calce alricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) con sede in [OSCURATO:PERSONA] (VR) viale del Lavoro 7, in persona del [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona c.so [OSCURATO:PERSONA] 34. controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Verona ex art. 99 L.F., emesso in data 14.5.2021 e notificato il 20.5.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. accoglievasolo parzialmente le domande di insinuazione presentate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci e fideiussori della società fallita, ammettendo allo stato passivo in via chirografaria postergata ex art.2467 c.c. i loro crediti per € 109.461,10 ed € 171.914,00,a titolo di regresso per quanto dagli stessi versato a Unicredit nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA] in esecuzione di transazione stipulata con l’istituto, ed escludendo invece, per mancanza di prova, i crediti relativi al regresso per quanto versato in via transattiva a [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza ed i crediti da restituzione di finanziamenti soci. 2. Contro tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano opposizione ex art. 98 l.f., insistendo per l’ammissione integrale degli importi richiesti, lamentando la mancata prova dei presupposti per la qualificazione postergata del credito e chiedendo il riconoscimento della compensazione tra gli importi ammessi e gli eventuali controcrediti vantati dal fallimento. 3. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio e- salvo concordare con l’ammissione per il maggior importo di € 134.059,10 del credito di [OSCURATO:PERSONA] relativo alla ‘posizione Unicredit’ – chiedeva per il resto la conferma del provvedimento impugnato. 4. Il Tribunale di Verona, con il decreto qui oggetto di ricorso per cassazione e sopra indicato in epigrafe, ha ritenuto parzialmente fondata l’opposizione , accogliendola per quanto concernevai crediti vantati a titolo di regresso nei confronti della società fallita per le somme corrisposte nel suo interesse a Unicredit e [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza. 5. Il Tribunale ha infine rilevato –per quanto qui ancora di interesse - che ai crediti degli opponenti ammessi allo stato passivo dovesseattribuirsi natura postergata ai sensi dell’art. 2467 c.c.; -ha infatti evidenziato che tra i predetti crediti rientravano anche i finanziamenti cd. indiretti o anomali, quali le garanzie tipiche e atipiche prestate a favore della società, o di un terzo creditore della società, purché idonee a costituire in capo al socio finanziatore un diritto di credito in via di regresso; - ha dunque osservato che alla definizione appena tratteggiata dovesse essere ricondotto proprio il rilascio di garanzie fideiussorie da parte dei soci [OSCURATO:PERSONA] e Castagnaro in favore dei predettiistituti di credito, trattandosi di una forma di finanziamento indiretto della neocostituita società, nella misura in cui l’obiettivo perseguito dai soci era quello di rafforzare la garanzia patrimoniale di quest’ultima al fine di ottenere il sostegno bancario, così affiancando il proprio patrimonio (mediante il rilascio di garanzie) alla garanzia costituita dal capitale sociale, anzichéconsolidare tale garanzia immettendo nella società nuovo capitale di rischio; - ha inoltre sottolineato che tale operazione era stata congegnata , senza rinunciaretuttavia al diritto di regresso, tanto ciò era vero che, per le somme corrispondenti all’escussione delle fideiussioni, era stata proprio richiesta l’ammissione al passivo; ha dunque ulteriormente evidenziato che il rilascio delle garanzie era stato utilizzato , pertanto, dai soci in funzione sostitutiva dell’apporto di ulteriore capitale di rischio nella fase di avvio del progetto imprenditoriale. 6. Il Tribunale ha inoltre osservato che: (1) s ussiste va anch e il secondo presupposto della postergazione legale, ossia la presenza di una situazione di squilibrio finanziario di [OSCURATO:SOCIETA] al momento in cui le fideiussioni, da cui traevaorigine il credito azionato, erano state rilasciate , dunque , al 30.5.2008 e al 12.8.2008; (2) le espressioni contenute nell’art. 2467, comma 2, c.c. (“eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto” e “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”) potevano,infatti, integrare situazioni diverse e più variegate, e dunque non presupponevanonecessariamente la presenza di una situazione di vera e propria insolvenza, o almeno di crisi, della società finanziata; (3)sul piano teorico nulla ostavaall’applicazione della disciplina della postergazione anche ad imprese di nuova costituzione, operanti quali start-up, tanto più che non si rinvenivaalcun indice normativo da cui desumere tale esclusione; (4) non risultava neanche risolutiva la difesa degli opponenti, secondo cui sarebbe bastato ad escludere l’esistenza di uno squilibrio il fatto che l’indebitamento contratto con le banche fosse giustificato poiché finalizzato a realizzare gli investimenti prodromici all’avvio del progetto imprenditoriale; (5) la nozione di squilibrio patrimoniale-finanziario aveva una connotazione strettamente oggettiva, sicché risultava del tutto ultronea qualsiasi considerazione in ordine alle valutazioni che potevanoaver co ndotto il ceto bancario a prestare fiducia all’iniziativa imprenditoriale di [OSCURATO:SOCIETA]. 7. Il Tribunale ha infine osservato - per quanto qui ancora rileva - che n on coglieva neanchenel segno la contestazione di parte opponente circa il fatto che tale analisi di bilancio, in quanto basata sugli indici di allerta recentemente elaborati dal C.N.D.C.E.C. in attuazione dell’art. 13 co. 2 del Codice della Crisi d’Impresa, non potevatrovare applicazione retrospettiva al caso di specie, che riguardava inveceuna situazione di presunto squilibrio patrimoniale risalente al 2008; -ha infatti evidenziato che i predetti indici di allerta costituivanola declinazione concreta, in termini matematici, di canoni e principi generali della scienza aziendalistica, la cui valenza preesisteva e prescindevadall’emanazione di una legge di riforma in materia fallimentare, come, del resto, eradimostrato dalla circostanza che lo stesso art. 2467 c.c. menzionavaespressamente il criterio dell’adeguatezza patrimoniale, laddove faceva riferimento all’“eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto”. 8. Il Tribunale ha infinerilevato che non era condivisibile neanche l’ulteriore tema, sollevato dagli opponenti, della disparità di trattamento rispetto al creditore [OSCURATO:SOCIETA]., ammesso allo stato passivo senza postergazione nonostante si trattasse di società riferibile a [OSCURATO:PERSONA], il quale era anche il socio di riferimento di [OSCURATO:SOCIETA]., ovvero di una società che faceva parte della compagine sociale di [OSCURATO:SOCIETA]; - ha infatti evidenziato, sul punto, che l’interpretazione estensiva e sostanzialistica dell’art. 2467 c.c. riguardavala nozione di “finanziamento del socio”, e non invero la nozione stessa di “socio”, sicché non si poteva giungere al punto di prescindere totalmente dall’alterità dei soggetti giuridici: in altre parole, il mero fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse detenuto le partecipazioni sia di [OSCURATO:SOCIETA]. sia di [OSCURATO:SOCIETA]. non bastava per ‘travalicare’ l’entità di due società di capitali, soggetti cheerano dotati di autonomia soggettiva e patrimoniale, riferendo indistintamente a ciascuna di tali società i rapporti facenti capo ad una soltanto di esse. 12.Il decreto, pubblicato il 14.5.2021 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, cuiil [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedi norme di diritto -art. 2467 c.c., sul rilievo che il Tribunale avrebbe ingiustamente affermato la naturapostergata dei crediti ammessi sulla base della errata indicazione della data di sottoscrizione delle fideiussioni Unicredit (anno 2007,non 2008), elemento quest’ultimo imprescindibile per la corretta applicazione dell’art.2467 c.c. 1.1 Ricordano infatti i ricorrenti che- come anche confermato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] srl, nella sua memoria [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pag.4 doc. 9, fascicoletto doc. i)- Unicredit li av rebbe “ forzati al rilascio di fideiussioni in favore della controllata [OSCURATO:SOCIETA] nel 2007 per euro 801.683,54….”. Secondo i ricorrenti, risulterebbero,dunque, confermati i seguenti dat i storic i di natura contabile:(i) le fideiussioni erano state rilasciate nel 2007; (ii) p er euro 801.683,54; (iii) le fideius sioni rilasciate (altre) anche da essi attuali ricorrenti garantivano pure c/c ed anticipi fatture, pertanto non propriamente finanziamenti. 1.2 Osservano dunque i ricorrenti che il Tribunale avrebbe riconosciuto la natura postergata ai crediti ammessi ex art. 2467 c.c.,ma facendo solo ed esclusivo riferimento alla gestione 2008 (punto 7 pag. 5 decreto impugnato: “la chiusura del bilancio relativo alla gestione 2008 con perdita tale da comportare, già a quella data, una erosione del capitale sociale…..”). Ebbene, l’errore del riferimento storico, di valutazione, ed il conseguente errore di applicazione dell’art. 2467 c.c.- aggiungono i ricorrenti - s arebbero dunque evidenti perché la norma da ultimo citata andrebbeinterpretata ed applicata nel senso che la situazione di allarme-squilibrio dovrebbeessere sussistente e presenteal momento del perfezionamento del “finanziamento”, l a natura del credito, postergata o meno, rappresentando l’attualità e non dovendo invece essere influenzata da vicende successive. Precisano, ancora , i ricorrenti, che nel 2007, anno della sottoscrizione delle fideiussioni, non vi sarebbe stato alcun allarme, né tanto meno lo stesso era stato allegato e dimostrato. 2. Con il secondo mezzo si deduce vizio di “Omesso esame del fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 2467 c.c. in relazione all’art. 360 co.1 n. 5 cpc); per aver il Tribunale di Verona omesso di considerare ai fini del giudizio ex art. 2467 c.c. (natura postergata dei crediti ammessi) la data della sottoscrizione delle fideiussioni Unicredit, cioè anno 2007”. 2.1 I ricorrenti ripropongono in realtà le medesime argomentazioni svolte a sostegno del primo motivo di impugnazione,anche ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cpc. Il Tribunale di Verona avrebbe, cioè, trattoconvinzione del proprio convincimento riferendosi solo ed esclusivamente alla gestione anno 2008, valendo tale errore anche come omissione della valutazione del dato storico acquisito ed incontrovertibile della sottoscrizione delle fideiussioni de quibus nel 2007. L’omissione -precisano i ricorrenti -riguarderebbe un fatto decisivo per il giudizio: in realtà nel 2007 non vi eraalcuna forma di squilibrio, e ciò in ragione del fatto che nessun protagonista del processo lo aveva allegato e provato, tantomeno il Tribunale di Verona. Con l’ulteriore conseguenza che, eliminato il riferimento al 2008 e tornati all’anno 2007 (data della sottoscrizione delle fideiussioni, non considerata), il decreto impugnato rimarrebbe -sempre secondo i ricorrenti - del tutto privo di motivazione , non trovando comunque applicazione l’art. 2467 c.c. per insussistenza dei presupposti fattuali previsti, non potendo un “asserito squilibrio creatosi nel corso dell’esercizio 2008” giustificare la qualità di “postergato” ad un “finanziamento” eseguitonel corso dell’esercizio del 2007.2.2 I primi due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle obiezioni sollevate dai ricorrenti –sono in realtà inammissibili. Ritiene il Collegio che gli stessi sono inammissibili per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c., posto che i ricorrenti non riportano integralmente e compiutamente il contenuto degli atti negoziali (fideiussioni), in relazione ai quali denunciano l’errore di valutazione del Tribunale nell’aver riferito lo stato di squilibrio patrimoniale al 2008, anziché, come ritenuto più corretto dai ricorrenti, al 2007, anno di sottoscrizioni delle garanzie fideiussorie che avrebbero integrato il cd. finanziamento indiretto alla società e che avrebbero dunque innescato il meccanismo della postergazione. I ricorrenti si limitano, sul punto qui in discussione, ad un fugace accenno alle difese del fallimento ove si rinverrebbe la conferma della loro tesi in ordine alla riferibilità temporale dei cd. finanziamenti postergati effettuati dai soci al 2007. Accenno che tuttavia viene recisamente smentito dal fallimento nell’odierno controricorso ove si evidenzia e si spiega invece che il Tribunale di Verona non sarebbe incorso in errore nell’indicare, quale data di sottoscrizione delle fideiussioni ad Unicredit, l’anno 2007, così come a far riferimento poi alla gestione 2008 quanto all’erosione del capitale sociale. Si evidenzia dal fallimento controricorrente che proprio dal doc. n. 1 - prodotto ex adverso dagli odierni ricorrenti, nelle osservazioni allo stato passivo - come la fideiussione omnibus concessa dai medesimi ricorrenti ad Unicredit risalisse al 2008. Ne consegue che -in assenza di una precisa descrizione del contenuto degli atti negoziali sopra richiamati e sulla base della qui dimostrata assenza di alcun profilo di non contestazione da parte del fallimento del dato fattuale relativo alla sottoscrizione delle fideiussioni nel 2007 - le doglianze così proposte dai ricorrenti devono ritenersi inammissibili perché formulate in difetto di autosufficienza.A ciò va aggiunto che le doglianze, per altro profilo,attingono il merito degli apprezzamenti espressi dal Tribunale, merito che, come noto, non è sindacabile nel giudizio di cassazione (Cass. Sez. Un. 8053/2014). 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnatoper “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art. 2467 c.c., art. 116 cpc e art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 cpc. –Assenza della prova dello squilibrio – Sussistenza della prova dell’assenza dello squilibrio ex art. 2467 c.c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza”, sul rilievo che il Tribunale di Veronaavrebbe posto a fondamento dell’affermata postergazione ex art.2467 c.c. fatti e documenti irrilevanti (bilancio 2008) o assunto come prova o presunzioni fatti e documenti privi dei requisiti ex art. 2729 c.c. o addirittura inesistenti. Si evidenzia sempre da parte dei ricorrenti che il Tribunale avrebbe applicato gli elaborati CNDCEC in contraddizione col loro testo letterale che ne avrebbe limitato, invece,l’applicazione a società costituite da oltre due anni. 3.1 Secondo, poi,la tesi difensiva dei ricorrenti: (i) il riferimento al bilancio 2008,chiuso con una parziale perdita, sarebbe estraneo ed inconferente e contrario addirittura alla legge: perché, anche a tutto concedere per mera ipotesi, il bilancio 2008 era positivo (euro 83.769,00.= come conferma il Tribunale) e non imponeva dunqueobblighi né adempimenti societari; (ii) il rapporto patrimonio netto ed indebitamento eraindice non applicabile perché al più riguardavauna società costituita da più di due anni precedenti; (iii) il rapporto tra oneri finanziari e ricavi eradestinato alla non applicabilità. 3.3 Il motivo è all’evidenza inammissibile. 3.3.1 Occorre ricordare che - i n tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice delcaso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019). 3.3.2 Ebbene, i ricorrenti pretendono, sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., un nuovo apprezzamento della quaestio facti, e ciò con particolare riferimento al profilo della sussistenza o meno dei requisiti della postergazione previsti dall’art. 2467 cod. civ., requisito che, in relazione allo squilibrio patrimoniale della società debitrice, è stato invece adeguatamente argomentato dal Tribunale con accertamento in fatto qui non più sindacabile. 4. Il quarto motivo di impugnazione denuncia “Nullità del decreto impugnato in relazione all’art. 360 c.o n. 4 cpc per inesistenza della motivazione e per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione (sempre in relazione alla data della sottoscrizione delle fideiussioni 2007 ed alla applicazione non prevista da alcuna fonte di qualsiasi tipo degli elaborati CNDCEC”.4.1 Sostengono i ricorrenti che l’errore nell’individuazione della data decisiva per la qualificazione come postergati dei crediti ammessi (2007)e l’omissione assoluta di questo dato storico imprescindibile avrebbe ro porta t o ad una irrimediabile assenza di prova e ad un contrasto insanabile tra la motivazione impugnata ed il dispositivo, in quanto la motivazione sarebbe in tal caso addirittura mancante. 4.1 Orbene, la doglianza, questa volta articolata come vizio di nullità del provvedimento impugnato per carenza assoluta di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., è inammissibile, al pari dei primi due motivi di ricorso già sopra esaminati, sempre per difetto di autosufficienza e per le medesime ragioni già sopra esposte, alle quali, per ragioni di sintesi, si rimanda. 4.2 I ricorrenti denunciano, sempre nel quarto motivo, che, quanto ai riferimenti agli elaborati CEDCEC, il Tribunale avrebbe premesso , al suo ragionamento probatorio, la “straordinaria ed imprescindibile importanza di detti elaborati”, senza tuttavia avvedersi che gli stessi elaborati (punto 4.1 doc. l fascicoletto) avessero affermano l’inesistenza dei propos i ti di applicazione dell’art. 2467 c.c.:gli stessi elaborati avrebbero affermato, cioè, che,nel caso di specie, l’unico riferimento utile sarebbe stato il patrimonio netto (società costituita nei due anni precedenti), patrimonio che, nella fattispecie in esame, sarebbe statoaddirittura positivo. C osì, la motivazione avrebbe enunciato una premessa che sarebbe stata smentita dal lo stesso documento preso in considerazionedal Tribunale (gli elaborati CEDCEC), con conseguente formulazione di un dispositivo senza ragionevolezza né fondamento. 4.2.1 Anche quest’ultima doglianza risulta formulata in modo inammissibile perché le relative censure tentano ancora una volta di riaprire le valutazioni e gli apprezzamentiriservati ai giudici del merito, quanto al giudizio degli elementi di prova raccolti nel corso del precedente grado di giudizio, scrutinio quest’ultimo che, invece, per quanto già sopra osservato, è inibito a questa Corte di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). Del resto, non risulta neanche pertinente il richiamo alle imprese infrabiennali, apparendo il giudizio di necessità di ricapitalizzazione, espresso dal Tribunale, ampiamente motivato su plurime circostanze, mentre i ricorrenti ne isolano, invero,una sol a, e cioè quella relativa ai dati contabili: i giudici del merito hanno invecedimostrato, con ampia argomentazione, che i finanziamenti bancari alla società erano permessi dalle fidejussioni dei soci, prestate a copertura elevatissima delle linee concesse e dunque inestricabilmente deponenti per l’assenza di sufficiente capitalizzazione della società finanziata, allora in situazione di accertato squilibrio. Tanto ciò è vero che proprio la formalizzata rinuncia ai rimborsi permise di evitare la causa di scioglimento della società per perdita del capitale sociali. A ciò va aggiunto che, in ogni caso, ildisposto normativo di cui al richiamato art.2467 c.c. non introduce, in realtà, alcuna esenzione relativa al biennio o per start up, questioni di cui neanche si dimostra da parte dei ricorrenti l’allegazione nel corso del giudizio di merito. 5. I ricorrenti propongono, inoltre, un quinto motivo di impugnazione, col quale denunciano “Violazione e falsa applicazione della legge. Art. 2467 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc.”, per aver “il Tribunale di Verona riconosciuto la postergazione ex art. 2467 c.c. dei crediti per pagamenti delle fideiussioni alla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, malgrado essi per titolo, oggetto e natura esulino dall’ambito di applicazione dell’art. 2467 c.c.”. Secondo i ricorrenti tale errore sarebbe derivato dall’a ver unificato motivazione e principio normativo sia per l’operazione Unicredit siaper l’operazione [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, senza tuttaviaalcuna specifica valutazione. 5.1 Osservano ancora i ricorrenti che la prova documentale allegata in atti, mai peraltro contestat a , avrebbe evidenzia to e dimostra to che [OSCURATO:PERSONA], non [OSCURATO:SOCIETA],aveva chiesto un finanziamento di euro 300.000,00 alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.: quest’ultimaavrebbe preteso una garanzia per detto importo alla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza che a sua volta avrebbechiesto pari garanzia a [OSCURATO:SOCIETA], con garanzia dei soci.Non esisterebbe, pertanto,alcun finanziamento né conferimento in qualsiasi modo prestato o eseguito in favore di [OSCURATO:SOCIETA], in quantoMelinka Italia [OSCURATO:SOCIETA] non sarebbe stata indebitata dai soci né essa avrebbe prestato denaro alcuno per un qualsiasi motivo: semplicemente nella catena delle garanzie, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe garantitoun finanziamento alla consorella [OSCURATO:PERSONA] srl (Romania) ed i soci sarebbero staticostretti a loro volta a garantire la garante. 6. Il sesto mezzo denuncia “ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – art. 2467 c.c. in relazione all’art. 350. Co.1 n. 5 cpc e con specifico riferimento ai crediti per i pagamenti estintivi delle fideiussioni [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza”, sul rilievo che il Tribunale di Verona non avrebbe nemmeno preso in considerazione la documentazione non contestata attestante natura e modalità ed oggetto della fideiussione a favore della banca Popolare di Vicenza, così anche violando l’art. 2467 c.c. 6.1 La stessa circostanza dedotta a sostegno del quinto motivo di impugnazione viene, qui,riproposta a sostegno dell’ulteriore motivo ma ex art. 360 co.1 n. 5 cpc: il Tribunale di Verona avrebbedeciso sull’ammissione postergata del credito derivante dai pagamenti della fideiussione [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, senza prendere in considerazione, nemmeno solo nominandolo, il documento sopra indicato,comprovante, cioè, che le garanzie erano state prestate infavore di un finanziamento a [OSCURATO:PERSONA] romena, così, cioè , omettendo del tutto di valutare la documentata circostanza che la fideiussione de qua non garantiva un finanziamento né provocava alcuna sottocapitalizzazione o indebitamento, bensì una garanzia alla lunga a favore della consorella romena, questa sì beneficiaria del finanziamento. 7. Il settimo motivo deduce, inoltre, vizio di “Nullità del decreto impugnato per assoluta carenza di motivazione in relazione all’art. 360. Co.1 n. 4. Per aver il Tribunale di Verona affermato la natura postergata dei crediti ammessi omettendo una qualsiasi motivazione”.Gli stessi fatti concreti che sostengono i precedenti due motivi di impugnazione comporterebbero, sempre secondo i ricorrenti,l’ulteriore conclusione che il riconoscimento della natura postergata dei crediti relativi ai pagamenti delle fideiussioni [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza poggiassesu una motivazione inesistente . 7.1 Il quinto, sesto e settimo motivo – che possono, all’evidenza, essere trattati congiuntamente –sono in realtà inammissibili. 7.2 Le doglianze attingono il merito dell’apprezzamento della prova documentale perche’ le stesse richiederebberouna rilettura degli atti istruttori per una diversa comprensione della quaestio facti , esulando , invece, le relative censure da una seria prospettazione del vizio di “falsa applicazione” dell’art. 2467 c.c., vizioche, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., richiederebbe invece come non contestata e dunque come oramai cristallizzata in giudizio la fattispecie fattuale. Sembra, quasi, che i ricorrenti si dolgano invece di un travisamento della prova, come tale non denunciabile peraltro nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. Un. sentenza n. 5792/2024). 7.3 In realtà, la società debitrice, poi, fallita eseguì un finanziamento del socio in favore della controllata in una situazione di squilibrio in cui avrebbe dovuto procedere medianteconferimenti, il che sarebbe dimostrato dal fatto che il credito non venne concesso da [OSCURATO:PERSONA] S.A. direttamente a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (evidentemente non finanziabile), ma alla controllante di questa. A sua volta, [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza ritenne evidentemente, in virtù delgià esaminato squilibrio ex art. 2467 c.c. in cui versava l’odierna fallita, dipoter prestare sì tale fideiussione, ma a condizione che i soci di [OSCURATO:SOCIETA]. la garantissero, a loro volta, personalmente. 8. L’ottavo ed ultimo motivo di impugnazione denuncia, invece, “ Nullità del decreto per contrasto irrimediabile tra la motivazione ed il dispositivo in relazione all’art. 360 co.1 n. 4 cpc. Per aver il Tribunale di Verona deciso in maniera difforme su due istanze di ammissione: credito [OSCURATO:SOCIETA] (ammesso non postergato) credito [OSCURATO:PERSONA] (ammesso postergato) pur se uguali ed in applicazione dei medesimi principi”. 8.1 Anche l’ultima censura è inammissibile perché, anche su tale profilo di censura, il Tribunale ha adeguatamente motivato, non riguardando peraltro la questione prospettata fatti essenziali e costitutivi del diritto azionato né fatti omogeneitra loro.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate,come da dispositivo, in favore dell’Erario, stante l’ammissione della curatela fallimentare al patrocinio a spese dello Stato. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Erario, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.500per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1
Decreto Cassazione n. 22789/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris