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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27373/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della Corte d'appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Trento, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rovereto in data 22 ottobre 2020, riqualificando l'originaria imputazione di violenza privata in quella di danneggiamento, e rideterminando il trattamento sanzionatorio.

2. Fla proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt.521 e 522 cod. proc. pen., 111, comma 2 Cost., 6 CEDU, nonché vizio della motivazione, quanto all'operata riqualificazione giuridica del fatto descritto al capo A); osserva il ricorrente che la diversa qualificazione del fatto era avvenuta senza chiarire se la condotta avesse in concreto danneggiato l'autovettura della persona offesa; in ogni caso, nell'originaria imputazione (ove si addebitava di avere, con la condotta di tamponamento, costretto la vittima ad arrestare la marcia del proprio veicolo) mancava il riferimento al danneggiamento della vettura della persona offesa e alla violenza diretta verso la persona; ciò aveva comportato la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., senza informare preventivamente l'imputato della possibile modifica del titolo del reato e senza che tale diversità di contestazione fosse emersa nel corso del giudizio prima della pronuncia della sentenza, escludendosi dunque la sua prevedibilità.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 635, comma 1, e 56 cod. pen., art. 2, comma 1, lett.

I d.lgs. n. 7/2016, nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per concorso nel reato di danneggiamento aggravato dalla violenza alla persona.

Ad avviso del ricorrente, mancando nella contestazione l'indicazione dei danni procurati al veicolo, peraltro neppure individuati all'esito del giudizio, il ravvisato delitto di danneggiamento doveva ritenersi arrestato alla fase del tentativo; inoltre, del tutto carente era la prova delle condizioni per ritenere sussistente la circostanza del ricorso alla violenza o alla minaccia alla persona, elemento necessario per attribuire rilevanza penale alla condotta di danneggiamento, poiché non risultavano conseguenze lesive accertate sulla persona offesa.

2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.110 cod. pen., 4

I. 110/1975, nonché vizio della motivazione per manifesta illogicità, circa l'affermato concorso del ricorrente nella condotta di porto, fuori dell'abitazione o sue pertinenze, di un coltello.

2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt, 81, comma 2, e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità; premessa la necessità di una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio per effetto della fondatezza degli illustrati motivi di ricorso, il ricorrente denuncia comunque l'illogicità della motivazione che aveva confermato la misura dell'aumento di pena a titolo di continuazione, disposto dalla sentenza di primo grado per la contravvenzione di cui al capo B), in ragione dell'assenza di censure sul punto con l'atto di appello, circostanza testualmente contraddetta dal tenore del motivo di impugnazione che censurava, ritenendola eccessiva, la misura di tutti gli aumenti disposti a titolo di continuazione.3.

La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Occorre preliminarmente dare atto, quanto all'attuale regime di procedibilità del delitto di danneggiamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. N) d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, che lo stesso non rileva in questa sede poiché l'imputazione ascritta al ricorrente concerne il delitto di cui all'art. 635 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 71 d.

Igs. 159/2011 per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio (art. 71, comma 2, d.

Igs. 159/2011).

1.2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, tra loro logicamente connessi, sono entrambi infondati.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sanzionata dal combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., è integrata solo nelle ipotesi in cui tra la formulazione dell'accusa e l'accertamento contenuto nella sentenza sussista un rapporto di assoluta eterogeneità e incompatibilità, tale da porre l'imputato nella condizione di non poter prevedere, secondo un apprezzamento correlato sia alla completa descrizione del fatto contestato, sia alla naturale evoluzione della dinamica processuale scaturente dalle risultanze dell'attività istruttoria, la diversa qualificazione giuridica attribuita al medesimo fatto storico (Sez.

Unite, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 0; Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269655 - 0; Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052 - 0; Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, dep. 2014, Cavallari, Rv. 258941 - 01); inoltre, una volta pronunciata la decisione che abbia diversamente qualificato il fatto, solo se all'imputato non sia consentita l'impugnazione della decisione contestando l'operata riqualificazione potrà essere dedotta la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093 - 0; Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 - 0; Sez. 2, n. 37413 del 15/05/2013, Drassich, Rv. 256652 - 0; Sez. 2, n. 21170 del 07/05/2013, Maiuri, Rv. 255735 - 01).

La Corte d'appello ha puntualmente chiarito l'esistenza, nel fatto storico descritto nell'imputazione, del nucleo della condotta violenta - messa in atto con il ripetuto tamponamento del veicolo della persona offesa - da cui era scaturito l'evento - prevedibile secondo massime di esperienza e attestato dalle risultanze dell'attività istruttoria (v. pag. 4 della sentenza del Tribunale, ove si dà conto sia dei segni degli urti presenti sulla carrozzeria di entrambi i veicoli, sia dei danni rilevati) - del deterioramento della vettura per gli urti ricevuti.

In altri termini, nella descrizione della condotta, caratterizzata dalla violenza e finalizzata - secondo l'originaria prospettazione - a costringere la vittima a fermare la marcia del veicolo, era già compresa la condotta di danneggiamento (Sez. 5, n. 13550 del 24/02/2015, D.B., Rv. 263087 - 0).

Quanto, poi, alla prevedibile evoluzione dell'accertamento riguardante la qualificazione giuridica del fatto storico, il ricorrente dimentica di aver egli stesso espressamente dato conto, con l'articolazione del secondo motivo di appello, della possibilità di ricondurre il fatto nella cornice della fattispecie prevista dall'art. 635 cod. pen. richiamando le determinazioni assunte in quel senso dal Tribunale per i minorenni che aveva giudicato il correo.

Anche in relazione alla contestata immutazione del fatto, con riguardo al profilo del ricorso alla violenza nel realizzare la condotta di danneggiamento, il ricorrente non considera che «il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dall'art. 2, lett.

I), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato» (Sez. 5, n. 15643 del 13/12/2019, dep. 2020, Forte, Rv. 279105 - 01; Sez. 6, n. 16563 del 15/03/2016, Cava, Rv. 266996 - 01).

Ciò che rileva, dunque, è la correlazione spazio-temporale tra la condotta di danneggiamento e il ricorso a mezzi di minaccia e violenza, dimostrativa di una più spiccata capacità a delinquere che faccia leva su un contesto di minaccia o violenza indirizzata nei confronti della vittima in cui si inserisce la condotta di danneggiamento dell'altrui bene (per un'ipotesi del tutto analoga Sez. 2, n. 1377 del 12/12/2014, dep. 2015, Pompili, Rv. 261824 - 0).

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato; la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di porto senza giustificato motivo di arma impropria e del concorso nel medesimo reato, è sufficiente la consapevole disponibilità concreta e immediata dell'arma da parte anche di altra persona, essendo irrilevante l'appartenenza di esse ad uno solo degli imputati e non essendo richiesto che esse siano addosso all'agente (Sez. 1, n. 4856 del 9/5/1985, Marchese, Rv. 169265 -01), essendo sufficiente che egli abbia aderito ad un'impresa criminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364 - 01).

Dalla lettura delle conformi decisioni di merito, risulta che sia i testimoni che la persona offesa hanno dato atto del coltello impugnato nel corso dell'aggressione alla vittima, coltello di cui i responsabili si erano disfatti e che fu repertato dalle forze dell'ordine, sicché il dato esaltato dal ricorrente (dell'assoluzione del correo minorenne dall'addebito del porto di quel coltello, per difetto di prova sulla materiale disponibilità dell'arma in occasione dell'aggressione) è irrilevante quanto al giudizio di responsabilità.

1.4. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La censura che l'appellante aveva formulato in grado di appello, circa la misura degli aumenti apportati alla pena per effetto del ravvisato vincolo della continuazione, era assolutamente generica e priva di qualsivoglia ancoraggio a aspetti e circostanze fattuali rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; sicché l'argomento addotto dalla sentenza impugnata per motivare la conferma della misura dell'aumento di pena è stato correttamente utilizzato (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700 - 0), oltre ad essere adeguatamente integrato dalla valutazione della "condizioni di oggettivo pericolo determinato dal porto del coltello nelle circostanze rilevate" (pag. 11).

Né le argomentazioni svolte con il ricorso, nell'evidenziare peculiari connotazioni della vicenda che avrebbero giustificato una differente misura dell'aumento di pena, rendono ammissibile il ricorso proposto, trattandosi di questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello «tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01).

2. In ragione delle statuizioni che precedono, va rilevato che alla data odierna non risulta decorso il termine massimo di prescrizione per i delitti di danneggiamento e minaccia, entrambi aggravati, tenendo conto del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. e della sospensione del corso della prescrizione dal 20 giugno 2019 al 26 marzo 2020 (per la disposta messa alla prova dell'imputato) e da quella data sino all'il maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/2020, per complessivi mesi 11 e giorni 10; mentre l'inammissibilità del ricorso proposto in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4

I. 110/75 impedisce di rilevare (Sez. unite, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01) la causa di estinzione maturata dopo la pronuncia in grado di appello.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della Corte d'appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Trento, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rovereto in data 22 ottobre 2020, riqualificando l'originaria imputazione di violenza privata in quella di danneggiamento, e rideterminando il trattamento sanzionatorio. 2. Fla proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt.521 e 522 cod. proc. pen., 111, comma 2 Cost., 6 CEDU, nonché vizio della motivazione, quanto all'operata riqualificazione giuridica del fatto descritto al capo A); osserva il ricorrente che la diversa qualificazione del fatto era avvenuta senza chiarire se la condotta avesse in concreto danneggiato l'autovettura della persona offesa; in ogni caso, nell'originaria imputazione (ove si addebitava di avere, con la condotta di tamponamento, costretto la vittima ad arrestare la marcia del proprio veicolo) mancava il riferimento al danneggiamento della vettura della persona offesa e alla violenza diretta verso la persona; ciò aveva comportato la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., senza informare preventivamente l'imputato della possibile modifica del titolo del reato e senza che tale diversità di contestazione fosse emersa nel corso del giudizio prima della pronuncia della sentenza, escludendosi dunque la sua prevedibilità. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 635, comma 1, e 56 cod. pen., art. 2, comma 1, lett. I d.lgs. n. 7/2016, nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per concorso nel reato di danneggiamento aggravato dalla violenza alla persona. Ad avviso del ricorrente, mancando nella contestazione l'indicazione dei danni procurati al veicolo, peraltro neppure individuati all'esito del giudizio, il ravvisato delitto di danneggiamento doveva ritenersi arrestato alla fase del tentativo; inoltre, del tutto carente era la prova delle condizioni per ritenere sussistente la circostanza del ricorso alla violenza o alla minaccia alla persona, elemento necessario per attribuire rilevanza penale alla condotta di danneggiamento, poiché non risultavano conseguenze lesive accertate sulla persona offesa. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.110 cod. pen., 4 I. 110/1975, nonché vizio della motivazione per manifesta illogicità, circa l'affermato concorso del ricorrente nella condotta di porto, fuori dell'abitazione o sue pertinenze, di un coltello. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt, 81, comma 2, e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità; premessa la necessità di una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio per effetto della fondatezza degli illustrati motivi di ricorso, il ricorrente denuncia comunque l'illogicità della motivazione che aveva confermato la misura dell'aumento di pena a titolo di continuazione, disposto dalla sentenza di primo grado per la contravvenzione di cui al capo B), in ragione dell'assenza di censure sul punto con l'atto di appello, circostanza testualmente contraddetta dal tenore del motivo di impugnazione che censurava, ritenendola eccessiva, la misura di tutti gli aumenti disposti a titolo di continuazione.3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Occorre preliminarmente dare atto, quanto all'attuale regime di procedibilità del delitto di danneggiamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. N) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, che lo stesso non rileva in questa sede poiché l'imputazione ascritta al ricorrente concerne il delitto di cui all'art. 635 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 71 d. Igs. 159/2011 per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio (art. 71, comma 2, d. Igs. 159/2011). 1.2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, tra loro logicamente connessi, sono entrambi infondati. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sanzionata dal combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., è integrata solo nelle ipotesi in cui tra la formulazione dell'accusa e l'accertamento contenuto nella sentenza sussista un rapporto di assoluta eterogeneità e incompatibilità, tale da porre l'imputato nella condizione di non poter prevedere, secondo un apprezzamento correlato sia alla completa descrizione del fatto contestato, sia alla naturale evoluzione della dinamica processuale scaturente dalle risultanze dell'attività istruttoria, la diversa qualificazione giuridica attribuita al medesimo fatto storico (Sez. Unite, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 0; Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269655 - 0; Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052 - 0; Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, dep. 2014, Cavallari, Rv. 258941 - 01); inoltre, una volta pronunciata la decisione che abbia diversamente qualificato il fatto, solo se all'imputato non sia consentita l'impugnazione della decisione contestando l'operata riqualificazione potrà essere dedotta la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093 - 0; Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 - 0; Sez. 2, n. 37413 del 15/05/2013, Drassich, Rv. 256652 - 0; Sez. 2, n. 21170 del 07/05/2013, Maiuri, Rv. 255735 - 01). La Corte d'appello ha puntualmente chiarito l'esistenza, nel fatto storico descritto nell'imputazione, del nucleo della condotta violenta - messa in atto con il ripetuto tamponamento del veicolo della persona offesa - da cui era scaturito l'evento - prevedibile secondo massime di esperienza e attestato dalle risultanze dell'attività istruttoria (v. pag. 4 della sentenza del Tribunale, ove si dà conto sia dei segni degli urti presenti sulla carrozzeria di entrambi i veicoli, sia dei danni rilevati) - del deterioramento della vettura per gli urti ricevuti. In altri termini, nella descrizione della condotta, caratterizzata dalla violenza e finalizzata - secondo l'originaria prospettazione - a costringere la vittima a fermare la marcia del veicolo, era già compresa la condotta di danneggiamento (Sez. 5, n. 13550 del 24/02/2015, D.B., Rv. 263087 - 0). Quanto, poi, alla prevedibile evoluzione dell'accertamento riguardante la qualificazione giuridica del fatto storico, il ricorrente dimentica di aver egli stesso espressamente dato conto, con l'articolazione del secondo motivo di appello, della possibilità di ricondurre il fatto nella cornice della fattispecie prevista dall'art. 635 cod. pen. richiamando le determinazioni assunte in quel senso dal Tribunale per i minorenni che aveva giudicato il correo. Anche in relazione alla contestata immutazione del fatto, con riguardo al profilo del ricorso alla violenza nel realizzare la condotta di danneggiamento, il ricorrente non considera che «il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dall'art. 2, lett. I), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato» (Sez. 5, n. 15643 del 13/12/2019, dep. 2020, Forte, Rv. 279105 - 01; Sez. 6, n. 16563 del 15/03/2016, Cava, Rv. 266996 - 01). Ciò che rileva, dunque, è la correlazione spazio-temporale tra la condotta di danneggiamento e il ricorso a mezzi di minaccia e violenza, dimostrativa di una più spiccata capacità a delinquere che faccia leva su un contesto di minaccia o violenza indirizzata nei confronti della vittima in cui si inserisce la condotta di danneggiamento dell'altrui bene (per un'ipotesi del tutto analoga Sez. 2, n. 1377 del 12/12/2014, dep. 2015, Pompili, Rv. 261824 - 0). 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato; la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di porto senza giustificato motivo di arma impropria e del concorso nel medesimo reato, è sufficiente la consapevole disponibilità concreta e immediata dell'arma da parte anche di altra persona, essendo irrilevante l'appartenenza di esse ad uno solo degli imputati e non essendo richiesto che esse siano addosso all'agente (Sez. 1, n. 4856 del 9/5/1985, Marchese, Rv. 169265 -01), essendo sufficiente che egli abbia aderito ad un'impresa criminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364 - 01). Dalla lettura delle conformi decisioni di merito, risulta che sia i testimoni che la persona offesa hanno dato atto del coltello impugnato nel corso dell'aggressione alla vittima, coltello di cui i responsabili si erano disfatti e che fu repertato dalle forze dell'ordine, sicché il dato esaltato dal ricorrente (dell'assoluzione del correo minorenne dall'addebito del porto di quel coltello, per difetto di prova sulla materiale disponibilità dell'arma in occasione dell'aggressione) è irrilevante quanto al giudizio di responsabilità. 1.4. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La censura che l'appellante aveva formulato in grado di appello, circa la misura degli aumenti apportati alla pena per effetto del ravvisato vincolo della continuazione, era assolutamente generica e priva di qualsivoglia ancoraggio a aspetti e circostanze fattuali rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; sicché l'argomento addotto dalla sentenza impugnata per motivare la conferma della misura dell'aumento di pena è stato correttamente utilizzato (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700 - 0), oltre ad essere adeguatamente integrato dalla valutazione della "condizioni di oggettivo pericolo determinato dal porto del coltello nelle circostanze rilevate" (pag. 11). Né le argomentazioni svolte con il ricorso, nell'evidenziare peculiari connotazioni della vicenda che avrebbero giustificato una differente misura dell'aumento di pena, rendono ammissibile il ricorso proposto, trattandosi di questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello «tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01). 2. In ragione delle statuizioni che precedono, va rilevato che alla data odierna non risulta decorso il termine massimo di prescrizione per i delitti di danneggiamento e minaccia, entrambi aggravati, tenendo conto del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. e della sospensione del corso della prescrizione dal 20 giugno 2019 al 26 marzo 2020 (per la disposta messa alla prova dell'imputato) e da quella data sino all'il maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/2020, per complessivi mesi 11 e giorni 10; mentre l'inammissibilità del ricorso proposto in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 I. 110/75 impedisce di rilevare (Sez. unite, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01) la causa di estinzione maturata dopo la pronuncia in grado di appello. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell
Sentenza Cassazione n. 27373/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris