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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 25741/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope, aggravato dall'aver provocato un sinistro stradale.

A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione relativamente alla affermazione di responsabilità in quanto basata su prove ematiche inaffidabili, vizio di motivazione in merito alla ingiustificata esclusione delle attenuanti generiche.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

Le censure proposte in ordine alla affermazione di responsabilità e alla dosimetria della pena non tengono conto della satisfattiva e giuridicamente corretta spiegazione offerta in sede di merito, sotto il profilo della ricostruzione e qualificazione della condotta, nonché della consolidata giurisprudenza di questa Corte.

In punto di responsabilità si deve sottolineare ancora in questa sede che la ricostruzione in fatto, oggetto di due pronunce conformi di colpevolezza, ove adeguatamente motivata, ed escluso ogni travisamento della prova, esula dal vaglio di legittimità.

E, come detto, la sentenza impugnata reca ampia motivazione sul fatto che i residui del metadone rilevati a seguito del prelievo ematico erano di 249 ng/ml, enormemente superiori alla soglia di positività di 10 ng/ml, dunque elevatissimi e deponenti per la attualità della assunzione di stupefacenti, unitamente ai rilievi sintomatici riscontrati, alla visita sullo stato psico fisico, ove sono emersi quali eloquio sconnesso, disorientamento spazio temporale, sonnolenza, andatura barcollante, pupille midriatiche.

Parimenti, sono congruamente motivate le statuizioni relative al diniego delle attenuanti generiche.

Va infatti rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice can l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, attesa la negativa personalità dell'imputato gravato da un precedente per rapina.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope, aggravato dall'aver provocato un sinistro stradale. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione relativamente alla affermazione di responsabilità in quanto basata su prove ematiche inaffidabili, vizio di motivazione in merito alla ingiustificata esclusione delle attenuanti generiche. Le doglianze sono manifestamente infondate. Le censure proposte in ordine alla affermazione di responsabilità e alla dosimetria della pena non tengono conto della satisfattiva e giuridicamente corretta spiegazione offerta in sede di merito, sotto il profilo della ricostruzione e qualificazione della condotta, nonché della consolidata giurisprudenza di questa Corte. In punto di responsabilità si deve sottolineare ancora in questa sede che la ricostruzione in fatto, oggetto di due pronunce conformi di colpevolezza, ove adeguatamente motivata, ed escluso ogni travisamento della prova, esula dal vaglio di legittimità. E, come detto, la sentenza impugnata reca ampia motivazione sul fatto che i residui del metadone rilevati a seguito del prelievo ematico erano di 249 ng/ml, enormemente superiori alla soglia di positività di 10 ng/ml, dunque elevatissimi e deponenti per la attualità della assunzione di stupefacenti, unitamente ai rilievi sintomatici riscontrati, alla visita sullo stato psico fisico, ove sono emersi quali eloquio sconnesso, disorientamento spazio temporale, sonnolenza, andatura barcollante, pupille midriatiche. Parimenti, sono congruamente motivate le statuizioni relative al diniego delle attenuanti generiche. Va infatti rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice can l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, attesa la negativa personalità dell'imputato gravato da un precedente per rapina. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 25741/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris