CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 26695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato atteso che l'omessa notifica dell'atto di appello della pubblica accusa alla parte privata o viceversa non è causa di nullità di ordine generale né dà luogo all'inammissibilità del gravame, comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale, se consentito (Sez. 4 n.20810 del 02/10/2018, Rv. 275802 ); rilevato che la proposizione dell'appello da parte dell'imputato preclude la possibilità di proporre appello incidentale ex art. 595 comma 1 cod. proc. pen. e che il difensore nulla ha eccepito all'udienza del 28 settembre 2021, svoltasi secondo il rito camerale ed alla presenza delle parti, ritualmente citate, con rinuncia dell'imputato a comparire; ritenuto che anche il motivo sull'applicazione della recidiva ripropone censure già adeguatamente vagliate e disattese nel giudizio di merito, mentre la dedotta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il