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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 31022/2026

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ilevato che l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto la qualificazionegiuridica del fatto, difetta della necessaria specificità, in quanto, da un lato,meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione deifatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamentevalutate dal giudice di merito (pag. 5-6), e, dall'altro, non contenenti specificacritica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base dellasentenza impugnata.Rilevato altresì che il motivo, nella parte in cui prospetta la riqualificazionedel fatto nel reato di truffa vessatoria per difetto di una minaccia penalmenterilevante, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risultaessere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto èprescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;Rilevato inoltre che il motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/oalternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità eavulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenzeprocessuali valorizzate dai giudici di merito;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.Rilevato, altresì, che, in ragione della natura dei fatti e/o della condizionedelle parti, ai sensi dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, va disposto, in casodi diffusione del presente provvedimento, l’oscuramento delle generalità e deglialtri dati identificativi delle parti private.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilevato che l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto la qualificazionegiuridica del fatto, difetta della necessaria specificità, in quanto, da un lato,meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione deifatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamentevalutate dal giudice di merito (pag. 5-6), e, dall'altro, non contenenti specificacritica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base dellasentenza impugnata.Rilevato altresì che il motivo, nella parte in cui prospetta la riqualificazionedel fatto nel reato di truffa vessatoria per difetto di una minaccia penalmenterilevante, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risultaessere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto èprescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;Rilevato inoltre che il motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/oalternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità eavulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenzeprocessuali valorizzate dai giudici di merito;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.Rilevato, altresì, che, in ragione della natura dei fatti e/o della condizionedelle parti, ai sensi dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, va disposto, in casodi diffusione del presente provvedimento, l’oscuramento delle generalità e deglialtri dati identificativi delle parti private. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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