CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2021
Cassazione n. 04899/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31888/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], difesa dagli avvocatiMARUCCHI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- MENICO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1114/2021 de- positata il 03/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia sorge tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Lanza di Scalea, eredi del [OSCURATO:PERSONA] Gado, in seguito alla divisione del compendio immobiliare paterno. Presupposto è un precedente giu- dizio di divisione, iniziato nel 2000, proseguitocon una sentenza non definitiva del febbraio 2010 di approvazione del progetto di divisione, con il sorteggio dei lotti nel maggio successivo e conclusosi con la sentenza del 2011 che attestava il carattere definitivo dell’assegna- zione dei lotti. In tale giudizio, alla sorellaBenedetta era stato asse- gnato il lotto Gamma, comprendente la nuda proprietà della Villa padronale di Val di Pugna con alcuni spazi esterni specificamente identificati (piazzale, giardino all'italiana con fontana, resede poste- riore), mentre al fratelloLuigi Alberto erano stati attribuiti, in forza di un legato testamentario, l'appartamento al primo piano del corpo laterale della villa e i terreni dell'azienda agraria. Successivamente, BenedettaFumi [OSCURATO:PERSONA] in Lanza di Scalea agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena per ottenere il ricono- scimento della proprietà esclusiva di ulteriori porzioni esterne alla villa (giardino all'inglese, parco di lecci e una piccola superficie adia- cente), sostenendone la natura pertinenziale rispetto al corpo prin- cipale a lei assegnato, e per far accertare la natura condominiale della strada alberata di accesso al complesso. [OSCURATO:PERSONA] opponeva, eccependo il giudicato formatosi nel pre- cedente giudizio di divisione e l'usucapione, e rivendicando la pro- prietà di tali aree come parte dell'azienda agricola. Il Tribunale di Siena, con sentenza del 2018, accoglieva le do- mande di BenedettaFumi [OSCURATO:PERSONA] in Lanza di Scalea, dichiarava la natura pertinenziale esclusiva del giardino posteriore e del parco secolarea favore del corpo principale della villa , di conseguenza la proprietàdell’attrice su tali aree , mentre accertava l'inefficacia delle modifiche catastali operate dal fratello di costei. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di ap- pello di Firenze ha dichiarato che le porzioni esterne della Villa iden- tificate al Fg 92 p.lle 35/a, 35/b, 33/b e 35/c sono in comproprietà delle parti in causa; ha confermato la natura condominiale del viale di accesso;ha respinto la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di considerare le aree esterne come parte dell'azienda agricola; ha dichiarato inammissibile l'eccezione di usucapione, confermando l'i- nefficacia delle variazioni catastali; le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] in Lanza di Sca- lea con un unico motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Gado con controricorsoe memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in tema di giudicato sostanziale, con a seguente argomentazione. Nel qualificare come in comproprietà tra i fratelli le porzioni esterne della Villa di Val di Pugna, la Corte di appello ha violato il giudicato formatosi nel precedente giudizio di divisione, ove era stato assegnato alla ricorrente il lotto Gamma, composto anche dagli «spazi esterni a corredo della villa». La logica della divisione era quella di considerare tali spazi come pertinenze esclusive della villa per mantenerne l'unitarietà e il valore. La Corte di appello ha accertato che tali aree sono pertinenze anche del l'ap- partamento del resistente e le ha riqualificate come condominiali, cosicché gli effetti della divisionene escono sovvertiti e il valore dei lottine esce alterato, con violazione de i criteri di equivalenza posti a fondamento del giudicato divisorio. Il motivo è rigettato. La parte della sentenza impugnata resiste alla censura . Essa è contenutain parte nel paragrafo 1.1. e poi si distende nel paragrafo 1.2 (v. p. 8), ove la Corte di appello di Firenze ha ritenuto che le porzioni esterne controverse, fatta eccezione per quelle specifica- mente assegnate in proprietà esclusiva all’odierna ricorrente dalla sentenza di divisione del 2010 (cioè le p.lle 34, 36 e 37), abbiano natura condominiale. La Corte ha argomentato (anche sulla scorta di rilievi tecnici) che, essendo tali aree pertinenze al servizio dell'intero complesso immobiliare (composto sia dal corpo centrale di Benedetta sia dal corpo laterale di [OSCURATO:PERSONA]), debbano ritenersi ex art. 1117 c.c. in comproprietà tra le parti. Ha riformatosu questo punto la sentenza di primo grado che le aveva invece assegnate in proprietà esclusiva alla sorella. La sentenza è frutto di una corretta interpretazione dell’art. 1117 c.c., coordinata con il dispositivo della sentenza di divisione del 2010, che nell'attribuire alla ricorrente gli spazi esterni a corredo della villa, li ha specificamente identificati con le particelle catastali, indicate con riferimento numerico: cfr. «[…] 3) Nuda proprietà della Villa pa- dronale di Val di Pugna nel Comune di Siena escluse le porzioni im- mobiliari riconosciute in via esclusiva dal de cuius al coerede [OSCURATO:PERSONA] e consistente in particolare nel corpo cen- trale della Villa descritto al punto 8.A.1 della perizia, con limonaia, descritta al punto 8.A.2, spazi esterni a corredo della villa quali piaz- zale inghiaiato con bella cancellata, giardino all’italiana con fontana, resede posto sul lato posteriore della villa, risultante al catasto del Comune di Siena al foglio 92 part. 34-36 e 37». Non persuade l’argomentazione della ricorrente, che contestaque- sta ricostruzione allegando passi della motivazione a partire da quello a p. 7, ove si scrive chegli «spazi esterni a corredo della Villa […] il piazzale delimitato dal cancello, il giardino all’italiana a fianco del piazzale, la fontana delimitata da cordolo al centro del giardino, il resede situato sul lato posteriore del giardino, parte del parco più ampio originariamente esistente, per ubicazione, pertinenzialità, ab- bellimento, ornamento efunzione […] rappresentano palese espres- sione di […]intimo collegamento con il bene principale» (corsivo no- stro). Infatti, è coerente con l’impianto della motivazione riferire la no- zione di bene principale non già solo al corpo centrale della villa, bensì al «complesso immobiliare, composto da corpo centrale e corpo laterale» (cfr. sentenza in epigrafe, p. 8). Con ciò riesce confermato il nesso di pertinenzialità rispetto al l’intera V illa, dal quale la Corte di appello ha tratto la corretta conseguenza: cioè l’ac- certamento della comproprietà in capo alle due parti di tali perti- nenze in quanto esse sono ex art. 1117 c.c. «oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio»: tali sono infattile parti in controversia. La Corte di appello non ha violato alcunprofilo del giudicato, dal momento che ha proceduto a d accertare il regime proprietario di particelle rimaste impregiudicate dalla precedente statuizionedivisoria. 2. - La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 6.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il v