CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 28888/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4632/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende - R icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di POTENZA n. 1334/2022 depositata il07/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo illustrat da memoria, avverso la sentenza Trib. Potenza 7/12/2022, di riforma della pronunzia G. di P. Potenza n. 539 del 2016. Resiste con controricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente rilevato che non risulta dall’odierna ricorrente depositata in atti alcuna copia, e a fortioriquella autentica notificata,dell’impugnata sentenza. Ai sensi dell’art. 369 c.p.c. il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.100,00, di cui euro 1.900.00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis