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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32933/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] STANISL40 SCARLINI; si è proceduto de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, c.p.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'il. gennaio 2023, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di lesioni personali e minaccia aggravata, consumati il 4 agosto 2015 a danno di [OSCURATO:PERSONA], irrogando la pena indicata in dispositivo.

2. Propone ricorso l'imputato, personalmente, deducendo con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sua responsabilità in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

La persona offesa, afferma il ricorrente, non era stata colpita ma era caduta a terra, dalla bicicletta sulla quale in quel momento si trovava, e ciò solo per avere perso l'equilibrio, come dimostrava la lesione che aveva riportato al collo.

Il movente dell'azione, riferito sempre dalla persona offesa, era, poi, certamente falso posto che il ricorrente mai avrebbe potuto allontanarla dall'abitazione da questi occupata visto che la stessa era di proprietà pubblica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 2017 (a decorrere dal 3 agosto 2017), prevede che l'atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Tale ragione di inammissibilità deve, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., essere rilevata dalla Corte "senza formalità di procedura" (e quindi de plano).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche al versamento della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] STANISL40 SCARLINI; si è proceduto de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'il. gennaio 2023, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di lesioni personali e minaccia aggravata, consumati il 4 agosto 2015 a danno di [OSCURATO:PERSONA], irrogando la pena indicata in dispositivo. 2. Propone ricorso l'imputato, personalmente, deducendo con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sua responsabilità in ordine ad entrambi i reati ascrittigli. La persona offesa, afferma il ricorrente, non era stata colpita ma era caduta a terra, dalla bicicletta sulla quale in quel momento si trovava, e ciò solo per avere perso l'equilibrio, come dimostrava la lesione che aveva riportato al collo. Il movente dell'azione, riferito sempre dalla persona offesa, era, poi, certamente falso posto che il ricorrente mai avrebbe potuto allontanarla dall'abitazione da questi occupata visto che la stessa era di proprietà pubblica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 2017 (a decorrere dal 3 agosto 2017), prevede che l'atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Tale ragione di inammissibilità deve, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., essere rilevata dalla Corte "senza formalità di procedura" (e quindi de plano). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche al versamento della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16