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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 20984/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 3550/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo ora in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via L. Luciani n. 1; - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 408; -controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate – Riscossione, già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -controricorrente– avverso la sentenza n. 3305/2020 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 23/12/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della stessa, da parte del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in ordine al rapporto processuale tra la ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei competenti organi della procedura; che dovendosi invece provvedere in ordine al le spese inerenti al rapporto processuale tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e l’Agenzia delle Entrate (la quale non ha accettato la rinuncia), si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti, considerata la complessità dell’iter processuale; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e l’Agenzia delle Entrate.

Dispone che il presente decreto sia c omu nica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 3550/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo ora in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via L. Luciani n. 1; - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 408; -controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate – Riscossione, già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -controricorrente– avverso la sentenza n. 3305/2020 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 23/12/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della stessa, da parte del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in ordine al rapporto processuale tra la ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei competenti organi della procedura; che dovendosi invece provvedere in ordine al le spese inerenti al rapporto processuale tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e l’Agenzia delle Entrate (la quale non ha accettato la rinuncia), si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti, considerata la complessità dell’iter processuale; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e l’Agenzia delle Entrate. Dispone che il presente decreto sia c omu nica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,
Decreto Cassazione n. 20984/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris