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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06715/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] b Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna ger i delitti aggravati di furto e tentato furto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denunciano l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato e generico poiché: - contrariamente a quanto assertivamente dedotto, la Corte territoriale ha fondato la sussistenza della prima aggravante sul danneggiamento della recinzione del fondo de quo e l'impugnazione non contiene effettive censure al riguardo; - a proposito della seconda circostanza aggravante, il ricorso muove censure del tutto generiche, ed anzi ipotetiche, in ordine alla commissione dei fatti su cose esposte alla pubblica fede; - con riferimento alla mancata applicazione della menzionata causa di non punibilità, al di là del fatto che la pena minima posta per il delitto di furto consumato, come esposto aggravato (pure ex art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., senza alcuna censura su tale ultimo punto), non ne consente l'applicazione, l'impugnazione in parte qua si affida a enunciati del tutto generici; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del lA ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] b Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna ger i delitti aggravati di furto e tentato furto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denunciano l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato e generico poiché: - contrariamente a quanto assertivamente dedotto, la Corte territoriale ha fondato la sussistenza della prima aggravante sul danneggiamento della recinzione del fondo de quo e l'impugnazione non contiene effettive censure al riguardo; - a proposito della seconda circostanza aggravante, il ricorso muove censure del tutto generiche, ed anzi ipotetiche, in ordine alla commissione dei fatti su cose esposte alla pubblica fede; - con riferimento alla mancata applicazione della menzionata causa di non punibilità, al di là del fatto che la pena minima posta per il delitto di furto consumato, come esposto aggravato (pure ex art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., senza alcuna censura su tale ultimo punto), non ne consente l'applicazione, l'impugnazione in parte qua si affida a enunciati del tutto generici; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del lA ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 06715/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris