CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2024
Cassazione n. 18750/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 42913_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, quale unico motivo, il vizio di insufficienza della motivazione, non avendo i giudici territoriali esplicitato i criteri valutativi attraverso i quali sono pervenuti a giudizio di conferma dell'affermazione della responsabilità penale del ricorrente; Ritenuto che detto motivo debba essere ritenuto inammissibile, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la censura; che, infatti, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile l'impugnazione per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945 - 01); Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2024 Il consigl re estensore Il Presidente