CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 06084/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché -manifestamente infondati in ordine alla intervenuta prescrizione in epoca precedente alla data della sentenza di appello ( 14 gennaio 2021), atteso che la resistenza ex art 337 cod. pen. ascritta all'imputato è stata commessa il 23 settembre 2010 e che nel caso vanno considerati sia la recidiva contestata e ritenuta ( specifica e infraquinquennale, i cui effetti, al fine che occupa, si realizzano a prescindere dal riconoscimento del vizio parziale di mente di cui all'art 89 cod.pen.), sia i periodi di sospensione ex art 159 cod. pen nel caso riscontrati( per giorni 95 complessivi), sì che nel caso la relativa causa di estinzione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. era destinata a maturare ben oltre la data della decisione di secondo grado; meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e con motivazione puntuale, immune da vizi logici e coerente alle emergenze istruttorie ( segnatamente le risultanze della relazione peritale all'uopo disposta) avuto riguardo alla lamentata mancata applicazione dell'art. 88 cod. pen in luogo del ritenuto vizio parziale di mente; -manifestamente infondati in relazione alla ritenuta recidiva ( coerentemente legata a una compiuta valutazione della maggiore riprovevolezza del fatto letto alla luce dei precedenti ascritti al ricorrente) e al mancato riconoscimento delle generiche ( argomentato in modo assorbente alla luce dei precedenti del ricorrente e della mancata indicazioni di validi elementi utili a supportante il portato); -generici in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale, perchè l'impugnazione manca di un confronto con la seppur sintetica motivazione spesa in sentenza rispetto al portato dei precedenti del ricorrente siccome cristallizzati nel relativo casellario e perché difetta nell'emarginare gli elementi, preternnessi dal giudice di appello e puntualizzati con il gravame di merito, utili a giustificare una diversa soluzione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] riscuolo [OSCURATO:PERSONA]! L