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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35222/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 11 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani in data 17 luglio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 648 e 493-ter cod. pen., riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito della prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulla contestata circostanza aggravante.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, con specifico riferimento all'attendibilità della persona offesa - contiene censure in fatto, che sfuggono alla cognizione del giudice di legittimità, essendo relative a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello.

In particolare, alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata i giudici di secondo grado hanno ampiamente evidenziato come la responsabilità del prevenuto emergesse dal lineare racconto reso dalla persona offesa, la cui credibilità non poteva essere messa in discussione anche per il riscontro rappresentato dall'individuazione video-fotografica presso lo sportello dell'ufficio postale ove era stato indebitamente utilizzato il bancomat, circostanza questa che sconfessa puntualmente le alternative prospettazioni della difesa riproposte in questa sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 11 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani in data 17 luglio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 648 e 493-ter cod. pen., riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito della prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulla contestata circostanza aggravante. Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, con specifico riferimento all'attendibilità della persona offesa - contiene censure in fatto, che sfuggono alla cognizione del giudice di legittimità, essendo relative a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello. In particolare, alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata i giudici di secondo grado hanno ampiamente evidenziato come la responsabilità del prevenuto emergesse dal lineare racconto reso dalla persona offesa, la cui credibilità non poteva essere messa in discussione anche per il riscontro rappresentato dall'individuazione video-fotografica presso lo sportello dell'ufficio postale ove era stato indebitamente utilizzato il bancomat, circostanza questa che sconfessa puntualmente le alternative prospettazioni della difesa riproposte in questa sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35222/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris