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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2021

Cassazione n. 29706/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Catania indicata in epigrafe che confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato pronunciata dalla sentenza del G.u.p del Tribunale di Catania dell'Il settembre 2020, in ordine ai delitti di furto con strappo, rapina aggravata, tentata rapina aggravata, lesioni aggravate.

2. La difesa deduce, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, lett.

C), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 420, 420 bis e 420 ter cod. proc. pen., avuto riguardo alla celebrazione del giudizio in grado di appello senza che fosse stata disposta la traduzione dell'imputato, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nel medesimo procedimento.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, lett.

C), cod. proc. pen., in relazione all'art.523 cod. proc. pen.; la Corte d'appello, rinviato il giudizio su richiesta della difesa che aveva formulato una proposta di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., alla successiva udienza prendeva atto del diniego del Procuratore generale rispetto alla richiesta della difesa e decideva sull'impugnazione proposta, in assenza del difensore dell'imputato così violando la norma che assicura l'intervento del difensore.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: dall'esame degli atti (consentito in questa sede trattandosi di questione processuale che la Corte deve esaminare e risolvere: Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525 - 0; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 0), risulta che la citazione per il giudizio di appello - fissato per il giorno 23 febbraio 2021 - è avvenuta con atti regolarmente notificati all'imputato e al difensore, i quali non hanno formulato richiesta di trattazione orale del processo in grado di appello (così come previsto dall'art. 23, comma 4, d.l. 9 novembre 2020 n. 149, applicabile al momento dell'emissione del decreto di citazione, nonché successivamente dall'art. 23 bis, comma 4, dl. 28 ottobre 2020 n. 137, introdotto in sede di conversione del decreto ad opera della legge 18 dicembre 2020 n. 176, che ha abrogato con l'art. 1, comma 2, il d.l. 9 novembre 2020 n. 149) entro il termine dei quindici giorni liberi antecedenti la data fissata per il giudizio (ossia, il 7 febbraio 2021).

Pertanto, nessuna traduzione dell'imputato detenuto doveva essere disposta dalla Corte d'appello in assenza di richiesta dell'imputato (arg. a contrario, Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282888 - 0).

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, per le medesime ragioni; il difensore si duole della celebrazione del giudizio di appello in sua assenza, senza allegare né dimostrare di aver richiesto tempestivamente la trattazione del processo con l'intervento delle parti (avendo documentato di aver inviato la richiesta solo per l'udienza del 9 marzo 2021, cui il processo era stato rinviato, peraltro senza il rispetto dei termini su indicati).

2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Catania indicata in epigrafe che confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato pronunciata dalla sentenza del G.u.p del Tribunale di Catania dell'Il settembre 2020, in ordine ai delitti di furto con strappo, rapina aggravata, tentata rapina aggravata, lesioni aggravate. 2. La difesa deduce, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, lett. C), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 420, 420 bis e 420 ter cod. proc. pen., avuto riguardo alla celebrazione del giudizio in grado di appello senza che fosse stata disposta la traduzione dell'imputato, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nel medesimo procedimento. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, lett. C), cod. proc. pen., in relazione all'art.523 cod. proc. pen.; la Corte d'appello, rinviato il giudizio su richiesta della difesa che aveva formulato una proposta di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., alla successiva udienza prendeva atto del diniego del Procuratore generale rispetto alla richiesta della difesa e decideva sull'impugnazione proposta, in assenza del difensore dell'imputato così violando la norma che assicura l'intervento del difensore. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: dall'esame degli atti (consentito in questa sede trattandosi di questione processuale che la Corte deve esaminare e risolvere: Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525 - 0; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 0), risulta che la citazione per il giudizio di appello - fissato per il giorno 23 febbraio 2021 - è avvenuta con atti regolarmente notificati all'imputato e al difensore, i quali non hanno formulato richiesta di trattazione orale del processo in grado di appello (così come previsto dall'art. 23, comma 4, d.l. 9 novembre 2020 n. 149, applicabile al momento dell'emissione del decreto di citazione, nonché successivamente dall'art. 23 bis, comma 4, dl. 28 ottobre 2020 n. 137, introdotto in sede di conversione del decreto ad opera della legge 18 dicembre 2020 n. 176, che ha abrogato con l'art. 1, comma 2, il d.l. 9 novembre 2020 n. 149) entro il termine dei quindici giorni liberi antecedenti la data fissata per il giudizio (ossia, il 7 febbraio 2021). Pertanto, nessuna traduzione dell'imputato detenuto doveva essere disposta dalla Corte d'appello in assenza di richiesta dell'imputato (arg. a contrario, Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282888 - 0). 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, per le medesime ragioni; il difensore si duole della celebrazione del giudizio di appello in sua assenza, senza allegare né dimostrare di aver richiesto tempestivamente la trattazione del processo con l'intervento delle parti (avendo documentato di aver inviato la richiesta solo per l'udienza del 9 marzo 2021, cui il processo era stato rinviato, peraltro senza il rispetto dei termini su indicati). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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