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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 41703/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAgto avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione a una serie di delitti fiscali, come contestati ai capi 14, 15, 16 e 18.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il 'difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione circa la qualifica di gestore di fatto e alla sussistenza dei reati in contestazione.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dai casi consenti dalla legge.

4. Invero, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che non rientrano nel motivo di ricorso, che afferisce a profili motivazionali relativi alla sussistenza dei reati e alla responsabilità dell'imputato.

5. Essendo il ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 08/10/2021.

Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAgto avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione a una serie di delitti fiscali, come contestati ai capi 14, 15, 16 e 18. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il 'difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione circa la qualifica di gestore di fatto e alla sussistenza dei reati in contestazione. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dai casi consenti dalla legge. 4. Invero, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che non rientrano nel motivo di ricorso, che afferisce a profili motivazionali relativi alla sussistenza dei reati e alla responsabilità dell'imputato. 5. Essendo il ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/10/2021. Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 41703/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris