CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 23010/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di GenovaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con lequali ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente al trattamentosanzionatorio, con rideterminazione in anni uno, mesi quattro e giorni venti direclusione e multa di euro 600,00, con inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 11 novembre 2025, la Corte diappello di Genova in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Genovadel 20 febbraio 2025, rideterminava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la penarelativamente ai delitti di tentato furto aggravato e furto.2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorsol’imputato, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando i seguentimotivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.In particolare, i giudici di merito non avrebbero specificato la riduzioneapplicata ai sensi dell’art. 56 cod. pen.2.2. Con il secondo motivo chiedeva la correzione di errore materiale,tenuto conto del calcolo errato nella determinazione della pena.Invero, in applicazione della riduzione per la scelta del rito abbreviato,la pena da irrogare era anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione enon quella determinata da giudici di appello.3. Con requisitoria scritta del 26 marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento senza rinviolimitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione in anni uno,mesi quattro e giorni venti di reclusione e multa di euro 600,00, coninammissibilità del ricorso nel resto.4. Con memoria del 9 aprile 2026, il difensore del ricorrente insistevaper l’accoglimento del ricorso, evidenziando in particolare la fondatezza delprimo motivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti chesaranno indicati.2. Questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazionedella pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudicedi merito che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negliartt. 132 e 133 cod. pen., e nel giudizio di cassazione è inammissibile lacensura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cuideterminazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez.2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2,n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).In particolare, il giudice, per assolvere al relativo obbligo di motivazione- non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'impiegodei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua","pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità delreato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica edettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena siadi gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3,n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato precisato che non ènecessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cuivenga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve esserecalcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, madividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dalmassimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3,n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).Nel caso di specie, il trattamento sanzionatorio, considerando comepena base due anni di reclusione, ossia una sanzione inferiore alla mediaedittale, come tale non richiedente analitica e diffusa giustificazione (Sez. U,n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione), è statoadeguatamente giustificato, facendo riferimento al valore dei cellullarisottratti, alla realizzazione dei reati a distanza di meno di un mese ed allapersonalità negativa dell'imputato che ha realizzato un furto quando erasottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG: si trattadi motivazione idonea, essendo stati indicati i plurimi elementi, tra quelli di cuiall'art. 133 cod. pen., giudicati determinanti nella valutazione di gravità dellecondotte e nel giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, chequest'ultimo ha censurato in modo generico e, soprattutto, esclusivamente sulpiano valutativo e della considerazione della gravità della condotta, dunque inmodo non consentito nel giudizio di legittimità.2. È fondato il secondo motivo.Invero, in applicazione della riduzione per la scelta del rito abbreviato,la pena da irrogare era anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione edeuro 600,00 di multa, non quella determinata da giudici di appello.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamentosanzionatorio e, per l'effetto, ridetermina la pena in anni uno, mesi 4 e giorni 20di reclusione ed euro 600,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente