CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35573/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con il ricorso in oggetto la difesa di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 385 commi 1 e 3 cod. pen. e condannato in appello, con la sentenza impugnata, alla pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha addotto il difetto integrale di motivazione quanto alla possibile sussistenza di cause di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'ad 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. perché, in caso di impugnazione di sentenza assunta in appello ai sensi dell'ad 599 bis cod. proc. pen. l'accordo intervenuto tra le parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, che non inerisca a eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale (Sez. 5 n. 4709 del 20/09/2019, dep. 04/02/2020, Rv. 278142); ritenuto che alla rilevata conclusione pregiudiziale seguono le pronunce dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., determinate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2