CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 15016/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13120/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 93 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legalerappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1975/2017 depositata i l 09/05/2017,R.G.N. 5183/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.13120/2017 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda di accertamento negativo dell’obbligo di pagare le somme dovute all’INPS a titolo di contributi, proposta dalla società cooperativa “[OSCURATO:SOCIETA]”, svolgente attività di trasporto pubblico a mezzo taxi; la Corte territoriale, preso atto che a seguito di accertamento ispettivo era risultato che la cooperativa avesse inquadrato solo una parte dei soci lavoratori quali dipendenti, mentre i rimanenti soci, pur svolge ndo le medesime mansioni, era no stati assunti con contratto dilavoro a progetto, ha concluso che il ricorso a tale seconda forma contrattuale non era genuinamente adottato, non constando il progetto di specificità ed autonomia rispetto all’oggetto sociale della società; ha dichiarato, conseguentemente, l’illegittimità dei contratti a progetto, facendo applicazione del regime sanzionatorio della conversione automatica degli stessi in contratti di lavoro subordinato con effetto dalla data della stipula dei contratti originari; ha escluso, inoltre , che l’ente creditore potesse accettare di operare una compensazione fra quanto denunciato equanto effettivamente dovuto, ostando, alla tesi della società, un sistema previdenziale che esclude che possa operarsi una commistione fra gestioni diverse amministrate attraverso fondi specificamente finalizzati; infine, riconoscendo nella condotta dell a società l’intento fraudolento, ha applicato, in funzione antielusiva, il regime sanzionatorio dell’evasione contributiva;la cassazione della sentenza è domandata dalla società cooperativa “[OSCURATO:SOCIETA]” sulla base di otto motivi, illustrati da memoria; l’INPS, in proprio e quale rappresentante della società di cartolarizzazione dei crediti ([OSCURATO:SOCIETA].), ha depositato tempestivo controricorso; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 24, c. 3, d.lgs. n. 46 del 1999 e dell’art. 30, c. 14, d.l. n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010, per non aver pronunziato sulla domanda di nullità dell’avviso di addebito”; la denunziata nullità , secondo la parte, deriverebbe dalla notifica dell’atto successivamente alla presentazione del ricorso concernente l’illegittimità del verbale unico di accertamento, in cui la società aveva contestato che l’INPS non avrebbe potuto procedere all’iscrizione a ruolo prima che il giudice si fosse pronunciato nel merito della legittimità della pretesaoggetto della domanda di accertamento negativo del credito; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. n. 124 del 2004 e dell’art. 33 legge n. 183 del 2010, per avere erroneamente affermato che la domanda non riguardava il verbale ispettivo e che, comunque, il verbale non era illegittimo”; sostiene che, come correttamente affermato dal primo giudice, il verbale unico di accertamento andava dichiarato nullo, in quanto non conteneva gli esiti dettagliati dell’accertamento con individuazione puntale delle fonti di prova degli illeciti rilevati; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 437 cod. proc. civ., per avere erroneamente accertato fatti non dedotti nell’appello dell’INPS”; la violazione del divieto di nova in appello è formulata in riferimento alle seguenti circostanze: elenco nominativo dei singoli soci lavoratori con corrispondente indicazione per ciascuno della decorrenza e della durata del rapporto e delle retribuzioni dovute e percepite; criteri di calcolo dei contributi, con riferimento alla durata del rapporto, alla retribuzione imponibile, al criterio di computo degli addebiti, alle date di inizio e fine rapporto denunciate dalla società con le comunicazioni obbligatorie al centro per l’impiego o, in mancanza, a quelle indicate in busta paga; col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 13 d.lgs. n. 124 del 2004 e dell’art. 33 legge n. 183 del 2010, per non aver rilevato che l’onere di deduzione e prova dei presunti illeciti gravava sull’INPS, che il verbale unico di accertamento e notificazione non conteneva i fatti da cui sarebbero derivati i presunti illecitie che le fonti di prova degli illeciti indicati nel verbale unico di accertamento non sono modificabili”; l’illegittimità dell’avviso di addebito viene qui riproposta per assenza di prova, da parte dell’INPS, del fondamento degli illeciti indicati nel verbale; col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce ancora “Violazione e falsa applicazione dell’art. 61, d.lgs. n. 276/2003 e della legge n. 21 del 1992, per avere erroneamente affermato che i contratti di lavoro a progetto erano illegittimi”; contesta la valutazione del giudice dell’appello in merito al l a genericità e all’assenza di autonomia del progetto rispetto all’oggetto sociale perseguito dalla cooperativa; col sesto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 Cost., dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, dell’art. 1, commi 24 e 25, legge n. 92/2012 e dell’art.2094 cod. civ., per avere erroneamente affermato che i contratti di lavoro autonomo a progetto invalidi devono essere convertiti in contratti di lavoro subordinato anche se mancano gli elementi della subordinazione”; la ricorrente auspica un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in epigrafe, appellandosi al criterio dell’indisponibilità del tipo contrattuale in materia di lavoro; a tal fine riporta le attività svolte dalla società e dai soci assunti con contratto a progetto, riepilogando le modalità di svolgimento della prestazione contrattualmente definite fra le parti; col settimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 Cost. e dell’art. 1241 e ss. cod. civ., per avere erroneamente affermato che la contribuzione già versata dalla cooperativa all’INPS per i lavoratori autonomi a progetto che deve essere restituita non poteva essere compensata con il preteso credito contributivo dell’INPS per gli stessi lavoratori qualificati come subordinati”; lamenta la vessatorietà di tale statuizione, attraverso la quale “…si lascia alla cooperativa l’arduo compito di ottenere quanto già versato alla gestione separata” e, in più, denuncia la sentenza non avrebbe neppure menzionato la norma di legge che precluderebbe l’operare della compensazione; con l’ottavo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, per avere erroneamente affermato che sussisteva l’ipotesi di evasione contributiva e non di mera omissione”; afferma che l’intento evasivo sarebbe escluso dalla presentazione mensile all’INPS dei modelli EMENS e UNIEMENS con i dati personali retributivie contributivi di ogni singolo socio con specifico riferimento alla tipologia contrattuale adottata; da ciò avrebbe dovuto evincersi l’assenza dell’intento fraudolento in capo alla società, la qualeha versato regolarmente la contribuzione per irapporti di lavoro oggetto del contenzioso ; il primo motivo è infondato; questa Corte ha affermato che gli eventuali vizi della cartella di pagamento (avviso di addebito) opposta comportano soltanto l’impossibilità per l’istituto di avvalersi del titolo esecutivo, ma non ne comportano la decadenza dal diritto di chiedere in giudizio l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito; infatti, l'art. 24, comma 3°, del d.lgs. n. 46 del 1999 consente agli enti previdenziali, per i contributi e premi di cui siano creditori, di procedere all'iscrizione a ruolo anche in mancanza del titolo esecutivo, che invece è necessario per tutti gli altri soggetti, come prescritto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21; per i contributi e premi è sufficiente l'esistenza di un accertamento ispettivo che li riconosca dovuti, a condizione per̀ che detto accertamento non venga impugnato; in tal caso, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di prov vedimento esecutivo del giudice; q uesto principio va tuttavia raccordato con il sistema processuale che regola il giudizio di impugnazione della cartella esattoriale, del tutto assimilabile ad una opposizione a decreto ingiuntivo (cos̀ Cass. n. 14149 del 2012 ; Cass. n. 12333 del 2015): ciò implica che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità , ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo; in altri termini, gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Sez. Un. n. 26283 del 2022; Cass. 8469 del 2017; Cass. n. 774del 2015; Cass. n. 26395 del 2011); il secondo e il quarto motivo vanno esaminati congiuntamente, poiché denunciano entrambi un malgoverno dei poteri istruttori da parte della Corte d’appello, sotto due profili: la non rilevata illegittimità del verbale ispettivo quanto alla non specificità dei contratti a progetto e la mancata prova da parte dell’INPS della subordinazione contestata con il verbale di accertamento; i motivi sono inammissibili; la ricorrente chiede a questa Corte di riesaminare l’attendibilità del verbale di accertamento dell’INPS, che la Corte territoriale ha già puntualmente ed esaustivamente valutato (p. 4 e 5 sent.), escludendone tassativamente le irregolarità denunciate e, comunque, stabilendo che in ogni caso, anche qualora fosse dato rilevarne, esse sarebbero ininfluenti ai fini della decisione, essendo rimesso al giudice esclusivamente l’accertamento del merito della pretesa contributiva dell’INPS; neppure la censura evidenzia ammissibilmente il preteso malgoverno dei poteri istruttori, atteso che non allega, specificamente, che il giudice del merito abbia basato il proprio convincimento su prove non dedotte dalle parti o assunte d’ufficio oltre i limiti legali; né assume che il materiale probatorio sia stato valutato acriticamente , e non secondo il prudente apprezzamentodel giudice; il terzo motivo, che contesta la decisione in quanto fondata su prove non dedotte dalle parti è parimenti inammissibile, atteso che la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per violazione dei principi di specificità e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ., avrebbe dovuto indicare nel ricorso per cassazione il contenuto rilevante dei documenti cui la censura si riferisce, dovendo il ricorso contenere in ś tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); il quinto e il sesto motivo, da esaminarsi congiuntamente, poiché entrambi riferiti all’erronea applicazione della normativa in tema di contratti a progetto e del relativo regime sanzionatorio, sono infondati;la sentenza appare del tutto immune dalle critiche sollevate dalla società ricorrente, atteso che, anche anteriormente alla legge n. 92 del 2012, che ha definitivamente istituzionalizzato il meccanismo della conversione automatica del contratto a progetto non genuino in rapporto di lavoro subordinato con efficacia ex tunc, dottrina e giurisprudenza avevano già individuato nella specificità e nella autenticità del progetto l’elemento fondante la (nuova) fattispecie contrattuale, di tal che era stata sollecitamente superata la tendenza interpretativa volta a considerare come relativo il valore della presunzione legale in ordine alla reale natura della prestazione (cfr. ex plurimis, Cass. n. 27543 e n. 17707 e n. 9783 del 2020; Cass. n. 9471 dl 2019; Cass. n. 8142 del 2017) ed appropriata l’applicazione del regime della conversione automatica dei contratti a progetto in rapporti di lavoro dipendente con efficaciaex tunc; d’altronde, la motivazione risulta logica e coerente nell’accertamento delle modalità di svolgimento della prestazione, né le ragioni propugnate dalla ricorrente si rivelano, in nessun modo, idonee a scalfirne la solidità; il settimo motivo è inammissibile perché genericamente dedotto; la ricorrente non allega nessuna prova, in questo giudizio, di aver proposto all’INPS una quantificazione della compensazione, limitandosi a lamentare la difficoltà di ottenere il rimborso dei contributi versati alla gestione separata per i contratti a progetto, nonché a rilevare genericamente, ma solo nel corpo dell’ottavo motivo, che la differenza di contribuzione sarebbe minima, senza precisarne l’entità (p. 21 del ricorso); l’ottavo motivo è infondato, in base alla giurisprudenza di questa Corte, che ha stabilito che: “In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'accertamento dell'esistenza, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto (per la mancanza di uno specifico progetto), benché regolarmente denunciato e registrato, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dallalegge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoriala tenuta; in tale contesto, spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità se congruamente motivata” (Cass. n. 6405 del 2017); nel caso di specie, la Corte territoriale ha offerto una motivazione congrua dello svolgimento dei fatti e della reale situazione determinatasi presso la società datrice in danno di una parte dei soci lavoratori, assunti a progetto senza che quest ’ultimo contenesse un’adeguata specificazione, evidenziando - affermazione che la ricorrente non è riuscita a scardinare con adeguate argomentazioni difensive – che la non genuinità dei contratti a progetto era preordinata al fine di pagare i relativi contributi previdenziali in misura ridotta; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 22.000,00 a titolo di compensi professionali in favore dell’ I.N.P.S. , oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza de