CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 22419/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo trattandosi di un delitto di tentata estorsione aggravata dall'essere stata commessa con armi commesso nel maggio 2014, per cui non è ancora maturato il termine di prescrizione; tale delitto si prescrive infatti in 13 anni e 4 mesi, massimo della pena edittale (20 anni - 1/3), con la conseguenza che, anche senza considerare l'interruzione del corso della prescrizione, il reato si prescriverebbe solo nel 2027; pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 aprile 2024