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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 35249/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; - le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che - nell'interesse delle ricorrenti - ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del giorno 8 giugno 2021 (cleri. il 21 giugno 2021) la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Jennyfer KARI e Pamela MAYER e in parziale riforma della pronuncia resa il 26 ottobre 2018 dal Tribunale di Sondrio all'esito di rito abbreviato, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4), cod. pen. contestata alle imputate, ha ridotto la pena loro irrogata a mesi cinque di reclusione ed euro 82 di multa, ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità in concorso per il delitto di furto aggravato perché commesso su cose esposte alla pubblica fede, con la recidiva reiterata e specifica per entrambe.

In particolare, alle imputate è ascritto di essersi impossessate, al fine di trarne profitto, di una borsa custodita all'interno della vettura di proprietà di Sonia SCAMONI, approfittando del fatto che quest'ultima per pochi istanti si era allontanata per riporre il carrello della spesa nell'apposito stallo dell'ipermercato dove aveva compiuto acquisti.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore delle imputate ha proposto ricorso per cassazione, con un solo atto, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

In particolare, ha denunciato la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante contemplata dalla norma appena citata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono nel complesso infondati e devono essere rigettati.

1. La difesa ha censurato la decisione della Corte territoriale, limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod. peri, in relazione al delitto di furto ascritto alle imputate.

Più in particolare: - ha riportato parte della motivazione di Sez. 5, n. 33863 del 08/06/2018 [OSCURATO:PERSONA]. 273898 - 01, secondo cui «l'aggravante della esposizione per necessità alla pubblica fede [..] si configura - in ipotesi di furto su autovettura - solo in riferimento alle componenti strutturali e funzionali della medesima e [...] non può estendersi ai beni ivi custoditi in virtù di una mera valutazione discrezionale della persona offesa che si trovi nella possibilità di disporne altrimenti la custodia»; e che «il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo n. 7, cod. pen.,, quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita»; 2 ( i - ha rappresentato che la Corte territoriale avrebbe affermato che il furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede non ricomprenderebbe soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche i beni che si trovino in tale condizione in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte, da accertarsi in concreto; e così sarebbe pervenuta alla conclusione - condivisa dalla difesa - che, nel caso in cui un bene mobile viene sottratto da una borsa riposta dentro un autoveicolo lasciato aperto dalla persona offesa, la circostanza aggravante in discorso sarebbe configurabile soltanto in presenza di esigenze particolari che impedivano alla persona offesa di approntare forme di tutela più adeguate dei propri beni; - ed ha addotto che, come rilevato dal Procuratore generale distrettuale, nella specie non ricorrerebbero i presupposti per fare applicazione della circostanza poiché non sussisterebbe la necessità in concreto accertata di tali impellenti e non differibili esigenze, la borsa non sarebbe parte integrante del veicolo o destinata in modo durevole al servizio o all'ornamento di esso, né potrebbe ravvisarsi una consuetudine nel fatto di chi, per interessarsi ad altra attività, lasci incustoditi sulla propria vettura - senza neppure chiuderla - effetti personali (tra cui beni di significativo valore: telefono cellulare, denaro contante, carte di pagamento), trattandosi di un atteggiamento di non curanza e superficialità inidoneo ad assumere valenza consuetudinaria.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che in tema di furto, la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625, n. 7, terza ipotesi, cod. pen., è correlata alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede, ossia alla particolare posizione in cui versano le cose non sottoposte a custodia diretta, le quali trovano la loro tutela nel sentimento collettivo di rispetto della proprietà altrui, nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato e, per ciò stesso, sono esposte ad un maggiore pericolo; in altri termini, la pubblica fede si sostanzia nel senso di onestà verso la proprietà altrui a cui si affida colui che deve lasciare una cosa incustodita anche solo temporaneamente, per necessità, consuetudine o destinazione, e ciò a prescindere dalla natura pubblica o privata del luogo ove essa si trovi (tanto che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere: Sez. 4, n. 17121 del 04/02/2020, Anghel, Rv. 279243 - 02; Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Giuliano, Rv. 233978 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01, che - richiamando pure Sez. 5, n. 39631 del 23/9/2010, Giusti, Rv. 248656 e Sez. 5, n. 11921 del 19/12/2019, dep. 2020, Gallo, n.m. - ha evidenziato che la rado della norma è tutelare l'affidamento del presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà, ostacolandone quella facilità di raggiungimento che consegue dall'esposizione alla pubblica fede).

Inoltre, si è condivisibilmente affermato che, «in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva» (Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020 - dep. 17/02/2021, [OSCURATO:PERSONA] el Din, Rv. 280492 - 01, che ha rigettato il ricorso dell'imputato - che aveva censurato la decisione di merito che aveva ritenuto l'aggravante- in una fattispecie relativa al furto di un furgone con relativo carico, rimasto aperto ed in moto per il tempo strettamente necessario alle consegne che, per numero e protocolli di spedizione, richiedevano particolare celerità e speditezza; conf.

Sez. 5, n. 33863/2018, cit., che ha escluso la sussistenza dell'aggravante relativamente al furto di una tessera bancomat sottratta da una borsa riposta dentro un furgone, poiché la persona offesa aveva parcheggiato e lasciato aperto il predetto furgone senza rappresentare esigenze particolari che le avessero impedito di approntare forme più adeguate di tutela dei propri beni).

Ebbene, nel caso in esame, come esposto dalla sentenza impugnata - la cui ricostruzione del fatto non è stata oggetto di censura - la persona offesa ha lasciato la borsa (oggetto materiale del furto) all'interno della propria auto, la cui portiera era aperta, per i pochi secondi che ha impiegato per collocare il carrello negli appositi stalli del centro commerciale in cui aveva acquistato i beni che pure aveva caricato sulla vettura.

La Corte di appello ha evidenziato che la persona offesa, in ragione della acclarata presenza di altri veicoli all'interno dello stesso parcheggio del centro commerciale, non poteva impiegare molto tempo per le operazioni di carico della merce e dei propri effetti personali sulla propria alito, dovendo sgomberare celermente gli spazi del parcheggio dal carrello, e non poteva allontanarsi dal carrello (come sarebbe stato necessario per chiudere a chiave le portiere del veicolo), poiché avrebbe rischiato (in ragione della pendenza del terreno) di danneggiare i veicoli ivi presenti; ragion per cui ha ritenuto necessaria l'esposizione del contenuto della vettura alla pubblica fede solo per il pochi secondi richiesti per il compimento di tali operazioni.

La motivazione della Corte territoriale è congrua e logica e conforme ai princìpi di diritto sopra esposti, poiché ha dato conto degli elementi di fatto dai quali ha tratto la sussistenza, nel caso di specie, delle esigenze non differibili che non hanno consentito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la borsa e, dunque, la necessità di affidarla al senso di onestà e rispetto per le cose altrui senza poterla sorvegliare.

La Corte di appello, a ben vedere, ha elaborato una massima di esperienza (che ha impiegato al fine di decidere), in quanto ha espresso un giudizio ipotetico a contenuto generale fondato su ripetute esperienze, indipendente dal caso concreto ed applicabile ad esso, che non può essere sindacato in questa sede di legittimità, poiché non è basato «su mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica» o su «una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità» (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020 - dep. 2021, Romano, Rv. 281385 - 01; Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schennbri, Rv. 260813 - 01).

E la prospettazione difensiva deve ritenersi infondata nella parte in cui ha prospettato una violazione delle legge penale e inammissibile, perché generica (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), nella parte in cui ha assunto il vizio della motivazione senza confrontarsi puntualmente con l'iter argomentativo posto a fondamento della sussistenza delle esigenze che hanno determinato l'offesa a lasciare la res furtiva all'interno del proprio veicolo (nei termini già esposti).

2. Ne deriva che i ricorsi devono essere rigettati e le ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., devono essere condannate al pagamento delle spese processuali.

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; - le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che - nell'interesse delle ricorrenti - ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 8 giugno 2021 (cleri. il 21 giugno 2021) la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Jennyfer KARI e Pamela MAYER e in parziale riforma della pronuncia resa il 26 ottobre 2018 dal Tribunale di Sondrio all'esito di rito abbreviato, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4), cod. pen. contestata alle imputate, ha ridotto la pena loro irrogata a mesi cinque di reclusione ed euro 82 di multa, ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità in concorso per il delitto di furto aggravato perché commesso su cose esposte alla pubblica fede, con la recidiva reiterata e specifica per entrambe. In particolare, alle imputate è ascritto di essersi impossessate, al fine di trarne profitto, di una borsa custodita all'interno della vettura di proprietà di Sonia SCAMONI, approfittando del fatto che quest'ultima per pochi istanti si era allontanata per riporre il carrello della spesa nell'apposito stallo dell'ipermercato dove aveva compiuto acquisti. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore delle imputate ha proposto ricorso per cassazione, con un solo atto, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In particolare, ha denunciato la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante contemplata dalla norma appena citata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono nel complesso infondati e devono essere rigettati. 1. La difesa ha censurato la decisione della Corte territoriale, limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod. peri, in relazione al delitto di furto ascritto alle imputate. Più in particolare: - ha riportato parte della motivazione di Sez. 5, n. 33863 del 08/06/2018 [OSCURATO:PERSONA]. 273898 - 01, secondo cui «l'aggravante della esposizione per necessità alla pubblica fede [..] si configura - in ipotesi di furto su autovettura - solo in riferimento alle componenti strutturali e funzionali della medesima e [...] non può estendersi ai beni ivi custoditi in virtù di una mera valutazione discrezionale della persona offesa che si trovi nella possibilità di disporne altrimenti la custodia»; e che «il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo n. 7, cod. pen.,, quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita»; 2 ( i - ha rappresentato che la Corte territoriale avrebbe affermato che il furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede non ricomprenderebbe soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche i beni che si trovino in tale condizione in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte, da accertarsi in concreto; e così sarebbe pervenuta alla conclusione - condivisa dalla difesa - che, nel caso in cui un bene mobile viene sottratto da una borsa riposta dentro un autoveicolo lasciato aperto dalla persona offesa, la circostanza aggravante in discorso sarebbe configurabile soltanto in presenza di esigenze particolari che impedivano alla persona offesa di approntare forme di tutela più adeguate dei propri beni; - ed ha addotto che, come rilevato dal Procuratore generale distrettuale, nella specie non ricorrerebbero i presupposti per fare applicazione della circostanza poiché non sussisterebbe la necessità in concreto accertata di tali impellenti e non differibili esigenze, la borsa non sarebbe parte integrante del veicolo o destinata in modo durevole al servizio o all'ornamento di esso, né potrebbe ravvisarsi una consuetudine nel fatto di chi, per interessarsi ad altra attività, lasci incustoditi sulla propria vettura - senza neppure chiuderla - effetti personali (tra cui beni di significativo valore: telefono cellulare, denaro contante, carte di pagamento), trattandosi di un atteggiamento di non curanza e superficialità inidoneo ad assumere valenza consuetudinaria. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che in tema di furto, la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625, n. 7, terza ipotesi, cod. pen., è correlata alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede, ossia alla particolare posizione in cui versano le cose non sottoposte a custodia diretta, le quali trovano la loro tutela nel sentimento collettivo di rispetto della proprietà altrui, nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato e, per ciò stesso, sono esposte ad un maggiore pericolo; in altri termini, la pubblica fede si sostanzia nel senso di onestà verso la proprietà altrui a cui si affida colui che deve lasciare una cosa incustodita anche solo temporaneamente, per necessità, consuetudine o destinazione, e ciò a prescindere dalla natura pubblica o privata del luogo ove essa si trovi (tanto che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere: Sez. 4, n. 17121 del 04/02/2020, Anghel, Rv. 279243 - 02; Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Giuliano, Rv. 233978 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01, che - richiamando pure Sez. 5, n. 39631 del 23/9/2010, Giusti, Rv. 248656 e Sez. 5, n. 11921 del 19/12/2019, dep. 2020, Gallo, n.m. - ha evidenziato che la rado della norma è tutelare l'affidamento del presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà, ostacolandone quella facilità di raggiungimento che consegue dall'esposizione alla pubblica fede). Inoltre, si è condivisibilmente affermato che, «in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva» (Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020 - dep. 17/02/2021, [OSCURATO:PERSONA] el Din, Rv. 280492 - 01, che ha rigettato il ricorso dell'imputato - che aveva censurato la decisione di merito che aveva ritenuto l'aggravante- in una fattispecie relativa al furto di un furgone con relativo carico, rimasto aperto ed in moto per il tempo strettamente necessario alle consegne che, per numero e protocolli di spedizione, richiedevano particolare celerità e speditezza; conf. Sez. 5, n. 33863/2018, cit., che ha escluso la sussistenza dell'aggravante relativamente al furto di una tessera bancomat sottratta da una borsa riposta dentro un furgone, poiché la persona offesa aveva parcheggiato e lasciato aperto il predetto furgone senza rappresentare esigenze particolari che le avessero impedito di approntare forme più adeguate di tutela dei propri beni). Ebbene, nel caso in esame, come esposto dalla sentenza impugnata - la cui ricostruzione del fatto non è stata oggetto di censura - la persona offesa ha lasciato la borsa (oggetto materiale del furto) all'interno della propria auto, la cui portiera era aperta, per i pochi secondi che ha impiegato per collocare il carrello negli appositi stalli del centro commerciale in cui aveva acquistato i beni che pure aveva caricato sulla vettura. La Corte di appello ha evidenziato che la persona offesa, in ragione della acclarata presenza di altri veicoli all'interno dello stesso parcheggio del centro commerciale, non poteva impiegare molto tempo per le operazioni di carico della merce e dei propri effetti personali sulla propria alito, dovendo sgomberare celermente gli spazi del parcheggio dal carrello, e non poteva allontanarsi dal carrello (come sarebbe stato necessario per chiudere a chiave le portiere del veicolo), poiché avrebbe rischiato (in ragione della pendenza del terreno) di danneggiare i veicoli ivi presenti; ragion per cui ha ritenuto necessaria l'esposizione del contenuto della vettura alla pubblica fede solo per il pochi secondi richiesti per il compimento di tali operazioni. La motivazione della Corte territoriale è congrua e logica e conforme ai princìpi di diritto sopra esposti, poiché ha dato conto degli elementi di fatto dai quali ha tratto la sussistenza, nel caso di specie, delle esigenze non differibili che non hanno consentito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la borsa e, dunque, la necessità di affidarla al senso di onestà e rispetto per le cose altrui senza poterla sorvegliare. La Corte di appello, a ben vedere, ha elaborato una massima di esperienza (che ha impiegato al fine di decidere), in quanto ha espresso un giudizio ipotetico a contenuto generale fondato su ripetute esperienze, indipendente dal caso concreto ed applicabile ad esso, che non può essere sindacato in questa sede di legittimità, poiché non è basato «su mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica» o su «una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità» (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020 - dep. 2021, Romano, Rv. 281385 - 01; Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schennbri, Rv. 260813 - 01). E la prospettazione difensiva deve ritenersi infondata nella parte in cui ha prospettato una violazione delle legge penale e inammissibile, perché generica (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), nella parte in cui ha assunto il vizio della motivazione senza confrontarsi puntualmente con l'iter argomentativo posto a fondamento della sussistenza delle esigenze che hanno determinato l'offesa a lasciare la res furtiva all'interno del proprio veicolo (nei termini già esposti). 2. Ne deriva che i ricorsi devono essere rigettati e le ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., devono essere condannate al pagamento delle spese processuali. P.
Decreto Cassazione n. 35249/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris