CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 05112/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15449-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI n. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente [OSCURATO:PERSONA] a termine R.G.N. 15449/2017 Cron. Rep. Ud. 15/12/2022 CC domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (studio Avvocato [OSCURATO:PERSONA]) che li rappresentano e difendono; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3673/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/07/2016 R.G.N. 793/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Civitavecchia ha accolto l'appello proposto da più lavoratori nei confronti del Comune di Civitavecchia. La Corte d’Appello ha premesso che risultava dagli atti di causa che gli appellanti avevano lavorato come agentidi polizia municipale in forza di un primo contratto, poi successivamente rinnovato più volte stante il perdurare delle esigenze datoriali. Ha, quindi, affermato che sussisteva la illegittimità delle assunzioni a termine prive di un contratto scritto, non avendo il Comune neppure contestato il dato documentale da cui risulta che la sottoscrizione dei contratti era avvenuta successivamente all’inizio della prestazione lavorativa.Per di più, si era in presenza di plurime proroghe del primo originario contratto, in aperto contrasto con la chiara disposizione di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, secondo cui la proroga è ammessa una sola volta, in presenza di ragioni oggettive. Conseguentemente, fermo restando che non poteva darsi luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA], rilevava che la previsione dell’art. 36, quinto comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede che il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, doveva essere interpretatanel senso che la nozione di danno applicabile nella specie doveva essere quello di danno comunitario. In altri termini, si deve trattare di un risarcimento conforme ai canoni di adeguatezza effettività proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo da parte della [OSCURATO:PERSONA] di contratti a termineper l’assunzione del personale. Nella determinazione del risarcimento del danno faceva applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite, n. 5072 del 2016. 2. Per la cassazionedella sentenza di appello ricorre il Comune di Civitavecchia, prospettando 3 motivi di impugnazione. 3. Resistono i lavoratori con controricorso. 4.Entrambe le parti hanno depositato memoria. DIRITTO 1. Il ricorrente premette che nel periodo considerato viera ex lege i l blocco delle assunzioni.La Corte d’Appello aveva equivocato ritenendo sempre sussistente la proroga dell’iniziale contratto, mentre alcuni contratti erano stati prorogati e altri rinnovati; le controparti erano state assunte con procedure di stabilizzazione a seguito di concorso, come esposto nella memoria difensiva in appello. Il giudice di primo grado intanto non si era pronunciato sulla legittimità dei contratti a termine in quanto aveva ravvisato la mancanza di danno. 2. Tanto premesso ha esposto i motivi di ricorso. 3. Con il primo motivo, il Comune ha denunciato - ai sensi dell'articolo 360 n. 3, cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, assumendo la erroneità della lettura della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5072 del 2016 operata dal giudice dell'appello. Ha dedotto che il dipendente pubblico non beneficia, nelle ipotesi di abuso del contratto di lavoro a termine, di una presunzione assoluta di danno, ma di una mera agevolazione probatoria e, dunque, di una presunzione di carattere relativo. Nella fattispecie di causa era provata l’assenza di danno, in quanto: - i contratti a termine erano stati stipulati in un periodo di blocco ex lege delle assunzioni, sicchè il lavoratore a termine non avrebbe avuto chancedi essere immesso in ruolo; -i rapporti a termine avevano offerto, piuttosto, una chance di assunzione, in quanto tutti i lavoratori successivamente erano risultati vincitori di concorsi per la assunzione a tempo indeterminato, sia in ragione dei criteri di stabilizzazione che per l'esperienza maturata. 4. Il motivo è infondato, trovando applicazione i principi già enunciati da questa Corte con l’ordinanza n. 15353 del 2020 in analoga fattispecie, che si richiamano come segue. Giova evidenziare che la presunzione di danno enunciata dalle Sezioni Unite nellacitata sentenza n. 5072 del 2016 copre la perdita di chance subita dal lavoratore non solo rispetto al superamento di un eventuale concorso bandito dalla pubblica amministrazione per la assunzione a tempo indeterminato, ma anche rispetto alla liberazione delle energie lavorative verso un altro possibile ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato (punto 13 della sentenza S.U. citata). Ne deriva che il dedotto blocco ex lege delle assunzioni presso la pubblica amministrazione non sarebbe rilevante a superare la presunzione. Nel resto, il Comune deduce genericamente che la successiva immissione in ruolo degli odierni controricorrenti sarebbe stata «agevolata» dalla pregressa assunzione a termine. Questa Corte ha già riconosciuto che la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore è idonea a reintegrare il danno derivante dall’abuso del contratto a termine; tale principio è stato enunciato tanto nell'esaminare la speciale disciplina dei contratti a termine nel settore della scuola— (secondo una costante giurisprudenza, che ha preso avvio dalle sentenze dalla n. 22552 alla n. 22557/2016 ed è stata da ultimo ribadita da Cass. 12/02/2020, n. 3472) — che più, in generale, nella ipotesi di intervenuta stabilizzazione ex lege del personale precario (Cass.03/07/2017, n. 16336, relativa alla stabilizzazione ex articolo 1, comma 519, legge 296/2006, cui aveva dato corso il Ministero della giustizia). Le fattispecie esaminate sono, tuttavia, accomunate dall’operare della successione dei contratti a termine come condicio sine qua nondella successiva immissione in ruolo, o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario o, comunque, in ragione dell'esistenza (nell'ordinamento del settore scolastico) di meccanismi di avanzamento nelle graduatorie permanenti, utilizzate per l'immissione in ruolo, legati all'impiego a termine. In sostanza, l’immissione in ruolo può qualificarsi come misura idonea e reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso del contratto a termine soltanto se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto. Occorre infatti il collegamento causale. Alla luce del principio qui ribadito emerge il difetto di decisività delle deduzioni del Comune. L’Ente ha genericamente esposto che la immissione in ruolo era stata «agevolata» dalle precedenti assunzioni a termine— in quanto gli odierni controricorrenti erano risultati vincitori dei concorsi banditi anche in ragione della esperienza acquisita— senza allegare specificamente, con riferimento alle singole posizioni, che la immissione in ruolo era stata «determinata» dal precedente impiego a termine, in ragione dell'operare di meccanismi di stabilizzazione o di percorsi riservati.5. Con il secondo motivo il Comune ricorrente ha dedotto - ai s ensi dell'articolo 360 n. 4 , cod. proc. civ. , - violazione e falsa applicazione dell'articolo 112, cod.proc. civ. Ha censurato la sentenza per avere dichiarato la illegittimità del termine per violazione dell’art. 4 del d.lgs. 368 del 2001, laddove, come allegato nella memoria di costituzione in appello e documentato dall'intervallo temporale esistente tra i contratti, per ciascun controricorrente vi era stata un'unica proroga, seguita da rinnovi. 6. Il motivo è inammissibile. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisionesu di un capo di domanda o su una eccezione di merito autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile (per tutte: Cass., 26/09/2019, n.24098; Cassazione civile, sez. IL 16/02/2018, n.3845) e non già in ragione dell'omesso esame di un fatto storico. Tanto precisato, la censura è comunque priva di decisività, non essendo stata impugnata la autonoma ratio decidendisu cui è fondata la dichiarazione di illegittimità del termine apposto al primo contratto di lavoro ovvero il difetto di forma scritta (per essere avvenuta la stipula del contratto in epoca successiva all'inizio del rapporto). 7. Con il terzo motivo il Comune ha denunciato - ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'articolo 36 del d.lgs. 165/2001, assumendo che il giudice dell'appello, ove avesse esaminato le deduzioni del Comune sulle proroghe ed i rinnovi, non avrebbe potuto applicare la presunzione di danno individuata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, relativa ai soli casi di abuso dei contratti a termine e, pertanto, ai soli casi di violazione dell'articolo 4 ovvero dell’ art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001. 8. Il motivo è infondato, secondo i principi già affermati nella citata ordinanza n. n. 15353 del 2020. Ed infatti, come già statuito nella suddetta ordinanza, va in limine evidenziato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 10 febbraio 2020 n. 3064; Cass. sez. VI n. 23945/2018; Cass. 13 marzo 2017, n.6413; Cass. 28 febbraio 2017 nr. 5229) il lavoratore a termine è assistito dalla presunzione di danno codificata dall'articolo 32, comma cinque, legge n. 183 del 2010 per il lavoro privato, secondo il principio enunciato da Cass. SU n. 5072/2016, anche nel caso in cui il termine apposto illegittimamente all'unico contratto di lavoro concluso con la pubblica amministrazione venga prorogato, non distinguendosi tra rinnovo e proroga del contratto a termine. Si è infatti evidenziato che la illegittimità del termine originario determina ex sè, indipendentemente da ulteriori accertamenti, la illegittimità della proroga, in questo essa trova la sua causa nella attribuzione di ulteriori effetti nel tempo ad un termine invalido. La proroga costituisce, dunque, una condotta successiva che reitera la illegittimità della iniziale apposizione del termine. Nella fattispecie di causa è lo stesso Comune ad affermare che vi era stata almeno una prima proroga del termine originario, circostanza di per sé sufficiente a determinare la applicazione dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010. 9. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. 10. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore deli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi antistatari. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore deli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiaratisi antistatari. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel