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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25410/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2026 della Corte di appello di Bologna letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cassino, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna rigettava la richiesta di estradizione processuale avanzata dall'[OSCURATO:PERSONA] di Giustizia dellaConfederazione [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo insussistenti le condizioni per raccoglimento della domanda.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, deducendo, con un motivo unico, erronea valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall'art. 705, comma 1, cod. proc. pen.

Il ricorrente eccepisce che la Corte di appello ha considerato insufficienti gli indizi di colpevolezza, sebbene l'[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria straniera avesse provveduto ad una dettagliata ricostruzione del fatto (ripetute rapine aggravate, consumate e tentate, mediante l'uso di armi, in danno di distributori di carburante in Novezzano, e Balerna e violazione legge armi) ed avesse indicato i mezzi di prova - non esposti nel dettaglio «per evidenti ragioni istruttorie» - rappresentati da: chiamate di correo da parte di imputati già arrestati e condannati per i medesimi titoli di reato; allacciamenti telefonici ad antenne site sul territorio; presenza di veicoli con a bordo le persone indicate nel mandato di arresto internazionale, videosorveglianze; interrogatori delle vittime; riscontri da controlli AFV (ricerca automatica di veicoli e il monitoraggio del traffico) sulle strade.

Nell'impugnazione si aggiunge che l'estradando parrebbe far parte di una associazione resasi autrice di analoghi delitti commessi con le stesse modalità in periodi coevi e che la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 4 dicembre 2025 (allegata) ha accolto la domanda di estradizione relativa ad uno dei correi, accusato di due rapine ai danni di due distinti distributori, in relazione al quale l'[OSCURATO:PERSONA] ha indicato i medesimi elementi di prova.

Infine, si ritiene che la Corte d'appello avrebbe potuto e dovuto chiedere un ulteriore completamento di informazioni (ai sensi dell'art. 13 della [OSCURATO:PERSONA] europea di estradizione), prima di respingere la domanda.

3. L'estradando ha presentato, per il tramite del suo difensore, una memoria in cui si chiede il rigetto del ricorso, deducendo che la Corte di Appello, nel percorso logico-argomentativo seguito, immune da vizi, ha correttamente evidenziato che seppur sia preclusa - in virtù della [OSCURATO:PERSONA] Europea di Estradizione - la valutazione diretta degli indizi di colpevolezza nonché la rielaborazione critica del materiale trasmesso, il dovere dell'[OSCURATO:PERSONA] è comunque quello di delibare gli elementi di prova ricavabili da atti e documenti che nel caso di specie, non sono stati prodotti dall'autorità svizzera.

Né dal principio di fiducia reciproca che permea le procedure di cooperazione internazionale è possibile dedurre, come pare prospettare il ricorrente, che l'estradizione possa essere disposta sulla base di un atto di fede incondizionato, 2rispetto alle richieste provenienti da un [OSCURATO:PERSONA] di pubblica accusa, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] deputata al controllo giurisdizionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna, per quanto rileva in questa sede, ha riconosciuto che il suo giudizio non deve spingersi alla valutazione dei gravi indizi.

Ha aggiunto che la sussistenza di questi ultimi va comunque desunta da documenti che le Convenzioni indicano e che vanno allegate alla domanda, il tutto in esito ad una procedura semplificata, che trova la sua giustificazione nel reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e di un rapporto di affidabilità tra Stati, i quali hanno sottoscritto una comune [OSCURATO:PERSONA], in cui è preventivamente operata una scelta sull'effettivo riconoscimento del diritto ad un giusto processo a favore dell'estradando.

Tanto premesso, a fronte dell'analitica ricostruzione del fatto operata nella richiesta di estradizione, ha, però, ritenuto che gli atti trasmessi dall'[OSCURATO:PERSONA] non consentissero una delibazione positiva nemmeno sommaria sulla sussistenza di tali gravi indizi, poiché la richiesta integrazione delle informazioni si sarebbe risolta in una mera elencazione di «categorie, tipologie di prove, senza alcuna indicazione di elementi concreti tali da rendere comprensibile il processo logico-giuridico seguito dall'autorità giudiziaria svizzera».

E, sulla base di tali premesse, ha negato la consegna dell'estradando.

2. Preliminarmente è bene riportare il testo degli artt. 12 e 13 della [OSCURATO:PERSONA] del 1957, applicata nel caso di specie, non senza rammentare - come d'altronde fatto dal Giudice del provvedimento impugnato - che scopo della [OSCURATO:PERSONA] è semplificare le procedure di cooperazione sulla base del presupposto della condivisione di una comune cultura giuridica.

Ebbene, l'art. 12, comma 2, della citata [OSCURATO:PERSONA] dispone che a sostegno della domanda sia prodotto: «a) l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente; b) un esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata» (precisando che «il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile); «c) una copia delle disposizioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il 3segnalamento il più preciso possibile dell'individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza».

L'art. 13 ammette lo Stato richiesto della consegna, «se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti per permettere alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione della presente [OSCURATO:PERSONA], a domandare «il complemento d'informazioni», assegnando un termine per l'ottenimento delle stesse».

3. Ciò detto, vanno innanzitutto fugati alcuni equivoci interpretativi.

3.1. In primo luogo, i "documenti" richiamati nel testo del citato art. 12 sono quelli di cui la disposizione fornisce il riportato elenco, chiaro ed autoesplicativo, l'[OSCURATO:PERSONA] richiesta non essendo tenuta a trasmettere elementi di prova, ma piuttosto a sostenere, anche attraverso una narrazione sufficientemente precisa, l'apparato argomentativo su cui si basa la possibile responsabilità penale dell'estradando.

3.2. In secondo luogo, è senz'altro vero quanto affermato dalla Corte d'appello, riguardo al rischio di motivazioni apodittiche e, come tali, apparenti.

Almeno a partire dalla sentenza resa da Sez. 6, n. 44852 del 03/10/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238089, questa Corte ha ammonito che, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana, a norma dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione (in senso analogo, tra le tante, Sez. 6, n. 43170 del 17/07/2014, Malatto, Rv. 260042).

E, in tempi più recenti, ha ribadito che, in tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche quando la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, A., Rv. 275088; cfr. Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trindade, Rv. 277560, entrambe richiamate nella sentenza impugnata).

3.3. Fermi tali principi di diritto, che è opportuno ribadire anche in questa sede, resta il fatto che di "sommaria delibazione" deve pur sempre trattarsi: non 4richiedendosi alla Corte d'appello un approfondito esame del quadro indiziario a carico dell'estradando, poiché tale apprezzamento vanificherebbe il senso stesso della [OSCURATO:PERSONA] la quale, come ricordato, mira a semplificare la cooperazione tra Stati, seppur nell'inderogabile rispetto delle garanzie fondamentali dell'estradando.

Ciò risulta d'altronde chiaro ove si confrontino la vicenda in esame con quelle oggetto dei richiamati arresti giurisprudenziali.

Nella prima, le fonti di prova sono analiticamente indicate e risultano altresì riferibili alla posizione dell'estradando: se non espressamente, quantomeno in virtù di un'operazione interpretativa resa possibile, ed anzi agevole, dalla precisa descrizione degli elementi storici (con l'indicazione altresì dei diversi contributi concorsuali), in relazione, oltretutto, ad uno svolgimento fattuale di non particolare complessità naturalistica e, quindi, probatoria.

Con la conseguenza che, nel caso concreto, l'enunciazione degli elementi di prova - o, mutuando le parole della sentenza impugnata, di «categorie, tipologie di prove» - appare comunque sufficiente alla suddetta delibazione.

Nelle seconde, la delibazione era invece radicalmente preclusa, poiché la richiesta di estradizione si calava in una situazione di assoluto vuoto informativo.

Infatti, questa Corte: con la sentenza Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, A. cit., censurò la decisione con la quale, in base alla mera presa d'atto dell'esistenza del titolo processuale, era stata accolta una richiesta di estradizione contenente una sintetica ricostruzione dei fatti, priva, tuttavia, della rappresentazione delle fonti di prova poste a fondamento degli stessi; con la sentenza Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trindade, cit., annullò la sentenza favorevole all'estradizione e rimise gli atti alla Corte di appello, perché acquisisse le necessarie informazioni sulla effettiva riferibilità al ricorrente della condotta truffaldina, allo stesso attribuita in base alla sola qualità di "responsabile delle negoziazioni" della società coinvolta, ma in assenza di elementi specifici significativi di un suo coinvolgimento nel fatto materiale.

Si trattava, cioè, di situazioni non assimilabili a quella oggetto del presente procedimento.

4. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il ricorso del Procuratore Generale sia fondato, essendo il caso di precisare, per completezza, che, tuttavia, a nulla rileva la circostanza dedotta dal Procuratore Generale, per cui per un elemento dell'associazione di cui farebbe parte l'estradando la Corte d'appello abbia accolto la domanda di estradizione, dovendo in questa sede rimarcarsi l'unicità di ciascuna posizione processuale e ribadirsi, quindi, il sedimentato principio di diritto per cui nel giudizio dì legittimità non è deducibile, sotto il profilo 5della manifesta illogicità della motivazione, il contrasto con sentenze o altri provvedimenti decisionali .adottati dal medesimo giudice o da altro giudice in diverso processo, ostandovi il dettato dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che pone la condizione che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, Sent. n. 25703 del 23/05/2003, Below, Rv. 226047).

5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio per nuovo giudizio ai giudici d'appello, i quali si conformeranno ai principi e criteri dinnanzi indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2026 della Corte di appello di Bologna letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cassino, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna rigettava la richiesta di estradizione processuale avanzata dall'[OSCURATO:PERSONA] di Giustizia dellaConfederazione [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo insussistenti le condizioni per raccoglimento della domanda. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, deducendo, con un motivo unico, erronea valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente eccepisce che la Corte di appello ha considerato insufficienti gli indizi di colpevolezza, sebbene l'[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria straniera avesse provveduto ad una dettagliata ricostruzione del fatto (ripetute rapine aggravate, consumate e tentate, mediante l'uso di armi, in danno di distributori di carburante in Novezzano, e Balerna e violazione legge armi) ed avesse indicato i mezzi di prova - non esposti nel dettaglio «per evidenti ragioni istruttorie» - rappresentati da: chiamate di correo da parte di imputati già arrestati e condannati per i medesimi titoli di reato; allacciamenti telefonici ad antenne site sul territorio; presenza di veicoli con a bordo le persone indicate nel mandato di arresto internazionale, videosorveglianze; interrogatori delle vittime; riscontri da controlli AFV (ricerca automatica di veicoli e il monitoraggio del traffico) sulle strade. Nell'impugnazione si aggiunge che l'estradando parrebbe far parte di una associazione resasi autrice di analoghi delitti commessi con le stesse modalità in periodi coevi e che la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 4 dicembre 2025 (allegata) ha accolto la domanda di estradizione relativa ad uno dei correi, accusato di due rapine ai danni di due distinti distributori, in relazione al quale l'[OSCURATO:PERSONA] ha indicato i medesimi elementi di prova. Infine, si ritiene che la Corte d'appello avrebbe potuto e dovuto chiedere un ulteriore completamento di informazioni (ai sensi dell'art. 13 della [OSCURATO:PERSONA] europea di estradizione), prima di respingere la domanda. 3. L'estradando ha presentato, per il tramite del suo difensore, una memoria in cui si chiede il rigetto del ricorso, deducendo che la Corte di Appello, nel percorso logico-argomentativo seguito, immune da vizi, ha correttamente evidenziato che seppur sia preclusa - in virtù della [OSCURATO:PERSONA] Europea di Estradizione - la valutazione diretta degli indizi di colpevolezza nonché la rielaborazione critica del materiale trasmesso, il dovere dell'[OSCURATO:PERSONA] è comunque quello di delibare gli elementi di prova ricavabili da atti e documenti che nel caso di specie, non sono stati prodotti dall'autorità svizzera. Né dal principio di fiducia reciproca che permea le procedure di cooperazione internazionale è possibile dedurre, come pare prospettare il ricorrente, che l'estradizione possa essere disposta sulla base di un atto di fede incondizionato, 2rispetto alle richieste provenienti da un [OSCURATO:PERSONA] di pubblica accusa, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] deputata al controllo giurisdizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna, per quanto rileva in questa sede, ha riconosciuto che il suo giudizio non deve spingersi alla valutazione dei gravi indizi. Ha aggiunto che la sussistenza di questi ultimi va comunque desunta da documenti che le Convenzioni indicano e che vanno allegate alla domanda, il tutto in esito ad una procedura semplificata, che trova la sua giustificazione nel reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e di un rapporto di affidabilità tra Stati, i quali hanno sottoscritto una comune [OSCURATO:PERSONA], in cui è preventivamente operata una scelta sull'effettivo riconoscimento del diritto ad un giusto processo a favore dell'estradando. Tanto premesso, a fronte dell'analitica ricostruzione del fatto operata nella richiesta di estradizione, ha, però, ritenuto che gli atti trasmessi dall'[OSCURATO:PERSONA] non consentissero una delibazione positiva nemmeno sommaria sulla sussistenza di tali gravi indizi, poiché la richiesta integrazione delle informazioni si sarebbe risolta in una mera elencazione di «categorie, tipologie di prove, senza alcuna indicazione di elementi concreti tali da rendere comprensibile il processo logico-giuridico seguito dall'autorità giudiziaria svizzera». E, sulla base di tali premesse, ha negato la consegna dell'estradando. 2. Preliminarmente è bene riportare il testo degli artt. 12 e 13 della [OSCURATO:PERSONA] del 1957, applicata nel caso di specie, non senza rammentare - come d'altronde fatto dal Giudice del provvedimento impugnato - che scopo della [OSCURATO:PERSONA] è semplificare le procedure di cooperazione sulla base del presupposto della condivisione di una comune cultura giuridica. Ebbene, l'art. 12, comma 2, della citata [OSCURATO:PERSONA] dispone che a sostegno della domanda sia prodotto: «a) l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente; b) un esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata» (precisando che «il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile); «c) una copia delle disposizioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il 3segnalamento il più preciso possibile dell'individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza». L'art. 13 ammette lo Stato richiesto della consegna, «se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti per permettere alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione della presente [OSCURATO:PERSONA], a domandare «il complemento d'informazioni», assegnando un termine per l'ottenimento delle stesse». 3. Ciò detto, vanno innanzitutto fugati alcuni equivoci interpretativi. 3.1. In primo luogo, i "documenti" richiamati nel testo del citato art. 12 sono quelli di cui la disposizione fornisce il riportato elenco, chiaro ed autoesplicativo, l'[OSCURATO:PERSONA] richiesta non essendo tenuta a trasmettere elementi di prova, ma piuttosto a sostenere, anche attraverso una narrazione sufficientemente precisa, l'apparato argomentativo su cui si basa la possibile responsabilità penale dell'estradando. 3.2. In secondo luogo, è senz'altro vero quanto affermato dalla Corte d'appello, riguardo al rischio di motivazioni apodittiche e, come tali, apparenti. Almeno a partire dalla sentenza resa da Sez. 6, n. 44852 del 03/10/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238089, questa Corte ha ammonito che, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana, a norma dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione (in senso analogo, tra le tante, Sez. 6, n. 43170 del 17/07/2014, Malatto, Rv. 260042). E, in tempi più recenti, ha ribadito che, in tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche quando la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, A., Rv. 275088; cfr. Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trindade, Rv. 277560, entrambe richiamate nella sentenza impugnata). 3.3. Fermi tali principi di diritto, che è opportuno ribadire anche in questa sede, resta il fatto che di "sommaria delibazione" deve pur sempre trattarsi: non 4richiedendosi alla Corte d'appello un approfondito esame del quadro indiziario a carico dell'estradando, poiché tale apprezzamento vanificherebbe il senso stesso della [OSCURATO:PERSONA] la quale, come ricordato, mira a semplificare la cooperazione tra Stati, seppur nell'inderogabile rispetto delle garanzie fondamentali dell'estradando. Ciò risulta d'altronde chiaro ove si confrontino la vicenda in esame con quelle oggetto dei richiamati arresti giurisprudenziali. Nella prima, le fonti di prova sono analiticamente indicate e risultano altresì riferibili alla posizione dell'estradando: se non espressamente, quantomeno in virtù di un'operazione interpretativa resa possibile, ed anzi agevole, dalla precisa descrizione degli elementi storici (con l'indicazione altresì dei diversi contributi concorsuali), in relazione, oltretutto, ad uno svolgimento fattuale di non particolare complessità naturalistica e, quindi, probatoria. Con la conseguenza che, nel caso concreto, l'enunciazione degli elementi di prova - o, mutuando le parole della sentenza impugnata, di «categorie, tipologie di prove» - appare comunque sufficiente alla suddetta delibazione. Nelle seconde, la delibazione era invece radicalmente preclusa, poiché la richiesta di estradizione si calava in una situazione di assoluto vuoto informativo. Infatti, questa Corte: con la sentenza Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, A. cit., censurò la decisione con la quale, in base alla mera presa d'atto dell'esistenza del titolo processuale, era stata accolta una richiesta di estradizione contenente una sintetica ricostruzione dei fatti, priva, tuttavia, della rappresentazione delle fonti di prova poste a fondamento degli stessi; con la sentenza Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trindade, cit., annullò la sentenza favorevole all'estradizione e rimise gli atti alla Corte di appello, perché acquisisse le necessarie informazioni sulla effettiva riferibilità al ricorrente della condotta truffaldina, allo stesso attribuita in base alla sola qualità di "responsabile delle negoziazioni" della società coinvolta, ma in assenza di elementi specifici significativi di un suo coinvolgimento nel fatto materiale. Si trattava, cioè, di situazioni non assimilabili a quella oggetto del presente procedimento. 4. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il ricorso del Procuratore Generale sia fondato, essendo il caso di precisare, per completezza, che, tuttavia, a nulla rileva la circostanza dedotta dal Procuratore Generale, per cui per un elemento dell'associazione di cui farebbe parte l'estradando la Corte d'appello abbia accolto la domanda di estradizione, dovendo in questa sede rimarcarsi l'unicità di ciascuna posizione processuale e ribadirsi, quindi, il sedimentato principio di diritto per cui nel giudizio dì legittimità non è deducibile, sotto il profilo 5della manifesta illogicità della motivazione, il contrasto con sentenze o altri provvedimenti decisionali .adottati dal medesimo giudice o da altro giudice in diverso processo, ostandovi il dettato dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che pone la condizione che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, Sent. n. 25703 del 23/05/2003, Below, Rv. 226047). 5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio per nuovo giudizio ai giudici d'appello, i quali si conformeranno ai principi e criteri dinnanzi indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza P.Q.M
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