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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34595/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale collegiale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ai delitti di cui agli artt. 589 commi 1 e 2 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] trasportata a bordo dell'ultraleggero a motore "Kitfox IV" pilotato dall'imputato (capo 1) e 449 commi 1 e 2 e 428 comma 3 cod. pen. (capo 2), fatti commessi nel territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA] il 9 marzo 2014, riducendo la pena inflitta ad anni 2 e mesi 6 di reclusione e confermando nel resto.

1.1. Il processo ha ad oggetto un incidente aereo descritto nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente.

L'ultraleggero guidato dall'imputato, provenendo da un campo di volo della città di [OSCURATO:PERSONA], durante la fase di atterraggio nell'aeroporto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], aveva sorvolato la zona urbana e si era schiantato al suolo all'altezza di viale [OSCURATO:PERSONA]: a causa dello schianto la passeggera [OSCURATO:PERSONA] aveva perso la vita, mentre l'imputato era sopravvissuto, sia pure con una grave forma di amnesia dovuta al trauma cranico riportato.

Secondo la ricostruzione operata dal Consulente tecnico del Pubblico Ministero l'imputato era giunto in prossimità della pista a velocità eccessiva con spazio di manovra insufficiente per atterrare ed aveva così deciso di riprendere quota, tentando una manovra c.d. di riattaccata in senso contrario a quella consentita, ossia verso la zona urbana, e, superate le piante, aveva virato verso destra mandando in stallo l'ala e procurando così l'avvitamento dell'aereo, che era precipitato al suolo.

1.2. Gli addebiti di colpa sono stati individuati nella negligenza, imprudenza e imperizia ed in particolare nel non avere verificato [OSCURATO:PERSONA] le condizioni di vento nell'aeroporto prima di tentare l'atterraggio, nel non aver tempestivamente interrotto l'atterraggio, nel non aver adeguato la velocità al tipo di aeromobile e nella violazione della disciplina contenuta nella legge 25 marzo 1985 n. 106 e nel successivo d.P.R. 9 luglio 2010 n. 133, secondo cui l' attività di volo degli ultraleggeri va svolta fuori dagli spazi aerei controllati e dalle zone di traffico aeroportuali ed è vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati, di case e caserme.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione della legge processuale in relazione allo svolgimento del giudizio d: primo grado davanti al tribunale collegiale, anziché monocratico.

Il ricorrente lamenta che la competenza del tribunale collegiale è stata ritenuta, ai sensi degli artt. 33 bis lett. c) cod. proc.pen. e 449, comma 2, cod. pen., con riferimento alla caduta di aeromobile adibito al trasporto delle persone, quando invece il velivolo coinvolto nell'incidente era un mezzo ultraleggero (disciplinato dalla legge 106/1985 e`,'Idpr 133/2010).

In subordine chiede che la Corte sollevi questione di costituzionalità dell'art. 33 bis lett. c) per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 11 Cost e 6 Cedu laddove tale articolo sia interpret4e1 senso di prevedere la competenza del Tribunale collegiale per qualsiasi ipotesi di caduta di aeromobile per il quale sia previsto più di un posto in cabina, ovvero di ritenere possibile l'attribuzione al Tribunale collegiale della decisione di qualsiasi processo nei cui capi di accusa sia indicato il reato di cui l'art. 449 comma 2 cod. pen. in riferimento ai mezzi volanti non classificati ex lege come aeromobili ed anzi a quelli per i quali la legge esplicitamente esclude tale qualificazione come indicato dall'art. 1 della legge 106/1985 istituiva dei mezzi e del volo VDS (Volo da Diporto o Sportivo) .

La violazione del riparto di competenza avrebbe avuto, secondo il ricorrente, nel caso in esame riflessi negativi ulteriori, in quanto il collegio che in primo grado aveva pronunciato sentenza era cambiato nella sua composizione rispetto a quello davanti al quale si era svolta l'istruttoria.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione della dinamica dell'incidente ed al rilievo causale attribuito alla condotta dell'imputato .

In particolare la Corte: - aveva indicato come ragionevole la presunzione per cui [OSCURATO:PERSONA] volesse atterrare ad [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che nessun al:terraggio era mai avvenuto, ma solo una manovra di avvicinamento senza toccata al suolo seguita da risalita/riattaccata, lecita per qualsiasi tipo di mezzo volante (ivi compresi i mezzi VDS come quello in esame); - aveva ritenuto che sull'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] fosse in vigore un divieto generale per i velivoli VDS in quanto potenzialmente pilotabili da chiunque, senza considerare che la conduzione di tali mezzi richiede un titolo abilitativo (conseguito a fronte della frequenza di apposita scuola di volo e superamento di esami e mantenuto mediante attività obbligatoria e controlli) e senza considerare che sopra l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] è ammesso il volo VDS purché sia di categoria avanzato e sia pilotato da soggetto abilitato; - aveva omesso di considerare che il velivolo coinvolto nell'incidente secondo la normativa Usa sarebbe stato registrato come aeromobile: per la legislazione italiana era solo VDS in quanto con peso massimo al decollo inferiore al limite imposto ex lege per l'attribuzione a tale categoria di mezzi.

Il divieto di operare con mezzi VDS sull'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dunque fondato su un motivo solo burocratico, ovvero la classificazione di quel mezzo come VDS ordinario e non come VDS Avanzato.

La differenza tra i due mezzi in realtà risiederebbe solo nella presenza a bordo di un paracadute balistico e di dotazione di radio di bordo obbligatoria nel VDS Avanzato e non anche in quello Ordinario.

In ogni caso- osserva il difensore- il velivolo in questione aveva dotazioni anche di livello superiore. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, anche in precedenza aveva operato con lo stesso velivolo su quell'aeroporto senza che nessuno gli avesse mai mosso alcuna contestazione: la difesa nel corso del processo aveva chiesto che fossero acquisiti i documenti comprovanti tale circostanza, ma tale richiesta era stata disattesa e gli approfondimenti in tal senso ritenuti non necessari. - aveva ritenuto che la direzione di discesa obbligatoria verso il centro abitato imposta da [OSCURATO:PERSONA] rispondesse a ragioni logiche ovvero all'esigenza di evitare il sorvolo del quartiere a tutela delle abitazioni, quando invece era pericolosa in quanto la quota minima dal suolo non lascia vie di fuga neppure verso il basso.

I pericoli prodotti dalle operazioni di volo sarebbero da imputare alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], che aveva imposto una direzione di volo irragionevole, e alla condotta delle amministrazioni locali, che avevano rilasciato titoli edilizi e pianificato l'edificazione dell'area vicino all'aeroporto, risalente alla prima guerra mondiale e preesistente rispetto al centro abitato, in modo sconsiderato.

Tale ultimo rilievo comporta- secondo il ricorrente- anche la non configurabilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] del delitto di disastro colposo: da un lato la condotta dell'imputato non aveva avuto conseguenze per la pubblica incolumità e, dall'altro, i pericoli astratti erano da imputarsii alle scelte di [OSCURATO:PERSONA] e delle pubbliche amministrazioni locali.

Il ricorrente riporta nel ricorso la questione di costituzionalità già posta davanti al Tribunale in primo grado così formulata: "si deve ritenere incostituzionale l'art. 428 comma 2 ove applicata come sopra attribuendo all'imputato la responsabilità specifica della creazione del pericolo per l'incolumità pubblica senza che sia data prova dell'ascrivibilità all'imputato della creazione volontaria dolosa o colposa di tale pericolo e ancora più ove dimostrato che tale pericolo preesisteva alla sua condotta e addirittura come nel nostro caso era stato creato da altri soggetti in modo notorio volontario e illegittimo .." in relazione all' art. 27 cost, sotto il profilo della violazione del principi per cui la responsabilità penale è personale e in relazione all'art. 3 della Cost, sotto il profilo della violazione della parità di trattamento con il conducente di veicoli terrestri.

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla prova della responsabilità dell'imputato per la caduta del velivolo.

Il ricorrente ribadisce che il mezzo aveva caratteristiche tecniche tali da poter eseguire la riattaccata/risalita senza difficoltà; che il volo era stato pianificato ed eseguito in modo corretto sul piano tecnico ( salvo l'errore del pilota di essersi diretto verso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] nella convinzione che il velivolo pilotato fosse un mezzo VDA Avanzato e non basico); che il volo era stata seguito da tutte le strutture di controllo e gestione di traffico aereo; che le condizioni meteo erano idonee al volo; che la manovra di riattaccata/risalita si era svolta in modo corretto tanto che il velivolo aveva sorvolato l'area a fine pista in cui gli alberi di alto fusto sono capitozzati e proseguito la salita regolarmente salvo poi improvvisamente cadere; che la amnesia del [OSCURATO:PERSONA] conseguente all'incidente aveva reso impossibile sapere cosa fosse accaduto in quei fatali secondi; che la circostanza per cui egli stesse volando insieme alla moglie ed avesse pilotato il mezzo in maniera ineccepibile in tutte le fasi precedenti rendeva credibile che avesse operato in modo corretto nel corso di tutto il volo.

Il difensore ha quindi concluso che non poteva dirsi accertata al di là di ogni ragionevole dubbio l'addebitabilità dell'evento alla condotta colposa dell'imputato, non potendosi escludere che lo stesso si fosse verificato a causa di un temporaneo malore, ovvero per involontarie interferenze da parte della passeggera deceduta con i comandi.

2.4. Con il quarto motivo ha dedotto la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione.

Il ricorrente lamenta che le istanze istruttore volte a ricostruire il periodo storico di edificazione del quartiere, la regolarità urbanistica delle costruzioni presenti in loco e la ragionevolezza della regolazione del traffico da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonché le istanza volte ad accertare se il mezzo coinvolto, ancorchè registrato come VDS Ordinario, avesse in realtà le dotazioni di quello Avanzato, nonostante il loro carattere di decisività, erano state disattese, 2.5 Con il quinto motivo il ricorrente ha c:hiesto, senza denunciare alcun vizio della sentenza impugnata, una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla aggravante contestata.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado e rinviare al giudice monocratico, sul rilievo che il reato che radicava la competenza del collegio, ovvero quello di cui all'art. 449 comma 2 cod. pen. non era ravvisabile in quanto il velivolo coinvolto nell'incidente non era adibito al trasporto di persone.Il collegio osserva in proposito che, a prescindere dalla questione sottesa, esiste un dato normativo, dirimente, che preclude la possibilità di far valere la censura così come formulata.

L'art. 33-octies, comma 2, cod. proc. pen. prevede, infatti, che, in caso di inosservanza delle norme circa la ripartizione degli affari tra Giudice monocratico e Giudice collegiale, la Corte di appello decide nel merito se ritiene che il reato appartenga alla competenza del Tribunale monocratico.

Ne consegue che il rilievo dell'incompetenza del Collegio a favore del Giudic:e monocratico non ha alcuna implicazione nel giudizio di secondo grado.

D'altra parte, anche l'art.516 cod. proc. pen. prevede le conseguenze di una diversa competenza sul reato risultante dalla modifica solo laddove il reato, già di competenza monocratica risulti, per effetto di esse, di competenza del Tribunale collegiale e non viceversa (Sez. 5 , n. 31592 del 12/10/2020, Fiaschè, Rv. 279717; Sez. 6, n. 2416 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2010, Briatico e altri, Rv. 245805; SeZ. 6, n. 7179 del 28/10/2003, dep. 2004, Natale, Rv. 228230).

La ratio giustificatrice di tali disposizioni è quella per cui nessun vulnus alla difesa può discendere da una decisione che sia stata assunta da un collegio, anziché da un solo giudice, mentre in astratto tale vulnus è ipotizzabile nelle ipotesi in cui reati di particolare gravità, in ragione della pena edittale prevista, siano giudicati da un solo giudice anziché dal collegio, così come voluto dal legislatore.

La considerazione per cui nel caso di specie il collegio aveva cambiato più volte composizione ed i giudici che avevano pronunciato la sentenza non coincidevano con quelli che avevano assistito alla istruttoria, è, da un lato, del tutto eccentrica rispetto alla censura formulata, in quanto non ha alcun collegamento con la asserita violazione, e, dall'altro, manifestamente infondata, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, per la quale a) l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa; b) in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile; c) la facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen. (Sez.

U n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754).2.

Il secondo e il terzo motivo, in quanto attinenti alla ricostruzione della dinamica dell'incidente ed alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di omicidio colposo ed in ordine al delitto di disastro aviatorio colposo, sono manifestamente infondati e possono essere trattati unitariamente. 2.1 Si deve innanzitutto premettere che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/20:19 E. Rv. 277218).

Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri F:v. 254584).

Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.2 La Corte di Appello, dopo aver dato atto che l'incidente era stato ricostruito nel modo su indicato attraverso le testimonianze e la consulenza del pubblico ministero, ha osservato che sussistevano i gravissimi profili di colpa, sia generici, sia specifici, ravvisati dal primo giudice. 2.2.1 Secondo i giudici [OSCURATO:PERSONA] si era trovato a sorvolare una zona a lui inibita ed aveva provato a atterrare all'aeroporto di Bovone, nonostante fosse al comando di un aeromobile non avanzato, a cui era impedito l'atterraggio: il fatto che dal libretto di volo risultasse Oche in altre due occasioni era atterrato in tale aeroporto, rendeva plausibile che tale fosse la sua intenzione anche il giorno dell'incidente.

Alla osservazione del ricorrente, già effettuata con i motivi di appello e ribadita con/ motivi di ricorso, secondo cui il divieto di sorvolo e di atterraggio per tale tipo di velivolo era dettato solo da motivazioni "burocratiche", la Corte ha replicato che, come riferito dal [OSCURATO:PERSONA] del Pubblico Ministero, ing.

Marafante, il divieto trovava la sua ragione d'essere in quanto l'atterraggio in un aeroporto privo di controllo del traffico non può essere consentito ad un mezzo pilotabile da chiunque ed altresì in funzione delle caratteristiche del mezzo, riferite dall'ing.

Pioli (velocità di stallo di 60 km/h, assetto di volo che gli consente di atterrare in spazi ridotti e inerzia di atterraggio minima).

Irrilevante era adunque che l'imputato avesse le cognizioni tecniche e le abilitazioni per superare il divieto, in quanto quest'ultimo era collegato alle caratteristiche del mezzo, su cui pure si era soffermato il teste esperto Rosiello, direttore dell'aeroclub di [OSCURATO:PERSONA], il quale si era espresso in termini categorici in merito alla impossibilità per il velivolo in questione di atterrare e di decollare nell'aeroporto Bovone.

Parimenti i giudici hanno ritenuto irrilevante conoscere se le autorità del volo avessero o meno adottato provvedimenti per la condotta del [OSCURATO:PERSONA], sottolineando la piena autonomia della valutazione rimessa al giudice penale.

2.2.2. La dinamica della caduta al suolo era stata descritta dal [OSCURATO:PERSONA] del Pubblico Ministero, ing.

Pioli, senza che il C:onsulente Tecnico dell'imputato avesse mosso alcuna contestazione.

Si era accertato, anche attraverso l'esame del relitto, che in fase di atterraggio l'apparecchio si era trovato con il vento in coda e, poiché la direzione era obbligata, il velivolo aveva assunto una velocità superiore a quella indicata rispetto all'aria dall'anemometro e si era venuto a trovare, quindi, molto vicino al filare di piante poste al termine della pista, al di fuori della zona in cui le piante erano state ridotte di altezza; tale condizione aveva imposto una manovra di riattaccata tesa a dare potenza al motore per guadagnare quota, tanto che inizialmente il velivolo si era sollevato superando il filar di piante, ma poi aveva perso energia cinetica, il motore era entrato in fase di stallo e l'ala aveva perso la capacità di sostenere l'apparecchio che era così rovinato a terra.

Tale ricostruzione valeva a dimostrare -secondo i giudici- che l'esperienza di volo di [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'essergli stato di aiuto, lo aveva portato ad operare come se fosse stato al comando di un aeroplano e non di un ultraleggero.

2.2.3. Nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] era pertanto ravvisabile la colpa generica, per avere egli errato la manovra di riattaccata e per avere posto in essere, dimentico della natura e le potenzialità del mezzo ultraleggero, un'operazione destinata a fallire a causa della eccessiva vicinanza del mezzo al suolo, e la colpa specifica per avere egli violato la normativa di regolamentazione del traffico aeroportuale.

Il fatto, secondo i giudici, non poteva essere ricollegato alle cause ipotizzate dall'imputato, delle quali non era stata offerta alcuna evidenza, quali le condizioni meteo (che erano invece ottime), un improvviso malore o addirittura una interferenza nei comandi da parte della vittima.

La condotta colposa valeva ad integrare non solo il reato di cui all'art. 589 commi 1 e 2 cod. pen. , ma anche il reato di cui all'art. 449 comma 2 cod. pen.

Sotto tale ultimo profilo i giudici hanno ribadito che l'ultraleggero era caduto a ridosso di un agglomerato di abitazioni, come documentato dalle foto in atti, e che la caduta era avvenuta perché [OSCURATO:PERSONA] aveva violato la norma che gli imponeva di stare a distanza dall'aeroporto di almeno 5 chilometri e di volare a quota di almeno 500 piedi e con imprudenza e imperizia aveva tentato la riattaccata ad una distanza dal suolo troppo esigua.

Le scelte di pianificazione del territorio, invece, non potevano aver avuto alcun ruolo causale,. giacché le regole cautelari violate erano volte proprio a salvaguardare le abitazioni rispetto al rischio di sorvolo a bassa quota.

La potenzialità lesiva dell'azione - hanno osservato i giudici- risiedeva proprio nell'essere l'aereo caduto a ridosso dell'agglomerato urbano, a nulla rilavando che trasportata fosse una sola persona e che il mezzo fosse di dimensioni modeste.

2.3. Dal punto di vista generale si osserva che, affinché un evento possa essere ricondotto alla condotta colposa del soggetto agente, occorre che tale evento rappresenti la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire.

Occorre, in altri termini, che sia accertata la c.d. causalità della colpa, intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, evento che sarebbe stato evitato laddove il soggetto agente avesse tenuto la condotta appropriata (il comportamento alternativo lecito).

La motivazione adottata dalla Corte di Appello, dunque, affronta in maniera puntuale il tema sollevato dal ricorrente ed in maniera coerente conclude per la sussistenza della cd. causalità della colpa.

A fronte del percorso argomentativo sopra richiamato, congruo, coerente con le risultanze richiamate e esente da profili di illogicità, il ricorrente si è limitato a ribadire le stesse doglianze che aveva già formulato con l'appello senza confrontarsi con le ragioni esplicitate.

Con riferimento alla colpa specifica il ricorrente non contesta l'esistenza del divieto di sorvolo da parte del velivolo coinvolto nell'incidente, ma solo la correlazione causale fra la violazione di tale divieto con l'evento omicidiario e con il pericolo per la pubblica incolumità: nel fare ciò, tuttavia, orrette di considerare che la Corte di appello ha adeguatamente spiegato quali fossero le ragioni del divieto, ha dato conto della incidenza causale di tali ragioni rispetto agli eventi di danno o di pericolo realizzatisi ed ha argomentato in modo congruo in merito alla irrilevanza della supposta competenza personale del [OSCURATO:PERSONA], così come della eventuale mancata adozione da parte degli organismi di volo di provvedimenti nei suoi confronti.

Con riferimento alla colpa generica, il ricorrente contesta invece in maniera generica la ricostruzione operata dal consulente del Pubblico Ministero, neppure sconfessata dal consulente della difesa e vi contrappone ricostruzioni ipotetiche, del tutto sganciate dalle risultanze probatorie e del tutto sfornite di riscontro.2.4.

La pronuncia impugnata è conforme alla giurisprudenza della corte di legittimità anche in relazione alla ritenuta configurabilità del disastro aviatorio colposo.

Si è affermato, infatti, in tema di disastro aviatorio colposo, che ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 449, comma secondo, cod. pen., per "caduta" di un aeromobile deve intendersi non solo quella del mezzo che, essendo in esclusiva balìa della forza di gravità, sia ingovernabile e precipiti, ma anche quella derivante da una manovra errata dal pilota, tale da determinare fattori di alterazione del normale assetto di volo (quali la velocità eccessiva, la quota bassa di navigazione aerea, l'angolo di discesa scorretto), che rendano non più governabile la traiettoria ed inevitabile l'impatto del velivolo con il suolo in un luogo diverso da quello voluto e previsto, in condizioni da cagionare il pericolo per la pubblica incolumità delle persone trasportate e di terzi (Sez. 4, n. 49620 del 12/10/2016, Sinnoneschi, Rv. 268880).

Nel caso di specie, la caduta dell'aeromobile integra il concetto di disastro previsto dall'art. 449, comma 2, cod. pen. perché potenzialmente in grado di coinvolgere una collettività indiscriminata.

I giudici hanno verificato anche l'esistenza del pericolo concreto per la pubblica incolumità valutando il punto in cui l'evento è accaduto e ravvisando, pertanto, il pericolo di un danno di elevata potenza espansiva tale da minacciare la vita o l'integrità fisica di una cerchia non preventivamente individuabile di soggetti.

La prospettata eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 449, comma 2, e 428 cod. pen., implicitamente rinnovata nel ricorso è manifestamente infondata.

Il ricorrente nel prospettare la questione della violazione dell'art. 27 g' Costi sovrappone il tema della legittimità costituzionale della norma con quello della prova della responsabilità penale dell'imputato asseritarnente carente.

Con riguardo alla ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento sanzionatorio previsto in caso di incidente cagionato dal pilota di aeromobile rispetto a quello previsto in caso di incidente realizzato dal conducente di veicolo terrestre, basta rilevare, così come già ha fatto il giudice del merito ( pag 22 e 23 della sentenza di primo grado), che le situazioni prese in esame sono differenti: è proprio nella potenziale offensività, in ragione dei mezzi coinvolti (aeromobili, convogli ferroviari e navi) per loro natura capaci di accogliere un elevato numero di persone e di dimensioni notevoli, dei casi elencati nell'art. 449 comma 2 cod. pen., che deve individuarsi l'elemento differenziale tale da giustificare il trattamento sanzionatorio più grave.

3. Il quarto motivo con cui si censura la mancata assunzione di prove decisive è manifestamente infondato.

La Corte di legittimità ha chiarito che deve ritenersi " decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante ( ex plurimis Sez. 3 n. 9878 del 21/01/2020, R, Rv. 278670).

Le prove di cui il ricorrente lamenta la mancata assunzione, ovvero quelle volte a ricostruire le scelte urbanistiche effettuate nella zona, a sindacare la ragionevolezza della regolazione del traffico da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonché ad accertare se il mezzo coinvolto, ancorchè registrato come VDS Ordinario, avesse in realtà le dotazioni di quello Avanzato, se raffrontate con il percorso argomentativo dei giudici di merito non possono essere ritenute né rilevanti, né decisive.

La Corte, come già supra indicato, ha diffusamente argomentato sia in ordine al fatto che la regola cautelare violata, ovvero quella di non sorvolare a quella quota il centro abitato, era volta proprio alla salvaguardia delle costruzioni, indipendentemente dalla loro regolarità urbanistica, sia in ordine alla ragionevolezza della regolamentazione del traffico stabilita da [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine alla irrilevanza delle dotazioni specifiche del velivolo coinvolto nell'incidente, essendo pacifico che lo stesso aveva caratteristiche strutturali che non gli consentivano di volare in quello spazio.

4. Il quinto motivo, con cui si chiede la mitigazione ulteriore della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è inammissibile.

Il ricorrente, da un lato, si limita a chiedere alla Corte di Cassazione di intervenire in ordine al trattamento sanzionatorio, senza individuare specifici vizi della sentenza impugnata al riguardo, dall'altro, chiede il riconoscimento di circostanze, già ravvisate sia in primo sia in secondo grado: essendo il più grave delitto di cui all'art. 449, comma 2, cod. pen., secondo il prevalente orientamento della Corte di legittimità cui il collegio aderisce, titolo autonomo di reato e non già circostanza aggravante rispetto al delitto previsto dall'art. 449 comma 1 cod. pen.( Sez. 4, n. 26239 del 19/03/2013, Gharby, Rv. 255698; Sez. 4 n. 8501 del 27/3/1984, Bergamasco, Rv 166C74; Sez. 1 n. 6274 del 18/3/1982, Castellani, Rv 154362), i giudici hanno ope-ato la diminuzione di pena ex art. 62 bis cod. pen. sulla pena base stabilità.

In ogni caso i giudici hanno motivato in ordine alla individuazione della pena base e della quantificazione dell'aumento in continuazione, richiamando la gravità della colpa e l'assenza di qualsivoglia ristoro nei confronti della parte civile.

Si tratta di motivazione che, in quanto esaustiva nel richiamare alcuni degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. e in quanto aderente alla risultanze in atti e non illogica, non si presta a censure.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale collegiale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ai delitti di cui agli artt. 589 commi 1 e 2 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] trasportata a bordo dell'ultraleggero a motore "Kitfox IV" pilotato dall'imputato (capo 1) e 449 commi 1 e 2 e 428 comma 3 cod. pen. (capo 2), fatti commessi nel territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA] il 9 marzo 2014, riducendo la pena inflitta ad anni 2 e mesi 6 di reclusione e confermando nel resto. 1.1. Il processo ha ad oggetto un incidente aereo descritto nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. L'ultraleggero guidato dall'imputato, provenendo da un campo di volo della città di [OSCURATO:PERSONA], durante la fase di atterraggio nell'aeroporto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], aveva sorvolato la zona urbana e si era schiantato al suolo all'altezza di viale [OSCURATO:PERSONA]: a causa dello schianto la passeggera [OSCURATO:PERSONA] aveva perso la vita, mentre l'imputato era sopravvissuto, sia pure con una grave forma di amnesia dovuta al trauma cranico riportato. Secondo la ricostruzione operata dal Consulente tecnico del Pubblico Ministero l'imputato era giunto in prossimità della pista a velocità eccessiva con spazio di manovra insufficiente per atterrare ed aveva così deciso di riprendere quota, tentando una manovra c.d. di riattaccata in senso contrario a quella consentita, ossia verso la zona urbana, e, superate le piante, aveva virato verso destra mandando in stallo l'ala e procurando così l'avvitamento dell'aereo, che era precipitato al suolo. 1.2. Gli addebiti di colpa sono stati individuati nella negligenza, imprudenza e imperizia ed in particolare nel non avere verificato [OSCURATO:PERSONA] le condizioni di vento nell'aeroporto prima di tentare l'atterraggio, nel non aver tempestivamente interrotto l'atterraggio, nel non aver adeguato la velocità al tipo di aeromobile e nella violazione della disciplina contenuta nella legge 25 marzo 1985 n. 106 e nel successivo d.P.R. 9 luglio 2010 n. 133, secondo cui l' attività di volo degli ultraleggeri va svolta fuori dagli spazi aerei controllati e dalle zone di traffico aeroportuali ed è vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati, di case e caserme. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione della legge processuale in relazione allo svolgimento del giudizio d: primo grado davanti al tribunale collegiale, anziché monocratico. Il ricorrente lamenta che la competenza del tribunale collegiale è stata ritenuta, ai sensi degli artt. 33 bis lett. c) cod. proc.pen. e 449, comma 2, cod. pen., con riferimento alla caduta di aeromobile adibito al trasporto delle persone, quando invece il velivolo coinvolto nell'incidente era un mezzo ultraleggero (disciplinato dalla legge 106/1985 e`,'Idpr 133/2010). In subordine chiede che la Corte sollevi questione di costituzionalità dell'art. 33 bis lett. c) per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 11 Cost e 6 Cedu laddove tale articolo sia interpret4e1 senso di prevedere la competenza del Tribunale collegiale per qualsiasi ipotesi di caduta di aeromobile per il quale sia previsto più di un posto in cabina, ovvero di ritenere possibile l'attribuzione al Tribunale collegiale della decisione di qualsiasi processo nei cui capi di accusa sia indicato il reato di cui l'art. 449 comma 2 cod. pen. in riferimento ai mezzi volanti non classificati ex lege come aeromobili ed anzi a quelli per i quali la legge esplicitamente esclude tale qualificazione come indicato dall'art. 1 della legge 106/1985 istituiva dei mezzi e del volo VDS (Volo da Diporto o Sportivo) . La violazione del riparto di competenza avrebbe avuto, secondo il ricorrente, nel caso in esame riflessi negativi ulteriori, in quanto il collegio che in primo grado aveva pronunciato sentenza era cambiato nella sua composizione rispetto a quello davanti al quale si era svolta l'istruttoria. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione della dinamica dell'incidente ed al rilievo causale attribuito alla condotta dell'imputato . In particolare la Corte: - aveva indicato come ragionevole la presunzione per cui [OSCURATO:PERSONA] volesse atterrare ad [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che nessun al:terraggio era mai avvenuto, ma solo una manovra di avvicinamento senza toccata al suolo seguita da risalita/riattaccata, lecita per qualsiasi tipo di mezzo volante (ivi compresi i mezzi VDS come quello in esame); - aveva ritenuto che sull'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] fosse in vigore un divieto generale per i velivoli VDS in quanto potenzialmente pilotabili da chiunque, senza considerare che la conduzione di tali mezzi richiede un titolo abilitativo (conseguito a fronte della frequenza di apposita scuola di volo e superamento di esami e mantenuto mediante attività obbligatoria e controlli) e senza considerare che sopra l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] è ammesso il volo VDS purché sia di categoria avanzato e sia pilotato da soggetto abilitato; - aveva omesso di considerare che il velivolo coinvolto nell'incidente secondo la normativa Usa sarebbe stato registrato come aeromobile: per la legislazione italiana era solo VDS in quanto con peso massimo al decollo inferiore al limite imposto ex lege per l'attribuzione a tale categoria di mezzi. Il divieto di operare con mezzi VDS sull'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dunque fondato su un motivo solo burocratico, ovvero la classificazione di quel mezzo come VDS ordinario e non come VDS Avanzato. La differenza tra i due mezzi in realtà risiederebbe solo nella presenza a bordo di un paracadute balistico e di dotazione di radio di bordo obbligatoria nel VDS Avanzato e non anche in quello Ordinario. In ogni caso- osserva il difensore- il velivolo in questione aveva dotazioni anche di livello superiore. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, anche in precedenza aveva operato con lo stesso velivolo su quell'aeroporto senza che nessuno gli avesse mai mosso alcuna contestazione: la difesa nel corso del processo aveva chiesto che fossero acquisiti i documenti comprovanti tale circostanza, ma tale richiesta era stata disattesa e gli approfondimenti in tal senso ritenuti non necessari. - aveva ritenuto che la direzione di discesa obbligatoria verso il centro abitato imposta da [OSCURATO:PERSONA] rispondesse a ragioni logiche ovvero all'esigenza di evitare il sorvolo del quartiere a tutela delle abitazioni, quando invece era pericolosa in quanto la quota minima dal suolo non lascia vie di fuga neppure verso il basso. I pericoli prodotti dalle operazioni di volo sarebbero da imputare alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], che aveva imposto una direzione di volo irragionevole, e alla condotta delle amministrazioni locali, che avevano rilasciato titoli edilizi e pianificato l'edificazione dell'area vicino all'aeroporto, risalente alla prima guerra mondiale e preesistente rispetto al centro abitato, in modo sconsiderato. Tale ultimo rilievo comporta- secondo il ricorrente- anche la non configurabilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] del delitto di disastro colposo: da un lato la condotta dell'imputato non aveva avuto conseguenze per la pubblica incolumità e, dall'altro, i pericoli astratti erano da imputarsii alle scelte di [OSCURATO:PERSONA] e delle pubbliche amministrazioni locali. Il ricorrente riporta nel ricorso la questione di costituzionalità già posta davanti al Tribunale in primo grado così formulata: "si deve ritenere incostituzionale l'art. 428 comma 2 ove applicata come sopra attribuendo all'imputato la responsabilità specifica della creazione del pericolo per l'incolumità pubblica senza che sia data prova dell'ascrivibilità all'imputato della creazione volontaria dolosa o colposa di tale pericolo e ancora più ove dimostrato che tale pericolo preesisteva alla sua condotta e addirittura come nel nostro caso era stato creato da altri soggetti in modo notorio volontario e illegittimo .." in relazione all' art. 27 cost, sotto il profilo della violazione del principi per cui la responsabilità penale è personale e in relazione all'art. 3 della Cost, sotto il profilo della violazione della parità di trattamento con il conducente di veicoli terrestri. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla prova della responsabilità dell'imputato per la caduta del velivolo. Il ricorrente ribadisce che il mezzo aveva caratteristiche tecniche tali da poter eseguire la riattaccata/risalita senza difficoltà; che il volo era stato pianificato ed eseguito in modo corretto sul piano tecnico ( salvo l'errore del pilota di essersi diretto verso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] nella convinzione che il velivolo pilotato fosse un mezzo VDA Avanzato e non basico); che il volo era stata seguito da tutte le strutture di controllo e gestione di traffico aereo; che le condizioni meteo erano idonee al volo; che la manovra di riattaccata/risalita si era svolta in modo corretto tanto che il velivolo aveva sorvolato l'area a fine pista in cui gli alberi di alto fusto sono capitozzati e proseguito la salita regolarmente salvo poi improvvisamente cadere; che la amnesia del [OSCURATO:PERSONA] conseguente all'incidente aveva reso impossibile sapere cosa fosse accaduto in quei fatali secondi; che la circostanza per cui egli stesse volando insieme alla moglie ed avesse pilotato il mezzo in maniera ineccepibile in tutte le fasi precedenti rendeva credibile che avesse operato in modo corretto nel corso di tutto il volo. Il difensore ha quindi concluso che non poteva dirsi accertata al di là di ogni ragionevole dubbio l'addebitabilità dell'evento alla condotta colposa dell'imputato, non potendosi escludere che lo stesso si fosse verificato a causa di un temporaneo malore, ovvero per involontarie interferenze da parte della passeggera deceduta con i comandi. 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta che le istanze istruttore volte a ricostruire il periodo storico di edificazione del quartiere, la regolarità urbanistica delle costruzioni presenti in loco e la ragionevolezza della regolazione del traffico da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonché le istanza volte ad accertare se il mezzo coinvolto, ancorchè registrato come VDS Ordinario, avesse in realtà le dotazioni di quello Avanzato, nonostante il loro carattere di decisività, erano state disattese, 2.5 Con il quinto motivo il ricorrente ha c:hiesto, senza denunciare alcun vizio della sentenza impugnata, una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla aggravante contestata. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado e rinviare al giudice monocratico, sul rilievo che il reato che radicava la competenza del collegio, ovvero quello di cui all'art. 449 comma 2 cod. pen. non era ravvisabile in quanto il velivolo coinvolto nell'incidente non era adibito al trasporto di persone.Il collegio osserva in proposito che, a prescindere dalla questione sottesa, esiste un dato normativo, dirimente, che preclude la possibilità di far valere la censura così come formulata. L'art. 33-octies, comma 2, cod. proc. pen. prevede, infatti, che, in caso di inosservanza delle norme circa la ripartizione degli affari tra Giudice monocratico e Giudice collegiale, la Corte di appello decide nel merito se ritiene che il reato appartenga alla competenza del Tribunale monocratico. Ne consegue che il rilievo dell'incompetenza del Collegio a favore del Giudic:e monocratico non ha alcuna implicazione nel giudizio di secondo grado. D'altra parte, anche l'art.516 cod. proc. pen. prevede le conseguenze di una diversa competenza sul reato risultante dalla modifica solo laddove il reato, già di competenza monocratica risulti, per effetto di esse, di competenza del Tribunale collegiale e non viceversa (Sez. 5 , n. 31592 del 12/10/2020, Fiaschè, Rv. 279717; Sez. 6, n. 2416 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2010, Briatico e altri, Rv. 245805; SeZ. 6, n. 7179 del 28/10/2003, dep. 2004, Natale, Rv. 228230). La ratio giustificatrice di tali disposizioni è quella per cui nessun vulnus alla difesa può discendere da una decisione che sia stata assunta da un collegio, anziché da un solo giudice, mentre in astratto tale vulnus è ipotizzabile nelle ipotesi in cui reati di particolare gravità, in ragione della pena edittale prevista, siano giudicati da un solo giudice anziché dal collegio, così come voluto dal legislatore. La considerazione per cui nel caso di specie il collegio aveva cambiato più volte composizione ed i giudici che avevano pronunciato la sentenza non coincidevano con quelli che avevano assistito alla istruttoria, è, da un lato, del tutto eccentrica rispetto alla censura formulata, in quanto non ha alcun collegamento con la asserita violazione, e, dall'altro, manifestamente infondata, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, per la quale a) l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa; b) in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile; c) la facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen. (Sez. U n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754).2. Il secondo e il terzo motivo, in quanto attinenti alla ricostruzione della dinamica dell'incidente ed alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di omicidio colposo ed in ordine al delitto di disastro aviatorio colposo, sono manifestamente infondati e possono essere trattati unitariamente. 2.1 Si deve innanzitutto premettere che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/20:19 E. Rv. 277218). Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri F:v. 254584). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.2 La Corte di Appello, dopo aver dato atto che l'incidente era stato ricostruito nel modo su indicato attraverso le testimonianze e la consulenza del pubblico ministero, ha osservato che sussistevano i gravissimi profili di colpa, sia generici, sia specifici, ravvisati dal primo giudice. 2.2.1 Secondo i giudici [OSCURATO:PERSONA] si era trovato a sorvolare una zona a lui inibita ed aveva provato a atterrare all'aeroporto di Bovone, nonostante fosse al comando di un aeromobile non avanzato, a cui era impedito l'atterraggio: il fatto che dal libretto di volo risultasse Oche in altre due occasioni era atterrato in tale aeroporto, rendeva plausibile che tale fosse la sua intenzione anche il giorno dell'incidente. Alla osservazione del ricorrente, già effettuata con i motivi di appello e ribadita con/ motivi di ricorso, secondo cui il divieto di sorvolo e di atterraggio per tale tipo di velivolo era dettato solo da motivazioni "burocratiche", la Corte ha replicato che, come riferito dal [OSCURATO:PERSONA] del Pubblico Ministero, ing. Marafante, il divieto trovava la sua ragione d'essere in quanto l'atterraggio in un aeroporto privo di controllo del traffico non può essere consentito ad un mezzo pilotabile da chiunque ed altresì in funzione delle caratteristiche del mezzo, riferite dall'ing. Pioli (velocità di stallo di 60 km/h, assetto di volo che gli consente di atterrare in spazi ridotti e inerzia di atterraggio minima). Irrilevante era adunque che l'imputato avesse le cognizioni tecniche e le abilitazioni per superare il divieto, in quanto quest'ultimo era collegato alle caratteristiche del mezzo, su cui pure si era soffermato il teste esperto Rosiello, direttore dell'aeroclub di [OSCURATO:PERSONA], il quale si era espresso in termini categorici in merito alla impossibilità per il velivolo in questione di atterrare e di decollare nell'aeroporto Bovone. Parimenti i giudici hanno ritenuto irrilevante conoscere se le autorità del volo avessero o meno adottato provvedimenti per la condotta del [OSCURATO:PERSONA], sottolineando la piena autonomia della valutazione rimessa al giudice penale. 2.2.2. La dinamica della caduta al suolo era stata descritta dal [OSCURATO:PERSONA] del Pubblico Ministero, ing. Pioli, senza che il C:onsulente Tecnico dell'imputato avesse mosso alcuna contestazione. Si era accertato, anche attraverso l'esame del relitto, che in fase di atterraggio l'apparecchio si era trovato con il vento in coda e, poiché la direzione era obbligata, il velivolo aveva assunto una velocità superiore a quella indicata rispetto all'aria dall'anemometro e si era venuto a trovare, quindi, molto vicino al filare di piante poste al termine della pista, al di fuori della zona in cui le piante erano state ridotte di altezza; tale condizione aveva imposto una manovra di riattaccata tesa a dare potenza al motore per guadagnare quota, tanto che inizialmente il velivolo si era sollevato superando il filar di piante, ma poi aveva perso energia cinetica, il motore era entrato in fase di stallo e l'ala aveva perso la capacità di sostenere l'apparecchio che era così rovinato a terra. Tale ricostruzione valeva a dimostrare -secondo i giudici- che l'esperienza di volo di [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'essergli stato di aiuto, lo aveva portato ad operare come se fosse stato al comando di un aeroplano e non di un ultraleggero. 2.2.3. Nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] era pertanto ravvisabile la colpa generica, per avere egli errato la manovra di riattaccata e per avere posto in essere, dimentico della natura e le potenzialità del mezzo ultraleggero, un'operazione destinata a fallire a causa della eccessiva vicinanza del mezzo al suolo, e la colpa specifica per avere egli violato la normativa di regolamentazione del traffico aeroportuale. Il fatto, secondo i giudici, non poteva essere ricollegato alle cause ipotizzate dall'imputato, delle quali non era stata offerta alcuna evidenza, quali le condizioni meteo (che erano invece ottime), un improvviso malore o addirittura una interferenza nei comandi da parte della vittima. La condotta colposa valeva ad integrare non solo il reato di cui all'art. 589 commi 1 e 2 cod. pen. , ma anche il reato di cui all'art. 449 comma 2 cod. pen. Sotto tale ultimo profilo i giudici hanno ribadito che l'ultraleggero era caduto a ridosso di un agglomerato di abitazioni, come documentato dalle foto in atti, e che la caduta era avvenuta perché [OSCURATO:PERSONA] aveva violato la norma che gli imponeva di stare a distanza dall'aeroporto di almeno 5 chilometri e di volare a quota di almeno 500 piedi e con imprudenza e imperizia aveva tentato la riattaccata ad una distanza dal suolo troppo esigua. Le scelte di pianificazione del territorio, invece, non potevano aver avuto alcun ruolo causale,. giacché le regole cautelari violate erano volte proprio a salvaguardare le abitazioni rispetto al rischio di sorvolo a bassa quota. La potenzialità lesiva dell'azione - hanno osservato i giudici- risiedeva proprio nell'essere l'aereo caduto a ridosso dell'agglomerato urbano, a nulla rilavando che trasportata fosse una sola persona e che il mezzo fosse di dimensioni modeste. 2.3. Dal punto di vista generale si osserva che, affinché un evento possa essere ricondotto alla condotta colposa del soggetto agente, occorre che tale evento rappresenti la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire. Occorre, in altri termini, che sia accertata la c.d. causalità della colpa, intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, evento che sarebbe stato evitato laddove il soggetto agente avesse tenuto la condotta appropriata (il comportamento alternativo lecito). La motivazione adottata dalla Corte di Appello, dunque, affronta in maniera puntuale il tema sollevato dal ricorrente ed in maniera coerente conclude per la sussistenza della cd. causalità della colpa. A fronte del percorso argomentativo sopra richiamato, congruo, coerente con le risultanze richiamate e esente da profili di illogicità, il ricorrente si è limitato a ribadire le stesse doglianze che aveva già formulato con l'appello senza confrontarsi con le ragioni esplicitate. Con riferimento alla colpa specifica il ricorrente non contesta l'esistenza del divieto di sorvolo da parte del velivolo coinvolto nell'incidente, ma solo la correlazione causale fra la violazione di tale divieto con l'evento omicidiario e con il pericolo per la pubblica incolumità: nel fare ciò, tuttavia, orrette di considerare che la Corte di appello ha adeguatamente spiegato quali fossero le ragioni del divieto, ha dato conto della incidenza causale di tali ragioni rispetto agli eventi di danno o di pericolo realizzatisi ed ha argomentato in modo congruo in merito alla irrilevanza della supposta competenza personale del [OSCURATO:PERSONA], così come della eventuale mancata adozione da parte degli organismi di volo di provvedimenti nei suoi confronti. Con riferimento alla colpa generica, il ricorrente contesta invece in maniera generica la ricostruzione operata dal consulente del Pubblico Ministero, neppure sconfessata dal consulente della difesa e vi contrappone ricostruzioni ipotetiche, del tutto sganciate dalle risultanze probatorie e del tutto sfornite di riscontro.2.4. La pronuncia impugnata è conforme alla giurisprudenza della corte di legittimità anche in relazione alla ritenuta configurabilità del disastro aviatorio colposo. Si è affermato, infatti, in tema di disastro aviatorio colposo, che ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 449, comma secondo, cod. pen., per "caduta" di un aeromobile deve intendersi non solo quella del mezzo che, essendo in esclusiva balìa della forza di gravità, sia ingovernabile e precipiti, ma anche quella derivante da una manovra errata dal pilota, tale da determinare fattori di alterazione del normale assetto di volo (quali la velocità eccessiva, la quota bassa di navigazione aerea, l'angolo di discesa scorretto), che rendano non più governabile la traiettoria ed inevitabile l'impatto del velivolo con il suolo in un luogo diverso da quello voluto e previsto, in condizioni da cagionare il pericolo per la pubblica incolumità delle persone trasportate e di terzi (Sez. 4, n. 49620 del 12/10/2016, Sinnoneschi, Rv. 268880). Nel caso di specie, la caduta dell'aeromobile integra il concetto di disastro previsto dall'art. 449, comma 2, cod. pen. perché potenzialmente in grado di coinvolgere una collettività indiscriminata. I giudici hanno verificato anche l'esistenza del pericolo concreto per la pubblica incolumità valutando il punto in cui l'evento è accaduto e ravvisando, pertanto, il pericolo di un danno di elevata potenza espansiva tale da minacciare la vita o l'integrità fisica di una cerchia non preventivamente individuabile di soggetti. La prospettata eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 449, comma 2, e 428 cod. pen., implicitamente rinnovata nel ricorso è manifestamente infondata. Il ricorrente nel prospettare la questione della violazione dell'art. 27 g' Costi sovrappone il tema della legittimità costituzionale della norma con quello della prova della responsabilità penale dell'imputato asseritarnente carente. Con riguardo alla ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento sanzionatorio previsto in caso di incidente cagionato dal pilota di aeromobile rispetto a quello previsto in caso di incidente realizzato dal conducente di veicolo terrestre, basta rilevare, così come già ha fatto il giudice del merito ( pag 22 e 23 della sentenza di primo grado), che le situazioni prese in esame sono differenti: è proprio nella potenziale offensività, in ragione dei mezzi coinvolti (aeromobili, convogli ferroviari e navi) per loro natura capaci di accogliere un elevato numero di persone e di dimensioni notevoli, dei casi elencati nell'art. 449 comma 2 cod. pen., che deve individuarsi l'elemento differenziale tale da giustificare il trattamento sanzionatorio più grave. 3. Il quarto motivo con cui si censura la mancata assunzione di prove decisive è manifestamente infondato. La Corte di legittimità ha chiarito che deve ritenersi " decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante ( ex plurimis Sez. 3 n. 9878 del 21/01/2020, R, Rv. 278670). Le prove di cui il ricorrente lamenta la mancata assunzione, ovvero quelle volte a ricostruire le scelte urbanistiche effettuate nella zona, a sindacare la ragionevolezza della regolazione del traffico da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonché ad accertare se il mezzo coinvolto, ancorchè registrato come VDS Ordinario, avesse in realtà le dotazioni di quello Avanzato, se raffrontate con il percorso argomentativo dei giudici di merito non possono essere ritenute né rilevanti, né decisive. La Corte, come già supra indicato, ha diffusamente argomentato sia in ordine al fatto che la regola cautelare violata, ovvero quella di non sorvolare a quella quota il centro abitato, era volta proprio alla salvaguardia delle costruzioni, indipendentemente dalla loro regolarità urbanistica, sia in ordine alla ragionevolezza della regolamentazione del traffico stabilita da [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine alla irrilevanza delle dotazioni specifiche del velivolo coinvolto nell'incidente, essendo pacifico che lo stesso aveva caratteristiche strutturali che non gli consentivano di volare in quello spazio. 4. Il quinto motivo, con cui si chiede la mitigazione ulteriore della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è inammissibile. Il ricorrente, da un lato, si limita a chiedere alla Corte di Cassazione di intervenire in ordine al trattamento sanzionatorio, senza individuare specifici vizi della sentenza impugnata al riguardo, dall'altro, chiede il riconoscimento di circostanze, già ravvisate sia in primo sia in secondo grado: essendo il più grave delitto di cui all'art. 449, comma 2, cod. pen., secondo il prevalente orientamento della Corte di legittimità cui il collegio aderisce, titolo autonomo di reato e non già circostanza aggravante rispetto al delitto previsto dall'art. 449 comma 1 cod. pen.( Sez. 4, n. 26239 del 19/03/2013, Gharby, Rv. 255698; Sez. 4 n. 8501 del 27/3/1984, Bergamasco, Rv 166C74; Sez. 1 n. 6274 del 18/3/1982, Castellani, Rv 154362), i giudici hanno ope-ato la diminuzione di pena ex art. 62 bis cod. pen. sulla pena base stabilità. In ogni caso i giudici hanno motivato in ordine alla individuazione della pena base e della quantificazione dell'aumento in continuazione, richiamando la gravità della colpa e l'assenza di qualsivoglia ristoro nei confronti della parte civile. Si tratta di motivazione che, in quanto esaustiva nel richiamare alcuni degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. e in quanto aderente alla risultanze in atti e non illogica, non si presta a censure.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
Sentenza Cassazione n. 34595/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris