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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40799/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Kate TASSONE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativamente al terzo motivo di ricorso. letta la memoria, e dato atto della allegazione documentale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi di ricorso e, associandosi alle conclusioni del P.G., conclude per l'accoglimento.

I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare di Livorno - cha, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato a lui ascritto, per avere detenuto ai fini di spendita, sei banconote da 100 euro palesemente false.

Due gli episodi contestati, verificatisi in data 2 e 11 luglio 2013: nel primo caso, il ricorrente aveva ricaricato una carta postpay consegnando al commerciante cinque banconote da 100 euro; nel secondo, con la banconota da 100 euro, era stata pagata una consumazione al bar.

Tutte le banconote risultavano connotate dal medesimo numero seriale. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del rispettivo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, denuncia violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base di un corredo indiziario costituito da un solo indizio per ciascuno dei due fatti contestati, e pertanto, privo dei requisiti di cui all'art. 192 co. 3 cod. proc. pen..

Si sostiene che il ragionamento della Corte di appello si fonda su un sillogismo abduttivo insufficiente a reggere, sul piano logico - anche per le contraddittorie valutazioni operate dalla Corte di appello in merito alle dichiarazioni del denunciante persona offesa Bettini - l'affermazione di responsabilità a carico del ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen. laddove la Corte di appello ha fondato la decisione su una inammissibile c.d. praesemptio de praesumpto.

2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 495 co. 2 cod. proc. pen., per mancata assunzione di una prova decisiva.

Ci si riferisce alla mancata verifica della provenienza delle banconote versate per ricaricare una postpay ( primo episodio) dallo sportello bancomat da cui, il giorno precedente al fatto, l'imputato aveva prelevato esattamente 500 euro da inviare alla moglie a Napoli, come da ricevuta già allegata in atti.

Detto accertamento avrebbe dimostrato la assenza di colpevolezza del ricorrente, per avere agito in buona fede.

2.4. Con il quarto motivo, la Difesa ricorrente deduce inosservanza del 'art. 168 cod. pen. in relazione all'art. 597 co. 3 od. proc. pen., laddove ha revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta dal primo giudice, in assenza di gravarne sul punto, e, quindi, in violazione del divieto di reformatio in pejus.

3. La difesa ha presentato memoria di replica e integrato la allegazione documentale del ricorso, omessa dalla cancelleria del giudice a quo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibilmente proposto. 1.1 primi due motivi tendono ad una alternativa ricostruzione in fatto, laddove la Corte di appello, e prima il Tribunale, hanno scrutinato adeguatamente le prove.

Invero, nella sentenza impugnata si fa riferimento, quanto al primo episodio, a una pluralità di elementi, costituiti dalle dichiarazioni, ritenute pienamente attendibilità, del denunciante Bettini, dal riscontro proveniente dalle immagini della videocamera di sorveglianza, dall'importo della ricarica e dalla titolarità della carta Postepay, intestata all'imputato e rinvenuta in suo possesso.

Allo stesso modo, con riferimento al secondo episodio, la Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni del titolare dell'esercizio commerciale, quanto alla condotta antecedente e successiva alla spendita della monte da 100 euro.

Si tratta, dunque, di una pluralità di elementi - il che scongiura la denunciata violazione delle regole che presidiano la valutazione della prova - che, unitamente al riscontrato medesimo modus operandi, sono stati ragionevolmente ritenuti dalla Corte di appello connotati da concordanza, precisione e gravità, in quanto tutti univocamente convergenti a carico dell'imputato, a fronte di argomentazioni difensive che risultano prive di decisivo pregio. 2.E, invero, l'accertamento invocato dalla Difesa, con il terzo motivo - finalizzato alla acquisizione della documentazione comprovante la buona fede del ricorrente, in correlazione al prelievo dallo sportello bancomat di un importo esattamente corrispondente a quello versato per ricaricare la postapay - non si presenta decisivo, dal momento che, oltre a potere essere stato preordinato per allontanare i sospetti da sé, come sottolineato nella sentenza impugnata, v'è da rilevare che, anche ad assecondare la prospettazione difensiva, essa non proverebbe che le banconote utilizzate per pagare il tabaccaio siano le stesse erogate dal bancomat, il quale, per inciso, come è notorio, non eroga banconote da 100 euro. 3.In realtà, la affermazione di responsabilità si fonda su un solido quadro indiziario, congruamente valutato dai giudici di merito, in una situazione di c.d. doppia conforme, con cui il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla a-specificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour).

A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez.

VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., sez.

VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274).

Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. 4.Manifestamente infondato il quarto motivo, dal momento che, se è pur vero che, nel corpo motivazionale, la sentenza afferma che non è possibile concedere la sospensione condizionale della pena che, invece, era stata riconosciuta dal primo giudice, tuttavia, all'evidenza, la sentenza impugnata, che contiene una statuizione di piena conferma di quella di primo grado, non presenta nella parte dispositiva la revoca lamentata dalla Difesa, che, dunque, deve ritenersi pacificamente insussistente: anche la sospensione condizionale della pena, disposta dal primo giudice, risulta, cioè, confermata dalla sentenza impugnata. 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Kate TASSONE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativamente al terzo motivo di ricorso. letta la memoria, e dato atto della allegazione documentale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi di ricorso e, associandosi alle conclusioni del P.G., conclude per l'accoglimento. I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare di Livorno - cha, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato a lui ascritto, per avere detenuto ai fini di spendita, sei banconote da 100 euro palesemente false. Due gli episodi contestati, verificatisi in data 2 e 11 luglio 2013: nel primo caso, il ricorrente aveva ricaricato una carta postpay consegnando al commerciante cinque banconote da 100 euro; nel secondo, con la banconota da 100 euro, era stata pagata una consumazione al bar. Tutte le banconote risultavano connotate dal medesimo numero seriale. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del rispettivo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, denuncia violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base di un corredo indiziario costituito da un solo indizio per ciascuno dei due fatti contestati, e pertanto, privo dei requisiti di cui all'art. 192 co. 3 cod. proc. pen.. Si sostiene che il ragionamento della Corte di appello si fonda su un sillogismo abduttivo insufficiente a reggere, sul piano logico - anche per le contraddittorie valutazioni operate dalla Corte di appello in merito alle dichiarazioni del denunciante persona offesa Bettini - l'affermazione di responsabilità a carico del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen. laddove la Corte di appello ha fondato la decisione su una inammissibile c.d. praesemptio de praesumpto. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 495 co. 2 cod. proc. pen., per mancata assunzione di una prova decisiva. Ci si riferisce alla mancata verifica della provenienza delle banconote versate per ricaricare una postpay ( primo episodio) dallo sportello bancomat da cui, il giorno precedente al fatto, l'imputato aveva prelevato esattamente 500 euro da inviare alla moglie a Napoli, come da ricevuta già allegata in atti. Detto accertamento avrebbe dimostrato la assenza di colpevolezza del ricorrente, per avere agito in buona fede. 2.4. Con il quarto motivo, la Difesa ricorrente deduce inosservanza del 'art. 168 cod. pen. in relazione all'art. 597 co. 3 od. proc. pen., laddove ha revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta dal primo giudice, in assenza di gravarne sul punto, e, quindi, in violazione del divieto di reformatio in pejus. 3. La difesa ha presentato memoria di replica e integrato la allegazione documentale del ricorso, omessa dalla cancelleria del giudice a quo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibilmente proposto. 1.1 primi due motivi tendono ad una alternativa ricostruzione in fatto, laddove la Corte di appello, e prima il Tribunale, hanno scrutinato adeguatamente le prove. Invero, nella sentenza impugnata si fa riferimento, quanto al primo episodio, a una pluralità di elementi, costituiti dalle dichiarazioni, ritenute pienamente attendibilità, del denunciante Bettini, dal riscontro proveniente dalle immagini della videocamera di sorveglianza, dall'importo della ricarica e dalla titolarità della carta Postepay, intestata all'imputato e rinvenuta in suo possesso. Allo stesso modo, con riferimento al secondo episodio, la Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni del titolare dell'esercizio commerciale, quanto alla condotta antecedente e successiva alla spendita della monte da 100 euro. Si tratta, dunque, di una pluralità di elementi - il che scongiura la denunciata violazione delle regole che presidiano la valutazione della prova - che, unitamente al riscontrato medesimo modus operandi, sono stati ragionevolmente ritenuti dalla Corte di appello connotati da concordanza, precisione e gravità, in quanto tutti univocamente convergenti a carico dell'imputato, a fronte di argomentazioni difensive che risultano prive di decisivo pregio. 2.E, invero, l'accertamento invocato dalla Difesa, con il terzo motivo - finalizzato alla acquisizione della documentazione comprovante la buona fede del ricorrente, in correlazione al prelievo dallo sportello bancomat di un importo esattamente corrispondente a quello versato per ricaricare la postapay - non si presenta decisivo, dal momento che, oltre a potere essere stato preordinato per allontanare i sospetti da sé, come sottolineato nella sentenza impugnata, v'è da rilevare che, anche ad assecondare la prospettazione difensiva, essa non proverebbe che le banconote utilizzate per pagare il tabaccaio siano le stesse erogate dal bancomat, il quale, per inciso, come è notorio, non eroga banconote da 100 euro. 3.In realtà, la affermazione di responsabilità si fonda su un solido quadro indiziario, congruamente valutato dai giudici di merito, in una situazione di c.d. doppia conforme, con cui il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla a-specificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour). A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274). Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. 4.Manifestamente infondato il quarto motivo, dal momento che, se è pur vero che, nel corpo motivazionale, la sentenza afferma che non è possibile concedere la sospensione condizionale della pena che, invece, era stata riconosciuta dal primo giudice, tuttavia, all'evidenza, la sentenza impugnata, che contiene una statuizione di piena conferma di quella di primo grado, non presenta nella parte dispositiva la revoca lamentata dalla Difesa, che, dunque, deve ritenersi pacificamente insussistente: anche la sospensione condizionale della pena, disposta dal primo giudice, risulta, cioè, confermata dalla sentenza impugnata. 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cass
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