CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 23849/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20009-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 761 /1 3 / 19 della [OSCURATO:PERSONA] (SEZ. [OSCURATO:PERSONA]), depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla CTP di Ragusa il silenzio- rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate sulla sua istanza di rimborso delle imposte versate nel triennio 1990/1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002; il giudice di prime cure accolse il ricorso, affermando il diritto del contribuente al rimborso della somma di € 8.520,45; interpose appello l’Agenzia delle Entrate, deducendo l’omessa pronuncia del primo giudice circa l’eccezione di inapplicabilità dell’art. 9, comma 17, citato, nei confronti dei sostituiti d’imposta, nonché l’intempestività dell’istanza di rimborso, alla stregua dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1997; avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; considerato che: con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014 (come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, conv. dalla l. n. 123/2017), con riguardo all’esclusione , da parte della CTR , dell’applicabilità della falcidia del 50% (prevista da detta disposizione) ai rimborsi ancora sub judice al momento della relativa entrata in vigore; con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione degli artt. 111Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione che, da un lato, rimette l’applicazione della decurtazione suddetta alla sede esecutiva , e dall’altro espressamente la esclude, riconosce il diritto al rimborso al 90%;all’esame dei motivi di ricorso si deve premettere una breve ricostruzione della fattispecie, alla luce degli orientamenti recentemente consolidatisinella giurisprudenza di questa Sezione; secondo (tra le altre) Cass., 21/02/2020, n. 4570, “ la norma sopravvenuta di cui all'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza. Tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso”; Cass., 14/10/2021, n. 28108, ha affermato che “i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall'amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito dell'instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata”; la decurtazione della somma oggetto di rimborso, in applicazione dello ius superveniens introdotto dal citato art. 16 - octies , è, dunque, rimessa alla fase esecutiva( si vedano, ex multis , Cass., 08/05/2023, n. 12110 e n. 12126 e Cass., 13/02/2023, n. 4420, alle quali si rimanda anche per ulteriori richiami giurisprudenziali); sarà, dunque, eventualmente il giudice dell’ottemperanza a verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti per la concreta erogazione del rimborso, sulla scorta dell’insegnamento giurisprudenziale per cui “il giudizio di ottemperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, a differenza del giudizio esecutivo civile, ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, anche se non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, di chiarirne il reale significato nonché di verificarne la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività; ne deriva che, sul versante del diritto interno, nulla osta alla verifica, in sede di ottemperanza, circa la compatibilità del "dictum" contenuto nella sentenza passata in giudicato con una Decisione della Commissione UE.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente i giudici non avessero dato seguito al giudizio di ottemperanza, riguardante il diritto della contribuente al rimborso delle imposte in ragione delle agevolazioni fiscali riconducibili al sisma Sicilia 1990, in quanto incompatibile con la pronuncia della Commissione UE che, in data 17 ottobre 2012, aveva ingiunto la sospensione di tali aiuti fino alla decisione finale del 14 agosto 2015 che aveva disposto l'annullamento di tutti i pagamenti a tale titolo)” (Cass., 26/07/2022, n. 23379, sulla scia di quanto sancito anche dalla Corte cost., nella sentenza 24/04/2022, n. 140, secondo cui “il giudizio di ottemperanza è (..) connotato da «potenzialità sostitutive e intromissive nell’azione amministrativa, non comparabili con i poteri del giudice dell’esecuzione nel processo civile» (sentenza n. 406 del 1998)”, consentendo “l’accesso a tecniche di esecuzione incisive, quali la possibilità d’irrogazione di penalità di mora […] e la nomina di un commissario ad acta che, nella persistente inerzia dell’amministrazione dello Stato, proceda al reperimento materiale delle risorse necessarie al pagamento”);alla luce dei superiori rilievi, il ricorso dev’essere rigettato, in quanto preordinato ad anticipare inammissibilmente al giudizio di cognizione una valutazione, come detto, riservata alla sede esecutiva; invero, a fronte di un dispositivo corretto (siccome limitantesi a confermare la sentenza di primo grado, con statuizione, dunque, insuscettibile di porre vincoli di sorta al giudice dell’ottemperanza), l’affermazione –contenuta nella parte motiva della pronuncia in questa sede impugnata – secondo cui “il diritto al rimborso va riconosciuto nella misura del 90% così come la sua esecuzione va disposta senza abbattimento del 50%”integra un obiter dictum, inidoneo ad intaccare la ratio decidendi, che si pone nel senso della (corretta) rimessione della valutazione circa la concreta riconoscibilità del rimborsoalla fase esecutiva, con conseguente infondatezza anche del secondo motivo di ricorso; dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso, senza alcuna statuizione in ordine alle spese processuali, essendo rimasto il contribuente intimato; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comm