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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 22243/2023

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one a decreto ingiuntivo; onere proposizione Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26660-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ivi res.tein via C. Battisti, difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al ricorso introduttivo. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con sede in [OSCURATO:PERSONA] 156 in Torino, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -P.I. 10810700152, elett.te dom.ta in viale [OSCURATO:PERSONA] 217 00198 Roma (RM) presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rieti che la rappresenta e difende per procura in atti. - controricorrente - avverso la s entenza della Corte d’Appello di Roma n . 855/2019 del 06/02/2019,Repert. n. 990/2019, del 07/02/2019 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto datato 8/10/15 [OSCURATO:PERSONA] opponeva il decreto ingiuntivo emessodal Tribunale Civile di Rieti n. 309/15 richiesto da [OSCURATO:SOCIETA]. (che agiva quale società incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.di Milano, a sua volta procuratore della Cassa di Risparmio di Rieti) per un credito della Cassa di Risparmio di Rieti verso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e per il quale DomenicoCatini era stato chiamato a risponderne quale garante.

2. [OSCURATO:PERSONA] opponeva dunque il predetto provvedimento monitorio, eccependo l’incompetenza del Tribunale di Rieti e rilevando che il procedimento monitorio era insanabilmente nullo ex art. 83 c.p.c.perché nel ricorso mancava idonea procura del legale rappresentante del preteso creditore S.p.a.[OSCURATO:SOCIETA].

3. Il Tribunale di Rieti decideva la causa con sentenza, ai sensi dell’art. art. 281sexies c.p.c., respingendo l’opposizione per assenza del procedimento di mediazione.

4. Contro tale s entenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], che rilevava l’erronea imputazione dell’onere della proposizione della mediazione a suo carico anziché a quello dell’opposto, con conseguente improcedibilità dell’azione del creditore.

Inoltre,l’appellante ribadiva sempre la nullità ex art.83 c.p.c.del decreto ingiuntivo opposto e del ricorso monitorio, nonché la sua estraneità al presunto debito della [OSCURATO:SOCIETA]che aveva sede a Roma, e per la cui competenza avrebbe dovuto essere radicata la richiesta monitoria ed il relativo giudizio oppositivo innanzi al Tribunale di Roma , con conseguente nullità del predetto decreto anche per tale motivo.

5. Con la sentenza n. 855/2019 del 07/02/2019, qui oggetto di ricorso per cassazione, la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ha ritenuto infondato l’appello così proposto.

La corte del merito ha in primo luogo ricordato che il primo giudice aveva assegnato termine di 15 giorni alle parti per la presentazione della domanda di mediazione, così come prescritto dall’art. 5, primo comma, del d.lgs. n. 28/2010, dichiarando successivamente improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo in mancanza dell’espletamento del predetto incombente; ha osservato che la decisione resa dal Tribunale era conforme ai principi dettati, nella materia in esame, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24629/2015), secondo i quali, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione gravava sulla parte opponente, poiché l’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 doveva essere interpretato in conformità alla sua ratio e dunque al principio d ella ragionevole durata del processo, con la conseguenza che doveva ritenersi l’opponente, il quale aveva interesse ad introdurre tale giudizio, ad essere gravato di tale onere.

2. La sentenza, pubblicata il6.2.2019, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha resistito con controricorso.

Il ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamentavizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio edoggetto di discussione tra le parti, nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.lgs. n. 28 del 2010e violazione dei diritti di difesa dell’opponente. 1.1 Rileva il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe travisatole sue censure in sede di appello in ordine ad una erronea applicazione delle norme della mediazione e sull’onere incombente al creditore, quale attore sostanziale, di promuovere, a pena di improcedibilità della sua azione, la procedura di mediazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconos ciuto - aggiunge il ricorrente -che era erronea la motivazione del primo giudice il quale aveva sostenuto , in modo generico, che l'onere della mediazione fosse a carico dell'opponente e non già della banca opposta, ma ciò nonostante la Corte di merito , pur dando atto del contrasto giurisprudenziale sull'onere della mediazione (come testimoniato dalla rimessione della relativa questione alle Sezioni Unite a seguito dell’ord. n. 18741/2019), aveva risolto sbrigativamente il dubbio interpretativo, separando in due parti il giudizio di opposizione monitoria.

Aveva infatti sostenuto la Corte d’appello che nella prima fase (monitoria) l’onere sarebbe spettato al creditore, mentre nella seconda (opposizione) ad egli opponente (che peraltro sarebbe stato solo un “garante” del debito ), avendo il legislatore “frazionato… il procedimento” per cui sarebbe “ … il soggetto interessato a coltivare l’opposizione ad essere gravato dell’onere di esperire il tentativo di mediazione”. 1.2 Tale interpretazione delle norme sulla mediazione –sottolinea il ricorrente –sarebbe carente ed anche contrastante con quanto affermato nell’ordinanza di rimessione n. 18741/2019.

Si evidenzia da partedel ricorrente che, per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di materia assoggettata alla c.d. mediazione obbligatoria,il legislatore non aveva indicato espressamentechi, fra l’opposto e l'opponente, dovesse ritenersi onerato della proposizione dell’istanza di mediazione e che, i n base al D.Lgs. 4/3/2010, n. 28, art. 5, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in una delle materie indicate dalla norma, tra cui i contratti bancari, sarebbe tenuto a esperire il procedimento di mediazione. 1.3 Osserva sempre il ricorrente che l’eventuale improcedibilità doveva essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienzae che, nel caso di specie, non vi sarebbe stata affatto tale eccezione dell’opposta edil Giudice avrebbe irritualmente disposto la mediazione solo alla quarta udienza , con la conseguente illegittimità del successivo provvedimento dichiarativo dell’improcedibilità (per giunta con l’erronea motivazione censurata anche dalla Corte d’Appello). 1.4 Il motivo è fondato.

Occorre infatti ricordare che sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte a dirimere il contrasto interpretativo sopra ricordato in premessa, affermando espressamente che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”(così, Cass. Sez.

U, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020;Sez. 3, Ordinanza n. 159 del 08/01/2021 ).

2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo con il quale era stata denunciato vizio di “Omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti su atti a base del D.I. opposto; violazione dell’art. 18 Cpc e dell’art. 1956 e art. 1957 C.C.” e del terzo motivo, declinato come vizio di “omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione ex artt. art. 83 e 125 Cpc”, con la riproposizione, cioè, di tutte le questioni non esaminate dai giudici del merito per l’assorbente rilievo della dichiarazione di improcedibilità della proposta opposizione.

3. Il Tribunale diRieti e la Corte di appello di Roma, recependo l'orientamento giurisprudenziale chele Sezioni Unite sopra ricordate non hanno ritenuto di confermare, hanno, dunque,dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione e per l'effetto anchepassaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.

La sentenza impugnata deve esserecassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando l'improcedibilità della domandadi opposizione, nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

In considerazione dei precedenti dubbi interpretativi esistenti in materia(poi superati dall’intervento delle Sezioni Unite), il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese dei tre gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile la domanda di opposizione a decreto ingiuntiv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one a decreto ingiuntivo; onere proposizione Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26660-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ivi res.tein via C. Battisti, difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al ricorso introduttivo. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con sede in [OSCURATO:PERSONA] 156 in Torino, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -P.I. 10810700152, elett.te dom.ta in viale [OSCURATO:PERSONA] 217 00198 Roma (RM) presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rieti che la rappresenta e difende per procura in atti. - controricorrente - avverso la s entenza della Corte d’Appello di Roma n . 855/2019 del 06/02/2019,Repert. n. 990/2019, del 07/02/2019 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto datato 8/10/15 [OSCURATO:PERSONA] opponeva il decreto ingiuntivo emessodal Tribunale Civile di Rieti n. 309/15 richiesto da [OSCURATO:SOCIETA]. (che agiva quale società incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.di Milano, a sua volta procuratore della Cassa di Risparmio di Rieti) per un credito della Cassa di Risparmio di Rieti verso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e per il quale DomenicoCatini era stato chiamato a risponderne quale garante. 2. [OSCURATO:PERSONA] opponeva dunque il predetto provvedimento monitorio, eccependo l’incompetenza del Tribunale di Rieti e rilevando che il procedimento monitorio era insanabilmente nullo ex art. 83 c.p.c.perché nel ricorso mancava idonea procura del legale rappresentante del preteso creditore S.p.a.[OSCURATO:SOCIETA]. 3. Il Tribunale di Rieti decideva la causa con sentenza, ai sensi dell’art. art. 281sexies c.p.c., respingendo l’opposizione per assenza del procedimento di mediazione. 4. Contro tale s entenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], che rilevava l’erronea imputazione dell’onere della proposizione della mediazione a suo carico anziché a quello dell’opposto, con conseguente improcedibilità dell’azione del creditore. Inoltre,l’appellante ribadiva sempre la nullità ex art.83 c.p.c.del decreto ingiuntivo opposto e del ricorso monitorio, nonché la sua estraneità al presunto debito della [OSCURATO:SOCIETA]che aveva sede a Roma, e per la cui competenza avrebbe dovuto essere radicata la richiesta monitoria ed il relativo giudizio oppositivo innanzi al Tribunale di Roma , con conseguente nullità del predetto decreto anche per tale motivo. 5. Con la sentenza n. 855/2019 del 07/02/2019, qui oggetto di ricorso per cassazione, la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ha ritenuto infondato l’appello così proposto. La corte del merito ha in primo luogo ricordato che il primo giudice aveva assegnato termine di 15 giorni alle parti per la presentazione della domanda di mediazione, così come prescritto dall’art. 5, primo comma, del d.lgs. n. 28/2010, dichiarando successivamente improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo in mancanza dell’espletamento del predetto incombente; ha osservato che la decisione resa dal Tribunale era conforme ai principi dettati, nella materia in esame, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24629/2015), secondo i quali, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione gravava sulla parte opponente, poiché l’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 doveva essere interpretato in conformità alla sua ratio e dunque al principio d ella ragionevole durata del processo, con la conseguenza che doveva ritenersi l’opponente, il quale aveva interesse ad introdurre tale giudizio, ad essere gravato di tale onere. 2. La sentenza, pubblicata il6.2.2019, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha resistito con controricorso. Il ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamentavizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio edoggetto di discussione tra le parti, nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.lgs. n. 28 del 2010e violazione dei diritti di difesa dell’opponente. 1.1 Rileva il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe travisatole sue censure in sede di appello in ordine ad una erronea applicazione delle norme della mediazione e sull’onere incombente al creditore, quale attore sostanziale, di promuovere, a pena di improcedibilità della sua azione, la procedura di mediazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconos ciuto - aggiunge il ricorrente -che era erronea la motivazione del primo giudice il quale aveva sostenuto , in modo generico, che l'onere della mediazione fosse a carico dell'opponente e non già della banca opposta, ma ciò nonostante la Corte di merito , pur dando atto del contrasto giurisprudenziale sull'onere della mediazione (come testimoniato dalla rimessione della relativa questione alle Sezioni Unite a seguito dell’ord. n. 18741/2019), aveva risolto sbrigativamente il dubbio interpretativo, separando in due parti il giudizio di opposizione monitoria. Aveva infatti sostenuto la Corte d’appello che nella prima fase (monitoria) l’onere sarebbe spettato al creditore, mentre nella seconda (opposizione) ad egli opponente (che peraltro sarebbe stato solo un “garante” del debito ), avendo il legislatore “frazionato… il procedimento” per cui sarebbe “ … il soggetto interessato a coltivare l’opposizione ad essere gravato dell’onere di esperire il tentativo di mediazione”. 1.2 Tale interpretazione delle norme sulla mediazione –sottolinea il ricorrente –sarebbe carente ed anche contrastante con quanto affermato nell’ordinanza di rimessione n. 18741/2019. Si evidenzia da partedel ricorrente che, per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di materia assoggettata alla c.d. mediazione obbligatoria,il legislatore non aveva indicato espressamentechi, fra l’opposto e l'opponente, dovesse ritenersi onerato della proposizione dell’istanza di mediazione e che, i n base al D.Lgs. 4/3/2010, n. 28, art. 5, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in una delle materie indicate dalla norma, tra cui i contratti bancari, sarebbe tenuto a esperire il procedimento di mediazione. 1.3 Osserva sempre il ricorrente che l’eventuale improcedibilità doveva essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienzae che, nel caso di specie, non vi sarebbe stata affatto tale eccezione dell’opposta edil Giudice avrebbe irritualmente disposto la mediazione solo alla quarta udienza , con la conseguente illegittimità del successivo provvedimento dichiarativo dell’improcedibilità (per giunta con l’erronea motivazione censurata anche dalla Corte d’Appello). 1.4 Il motivo è fondato. Occorre infatti ricordare che sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte a dirimere il contrasto interpretativo sopra ricordato in premessa, affermando espressamente che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”(così, Cass. Sez. U, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020;Sez. 3, Ordinanza n. 159 del 08/01/2021 ). 2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo con il quale era stata denunciato vizio di “Omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti su atti a base del D.I. opposto; violazione dell’art. 18 Cpc e dell’art. 1956 e art. 1957 C.C.” e del terzo motivo, declinato come vizio di “omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione ex artt. art. 83 e 125 Cpc”, con la riproposizione, cioè, di tutte le questioni non esaminate dai giudici del merito per l’assorbente rilievo della dichiarazione di improcedibilità della proposta opposizione. 3. Il Tribunale diRieti e la Corte di appello di Roma, recependo l'orientamento giurisprudenziale chele Sezioni Unite sopra ricordate non hanno ritenuto di confermare, hanno, dunque,dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione e per l'effetto anchepassaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. La sentenza impugnata deve esserecassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando l'improcedibilità della domandadi opposizione, nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In considerazione dei precedenti dubbi interpretativi esistenti in materia(poi superati dall’intervento delle Sezioni Unite), il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese dei tre gradi di giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile la domanda di opposizione a decreto ingiuntiv
Decreto Cassazione n. 22243/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris