Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17835/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione avversol’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettatol’istanza di affidamento in prova al servizio sociale;rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto a firma del suodifensore di fiducia, avv.

D’Acunto, munito di procura speciale, posto che la rinuncia è attopersonalissimo e, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede lamanifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o permezzo di procuratore speciale (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv.266245- 01; ragionando a contrario, si veda Sez. 2, n. 5978 del 05/12/2014, dep. 2015,Preiti, Rv. 262276-01);ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento,nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causad'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione avversol’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettatol’istanza di affidamento in prova al servizio sociale;rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto a firma del suodifensore di fiducia, avv. D’Acunto, munito di procura speciale, posto che la rinuncia è attopersonalissimo e, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede lamanifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o permezzo di procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv.266245- 01; ragionando a contrario, si veda Sez. 2, n. 5978 del 05/12/2014, dep. 2015,Preiti, Rv. 262276-01);ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento,nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causad'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17835/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris