CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 ottobre 2021
Cassazione n. 26230/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 dal Tribunale di Agrigentovisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza divenuta irrevocabile in data 22/10/2021, la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] confermava le statuizioni di condanna, e conseguente confisca dellearee, degli impianti e dei veicoli in sequestro, emesse dal Tribunale di Agrigentocon sentenza del 21/05/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]’ SCAPPUZZO [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]’ SCAPPUZZO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]’ SCAPPUZZO [OSCURATO:PERSONA] in relazione al concorsonei reati di cui agli artt. 256, 260, 279 d.lgs. n. 15 dl 2006 e 6 d.l. n. 172 del 2008.Con ordinanza del 03/10/2024, il Tribunale di Agrigento, adito quale giudicedell’esecuzione dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione deibeni confiscati (giudizio in cui erano costituiti, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA]’ SCAPPUZZOColomba, [OSCURATO:PERSONA]’ SCAPPUZZO [OSCURATO:PERSONA] quali terze interessate), individuava, all’esitoe in accoglimento delle conclusioni della perizia espletata, le aree da sottoporre aconfisca (che il giudice della cognizione aveva disposto genericamente). Inparticolare, il Tribunale individuava le particelle catastali da confiscareintegralmente e quelle oggetto di parziale confisca, disponendo la restituzione aiterzi estranei dal reato delle eventuali parti di terreno di cui fossero titolari.Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento venivadichiarato inammissibile per tardività, quanto alle terze interessate [OSCURATO:PERSONA]’SCAPPUZZO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quanto a [OSCURATO:PERSONA]’ SCAPPUZZO [OSCURATO:PERSONA], il ricorsoveniva qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., etrasmesso al Tribunale di Agrigento per l’ulteriore corso (cfr. Sez. 3, n. 20899 del20/03/2025).2. Con il provvedimento oggi impugnato, depositato in data 11/04/2026all’esito dell’udienza camerale svoltasi in data 24/09/2025, il Tribunale diAgrigento ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA]’ SCAPPUZZO [OSCURATO:PERSONA], dopo averpreliminarmente disatteso la richiesta di integrazione del contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]’ SCAPPUZZO [OSCURATO:PERSONA], alla luce della declaratoria diinammissibilità del suo ricorso.Nel merito, il Tribunale ha osservato che per determinare l’ambito dellaconfisca doveva aversi riguardo al momento del sequestro, anche dal punto divista soggettivo, in quanto era stata disposta la confisca di quanto in sequestrosenza alcuna esclusione, oggettiva o soggettiva. Ciò rendeva irrilevante, ad avvisodel Tribunale, il decesso di [OSCURATO:PERSONA]’ SCAPPUZZO [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data22/02/2024 e quindi dopo che la sentenza di condanna nei suoi confronti eradivenuta definitiva, con conseguente infondatezza della pretesa dei suoi eredi, tracui l’opponente [OSCURATO:PERSONA]’ SCAPPUZZO [OSCURATO:PERSONA]. A tale ultimo riguardo, il Tribunale haosservato che i beni confiscati al padre non potevano far parte del compendioereditario, in quanto l’effetto ablativo si era perfezionato in data anteriore aldecesso; del resto, proprio per questa ragione, il procedimento di determinazionedei beni confiscati aveva natura meramente ricognitiva, e non costitutiva.Infine, quanto alle parti di terreno e alle particelle insuscettibili di confisca, inquanto appartenenti sin dal sequestro a terzi estranei al reato, il Tribunale haevidenziato la necessità di sottoporre le relative questioni al competente giudicecivile, in quanto il trasferimento del bene confiscato al patrimonio dello Stato,conseguente alla definitività della confisca, aveva determinato il venir meno dellagiurisdizione del giudice penale.3. Avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]’ SCAPPUZZOPaolo, a mezzo del proprio difensore, deducendo:3.1. Violazione di legge con riferimento all’adozione del provvedimentoimpugnato senza alcun effettivo espletamento del contraddittorio tra le parti. Sideduce che, all’udienza del 24/09/2025, le parti non avevano concluso né espostole proprie posizioni, sia perchè il Collegio non aveva avuto la disponibilità delfascicolo se non la mattina stessa dell’udienza, sia per la necessità di dirimere laquestione dell’eventuale astensione di due componenti del Collegio (che avevanoemesso l’originaria ordinanza oggetto di opposizione). Si rappresenta quindi lasorpresa con cui il difensore aveva accolto la decisione del Tribunale, emessa senzaalcuna discussione perché il procedimento si era arrestato alla preliminarecostituzione del Collegio decidente.3.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata ricostituzione delcontraddittorio in conseguenza del decesso, medio tempore, di [OSCURATO:PERSONA]’SCAPPUZZO [OSCURATO:PERSONA], pur tempestivamente segnalato (anche dal perito) nelcorso dell’incidente di esecuzione. Si deduce che tale integrazione avrebbe dovutoriguardare lo stesso ricorrente (che tra l’altro non aveva partecipato alle operazioniperitali svolte nella prima fase dell’incidente), l’altra figlia [OSCURATO:PERSONA] (che era rimastadel tutto estranea a quella prima fase, circostanza che rendeva poco chiaro ilmotivo della declaratoria di inammissibilità del suo ricorso per cassazione) eSCIRE’ SCAPPUZZO [OSCURATO:PERSONA], con conseguente nullità assoluta della decisione peril rango costituzionale delle disposizioni volte a salvaguardare il contraddittorio trale parti.3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al contenutodella decisione. Si evidenzia che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto cheSCIRE’ SCAPPUZZO [OSCURATO:PERSONA] avesse inteso disporre iure hereditario dei beni giàoggetto di sequestro e confisca, avendo egli solo evidenziato che il giudicedell’esecuzione aveva disposto la confisca, totale o parziale, di particelle di terreniappartenenti a soggetti estranei al reato (come dettagliatamente specificato inricorso sia quanto a [OSCURATO:PERSONA]’ SCAPPUZZO [OSCURATO:PERSONA], che dopo il decesso di Giuseppeaveva visto aumentare le proprie quote di proprietà, sia quanto ai figli [OSCURATO:PERSONA] eLetizia quali eredi). Si aggiunge che tali circostanze erano state rappresentate alperito da [OSCURATO:PERSONA]’ SCAPPUZZO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed erano state integralmenteconfermate nell’elaborato peritale. In tale contesto, risultava illogico ilprovvedimento del Tribunale che confiscava per intero particelle almeno in parteappartenenti a soggetti estranei al reato: e ciò nonostante la prima ordinanzaavesse espressamente evidenziato, in motivazione, la necessità di tener conto siadel “riallineamento” dei dati catastali conseguente all’intervenuto decesso, siadella titolarità ab origine in capo a terzi estranei al reato, in favore dei quali sisarebbe dovuto disporre la restituzione. In sostanza, anziché disporre la confisca“per intero” (incorrendo tra l’altro nell’errore di individuare nel sequestro ilmomento rilevante), il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto della controversiada far dirimere al giudice civile ai sensi del combinato disposto degli artt. 676 e263, comma 3, cod. proc. pen. (si richiamano, al riguardo, alcune sentenze giàemesse in sede civile e trasmesse all’Agenzia che aveva attivato l’incidente diesecuzione).3.4. Violazione di legge con riferimento all’esatto ambito della confisca. Sievidenzia, per tuziorismo, che l’interpretazione del provvedimento non potevaessere nel senso di restituire ai proprietari le sole particelle oggetto di confiscaparziale, dal momento che i condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano titolari di alcunaparticella, mentre il defunto [OSCURATO:PERSONA] lo era stato in minima parte, per quote diun terzo o un sesto.3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecitauna declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il carattere reiterativo edCONSIDERATO IN DIRITTO1. Assume rilievo preliminare ed assorbente, ad avviso del Collegio, lamancata illustrazione di uno specifico ed attuale interesse, in capo all’odiernoricorrente, alla proposizione dell’odierno ricorso.2. L’esame degli atti e dello stesso ricorso consentono di ritenere pacifico edincontroverso: che [OSCURATO:PERSONA]’ SCAPPUZZO [OSCURATO:PERSONA] è stato irrevocabilmentecondannato, per i reati ambientali sopra specificati, unitamente al padre [OSCURATO:PERSONA]’SCAPPUZZO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]’ SCAPPUZZO [OSCURATO:PERSONA]; che l’odierno ricorrente nonera proprietario, al momento della irrevocabilità della condanna, di alcuna dellearee in sequestro, sottoposte a confisca dal giudice della cognizione; che la misuraablativa in questione ha natura obbligatoria, salvo che si tratti di beni appartenentia persone estranee al reato.Deve quindi escludersi, per un verso, che [OSCURATO:PERSONA]’ SCAPPUZZO [OSCURATO:PERSONA] abbiaagito per la tutela di beni di sua proprietà al momento della irrevocabilità dellaconfisca (interesse in astratto ipotizzabile qualora l’intervento ablativo avesseriguardato aree, di proprietà del ricorrente, del tutto estranee alla commissionedel reato). Altrettanto evidente, per altro verso, è il fatto che un interesse ad agirein capo all’odierno ricorrente non può essere individuato nell’intento di sosteneree salvaguardare la posizione e i diritti dominicali di altri soggetti, ipoteticamentelesi dalla individuazione, con l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione emessaall’esito della perizia, dei beni concretamente oggetto della confisca.A non diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle areeappartenute al coimputato (e padre del ricorrente) [OSCURATO:PERSONA]’ SCAPPUZZO [OSCURATO:PERSONA],deceduto nel corso delle operazioni peritali qui appena ricordate.Va invero osservato, al riguardo, che ogni questione relativa alla mancataintegrazione del contraddittorio in relazione agli eredi (tra i quali il figlio [OSCURATO:PERSONA])appare priva di concreta rilevanza, ove si consideri, da un lato, che i terreniconfiscati a [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero mai potuto essere restituiti a quest’ultimo (sefosse rimasto in vita), trattandosi di persona “non estranea al reato”. D’altro lato,una preclusione del tutto analoga deve ritenersi sussistente nei confronti del figlioPaolo, anch’egli condannato irrevocabilmente per i reati-presupposto della confiscaobbligatoria. Né l’odierno ricorrente ha in alcun modo prospettato che la confiscaabbia colpito aree o beni inconferenti rispetto a detti reati.3. Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo l’esame delle ulterioridoglianze, ed impongono una declaratoria di inammissibilità dell’odierno ricorso,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso il 30 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]