CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 33394/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettelr—iti-R$ le conclusioni del PG -7t2N,-,-szs---- (zz\rj•-c à,e_c__\\- \;:. \Ki.\ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Perugia, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza proposta dal Procuratore generale presso la stessa Corte di appello, revocava nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], per precedente giudicato parziale, la sentenza dalla Corte di appello di Perugia in data 7 dicembre 2021, irrevocabile il 21 aprile 2022, limitatamente alla condanna per il reato di furto aggravato commesso ai danni del supermercato Pam di Arezzo 1'11 ottobre 2017, contestato al capo d). Per l'effetto rideterminava la pena complessiva inflitta a Rupa in anni uno, mesi quattro, giorni quattordici di reclusione ed euro 766,00 di multa. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], per chiedere l'annullamento dell'ordinanza sopra indicata per violazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. Il fatto di furto aggravato in danno del supermercato Pam avvenuto l'11 ottobre 2017 per cui è intervenuta sentenza del Tribunale di Arezzo in data 13 ottobre 2017, irrevocabile il 21 aprile 2021, è stato altresì giudicato, unitamente ad altri reati, con la sentenza della Corte di appello di Perugia del 7 dicembre 2021, irrevocabile il 21 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione pur reputando la sussistenza del precedente giudicato ha, tuttavia, revocato parzialmente la condanna della Corte di appello di Perugia, meno grave e divenuta irrevocabile per ultima, laddove invece avrebbe dovuto revocare la sentenza del Tribunale di Arezzo, relativa al reato in concreto da considerarsi più grave, in ossequio al principio del favor rei. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 28 marzo 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. Ai sensi dell'art. 669, comma 1, cod. proc. pen., se più sentenze divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice deve procedere alla revoca della decisione con cui è stata inflitta la condanna più grave, con conferma della esecuzione della sentenza contenente la condanna meno grave.Lì dove manchi un'espressa indicazione del richiedente (in presenza di pene diverse), il giudice della esecuzione è tenuto a identificare la decisione da revocare, in stretto rapporto ai criteri indicati in modo analitico dal legislatore. Non vi è pertanto alcun margine di discrezionalità in capo al giudice dell'esecuzione, una volta apprezzata la medesimezza del fatto, sia in rapporto all'identificazione della decisione da revocare, sia in punto di successiva rimodulazione del trattamento sanzionatorio. L'art. 669, comma 6, cod. proc. pen. consente, poi, al giudice dell'esecuzione sia di individuare la «medesimezza del fatto» tra le diverse decisioni irrevocabili anche lì dove uno dei fatti siano stati posti in continuazione o concorso formale con altri reati, sia di individuare la quota di pena da escludere (in tal senso, Sez. 1 n. 34048 del 16/5/2014, Marti, Rv. 260540). 3. Ciò posto, la decisione che andava, obbligatoriamente, revocata, in rapporto alla parziale coincidenza dell'oggetto del giudizio, con riferimento al reato di furto, era quella «contenente» la pena più grave. E, tuttavia, dall'ordito motivazionale del provvedimento impugnato non si evince il ragionamento sulla scorta del quale il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto più grave la condanna la sentenza dalla Corte di appello di Perugia in data 7 dicembre 2021, irrevocabile il 21 aprile 2022, limitatamente alla condanna per il reato di furto aggravato contestato al capo d). [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti: i) rilevato che nel procedimento giudicato con la sentenza della Corte di appello di Perugia il Giudice, in relazione ai due furti aggravati contestati al capo d), era stata irrogata la pena di due anni di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, corrispondente al minimo edittale e, quindi, senza che fosse stato effettuato l'aumento ex art. 81 cod. pen. per la continuazione interna; ii) escluso il reato giudicato due volte, cioè furto alla Pam di Arezzo; iii) riparametrato la pena, indicando questa volta nel reato di cui al capo c) quello più grave, per il quale ha ritenuto congrua la pena di due anni di reclusione ed euro 1.000,00 multa (la stessa pena che il Giudice di merito aveva indicato per il capo d); iv) diviso l'aumento ex art. 81 cod. pen. per i quattro reati, complessivamente di un mese di reclusione ed euro 200,00 di multa, escludendo la porzione di sette giorni di reclusione ed euro 50,00 corrispondente al reato di cui al capo d) giudicato con la sentenza del Tribunale di Arezzo. Con tale modus procedendi, tuttavia, il Giudice dell'esecuzione ha trascurato la circostanza che - proprio a causa mancato aumento per la continuazione interna tra i due reati di furto alla Pam contestati al capo d) - non era possibile stabilire a quale dei due reati di furto aggravato contestati al capo d) fosse ricollegabile la pena, irrogata nel minimo edittale, di due anni di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, restando l'altra fattispecie di furto aggravato sostanzialmente priva di sanzione. Tale situazione di totale incertezza - alla stregua degli elementi in atti - non può essere superata dal Collegio, neppure applicando l'invocato principio del favor rei, sicché s'impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, alla Corte di appello di Perugia, per nuovo esame volto a verificare se la condanna meno grave, ai sensi dell'articolo 669, sia quella relativa al reato di furto aggravato in danno della Pam di Arezzo contenuta nella sentenza del Tribunale di Arezzo del 13 ottobre 2017, irrevocabile il 21 Aprile, che ha irrogato la pena di sei mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa, ovvero quella contenuta, a titolo di continuazione, nella sentenza della Corte di appello di Perugia del 7 dicembre 2021, irrevocabile il 21 Aprile 2022. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deci