CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 31409/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a l numer o 2 7542 del ruolo generale dell’anno 2017,proposto da [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo mittente di posta elettronica certificata -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 16, elettivamente si domicilia -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: Fallimento-Decreto di chiusura- Definitività - Ricorso per cassazione Pagina 2di 7 RG n. 27542/17 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma, depositata in data28 settembre 2017, n. 6069/2017; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 6 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che la [OSCURATO:SOCIETA] chiese e ottenne un decreto ingiuntivo di pagamento di una somma corrispondente all’importo della caparra versata da [OSCURATO:PERSONA], dal quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato il credito relativo, a corredo di un contratto preliminare di compravendita stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA], poi risolto, e della penale maturata per effetto della risoluzione.Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA], promittente venditrice, interrotto per l’intervenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA], e proseguito dal curatore, si concluse con l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Il curatore del fallimento ha quindi proposto appello, e la Corte d’appello di Roma, dopo averneaffermato la permanente capacità processuale, perché il decreto di chiusura del fallimento, nelle more intervenuto, non aveva ancora acquisito efficacia esecutiva, ha rigettato il gravame. Il giudice d’appello ha difatti convenuto con quello di primo grado che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse adeguatamente provato l’inesistenza del credito azionato, mediante una controdichiarazione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ne negava la sussistenza, perché il corrispondente debito era stato in realtà prospettato al fine di sottrarre liquidità ai creditori della [OSCURATO:SOCIETA], e consentire la distribuzione del relativo importo alle società che la controllavano, tutte riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e alla sua famiglia.RG n. 27542/17 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questa sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui replica con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], mentre la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], evocata in giudizio nella qualità di cessionaria delle spese di lite, non ha spiegato difese. Motivi della decisione 1.- Infondata è l’eccezione d’improcedibi lità del ricorso, proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] la ricorrente non ha depositato la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, benché la sentenza fosse stata ad essa notificata appunto dalla controricorrente. Anzitutto, la [OSCURATO:SOCIETA] ha allegato al ricorso la relazione di notificazione a mezzo p.e.c. della sentenza, con le ricevute di consegna e accettazione: è quindi esclusa , in applicazione dell’orientamento anche di recente ribadito dalle sezioni unite di questa Corte (con sentenza n. 21349/22), l’ improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., posto che la relata di notificazione, o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezionein caso di notificazionea mezzo p.e.c. , sono comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotte dal controricorrente nel termine previsto dall’art. 370, comma 3, c.p.c. E comunque il ricorso sarebbe stato procedibile, avuto riguardo al tempo decorso tra la pubblicazione della sentenza e la proposizione di esso, che è inferiore a sessanta giorni (la sentenza è stata pubblicata il 28 settembre 2017 e il ricorso è stato notificato il successivo 14 novembre). 2.- Infondata è altresì l’eccezione di acquiescenza proposta dalla controricorrenteche deriverebbe, a suo avviso, dalla condotta processuale della [OSCURATO:SOCIETA], la quale ha dedotto, a fondamento dell’unico motivo di ricorso, col quale prospetta la violazione dell’art. 120 l.fall., in relazione agli artt. 118, 119, comma 4, e 43 della medesima l.fall., la nullità del procedimento e della RG n. 27542/17 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore sentenza per l’omessa interruzione, ma non ha contestato le statuizioni sul merito della pretesa. E ciò perché la mancatainterruzione del proce sso imporrebbe di dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per poter procedere a un nuovo esame del merito (Cass. n. 10912/21) ; il che appunto esclude l’acquiescenza. 3.-Infondata è anche l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, perché la società che l’ha proposto sarebbepriva di capacità processuale. 3.1.- Giova ribadire che , quanto al giudizio di legittimità, l a chiusura del fallimentonon comporta una successione nel processo, bensì il riacquisto della capacità processuale in capo al soggetto già dichiarato fallito (Cass. n. 21729/13; sez. un., n. 12 1 54/21, punto 41), purché il decreto sia divenuto definitivo al momento della notificazione del ricorso per cassazione (Cass. n. 4514/19). E il decreto diviene definitivo, e quindi efficace, qualora sia decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato (art. 119, comma 4, l.fall.). Irrilevante è, invece, che la definitività si produca successivamente alla notificazione del ricorso, in considerazione dell’officiosità del giudizio di legittimità (Cass. n. 25603/18). 4.-Nel caso in esame, la ricorrente riproduce il contenuto del decreto col quale il tribunale fallimentare di Roma, in data 18 settembre 2017, sia pur provvedendo su richiesta di rettifica del decreto di chiusura del fallimento già emesso il precedente 4 settembre, ex art. 118, n. 3, l. fall. , ne ha disposto la revoca e ha provveduto a dichiarare ex novo la chiusura del fallime nto in questione ex art. 118, n. 2, l.fall.È quindi a questo secondo decreto, integralmente sostitutivo, e non semplicemente correttivo di un errore materiale delprimo, che bisogna aver riguardo.RG n. 27542/17 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 4.1.-Al fine di sostenere che il decreto in questione non fosse divenuto definitivo al momento della proposizione del ricorso per cassazione, la controricorrente ha allegato e documentato la presentazione di un reclamo contro di esso, che risulta, tuttavia, notificato il 24 novembre 2017, ossia dopo la notificazione del ricorso per cassazione. L’allegazione è quindi insufficiente a sorreggere l’eccezione: la controricorrente non dimostra che il termine di dieci giorni per il reclamo non fosse inutilmente decorso, per la mancanza di espletamento delle formalità pubblicitarie, al compimento delle quali l’art. 119, comma 3, l.fall., per mezzo del rinvio all’art. 26 l.fall., àncora la decorrenza del dies a quoper proporre reclamo «per ogni altro interessato». Anzi, dalla visura camerale allegata al ricorso emerge che il decreto del 18 settembre, depositato ilgiorno dopo, è stato iscritto nel registro delle imprese il 20 settembre. D’altronde, a seguire la tesi prospettata in controricorso, secondo cui la definitività del decreto sarebbe esclusa dalla proposizione di un reclamo, anche in ipotesi dopo l’inutile decorso del termine stabilito dalla combinazione degli artt. 26 e 119 l.fall., si rischierebbe di procrastinare sine diela definitività, correlandola tra l’altro a eventi incerti sia nell’ansia nel quando . L’eccezione è respinta. 5.- Il ricorso è comunque infondato , là dove si sostiene la nullità della sentenza e del procedimento, perché la Corte d’appello non ha disposto l’interruzione, nonostante la chiusura del fallimento. 5.1.- Il giudice d’appello ha difatti accertato che alla data dell’udienza, ossia al 28settembre 2017, che coincide con quella di pubblicazione della sentenza,il secondo decreto di chiusura non era divenuto definitivo (sia pur ritenendo che il termine per la proposizione del reclamo non fosse neppure iniziato a decorrere). E la mancanza di definitività, si è visto, trova riscontro proprio nella visura camerale allegataal ricorso, in cui si legge dell’iscrizione nel RG n. 27542/17 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore registro delle imprese del provvedimento in questione soltanto in data 20 settembre. 6.- Non può, al riguardo, essere condivisa la prospettazione della ricorrente secondo cui l’interruzione opererebbe automaticamente dal momento del deposito del decreto di chiusura (addirittura, a suo avviso, dall’8 settembre 2017, data di deposito del primo decreto), e soltanto la denuncia fatta dal procuratore della parte colpita dall’evento sarebbe determinante a tal fine. La chiusura del fallimento determina l’interruzione del processo a causa del venir meno della capacità processuale del curatore: sicché il decreto deve necessariamente essere divenuto definitivo, perché è il decreto di chiusura efficace perché definitivo che determina il riacquisto della capacità processuale del debitore tornato in bonis, per effetto del venir meno di quella del curatore. Correttamente, dunque, il giudice d’appello ha escluso di dover dichiarare il processo interrotto. D’altronde, hanno ammonito le sezioni unite di questa Corte, la connotazione pubblicistica della procedura concorsuale implica che l'interruzione ipso iuredel giudizio in cui sia parte un fallimento non possaessere «…arbitrata opportunisticamente o discrezionalmente, ma in modo di fatto casuale, dall'iniziativa di una parte...» (Cass., sez. un., n. 12154/21, cit., punto 36). 6.-Il ricorso è respinto e le spese seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita, posto che quella non costituita è estranea alla materia del contendere. 7.-Sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., peraltro sollecitata dalla controricorrente, sia perché la ricorrente ha seguitato a riferirsi al primo decreto di chiusura, sebbene il secondo, non ancora definitivo al momento della pubblicazione della sentenza in base alla visura camerale che essa stessa ha allegato, lo avesse revocato, sia perché, in base alla stessa prospettazione del ricorso,non si configura interesse a proporlo.RG n. 27542/17 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore Il riacquisto della capacità processuale del fallito, in esito alla chiusura del fallimento, comporta, difatti, che è nei confronti del debitore in bonis che il creditore prosegue, al fine di giungere all’accertamento del credito e alla condanna relativa: l’interruzione invocata in ricorso, che avrebbe riguardato la fase di appello, giunta alla precisazione delle conclusioni, avrebbe propiziato per conseguenza la prosecuzione del giudizio nei confronti dell’attuale ricorrente, la quale non avrebbe potuto dedurre nuovi motivi o nuovi mezzi di prova, né avrebbe potuto far conto sull’inerzia della controparte, giacché l’eventuale omessa riassunzione avrebbe determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo. 7.1.- Emerge, quindi, alternativamente, la consapevolezza dell'inammissibilità dell'impugnazione o, comunque, la mancanza della diligenza necessaria per acquisirla (in termini, Cass. n. 4430/22). 8.- Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese nei confronti della parte costituita, che liquida in euro 22.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 a titolo di esborsi, e al 15% a titolo di spese forfetarie, nonché, ex art. 96, comma 3, c.p.c., dell’ulteriore somma di euro22.000,00. Dà atto della sussi