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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06159/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1992 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta «dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della sussistenza dei presupposti dell'art. 131 bis cod. pen. e alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, in relazione al delitto di cui all'art. 391 ter cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze formulate in appello e comunque del tutto generici, sono manifestamente infondati.

Invero, la Corte di appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., evidenziando che, da un lato, il possesso illecito dell'apparecchio telefonico cellulare era certamente retrodatabile rispetto al suo rinvenimento in possesso dell'imputato e, dall'altro lato, che la condotta di costui risultava oggettivamente grave (risultando tra l'altro dalla sentenza di primo grado che il predetto era detenuto per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.), anche in ragione della condizione di collaboratore di giustizia che da poco aveva assunto e che avrebbe dovuto indurlo a tenere una condotta ispirata a lealtà e correttezza; motivazione certamente non illogica e dunque non sindacabile in questa sede di legittimità.

Considerato che manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso, relativo alla mancata conversione della pena detentiva nella multa.

Invero, a prescindere dalla non condivisile considerazione della Corte territoriale in ordine alla preclusione derivante dalla mancata allegazione da parte del difensore di procura speciale (atteso che l'art. 58 della I.n. 689 del 1981 non richiede tale atto in riferimento alla richiesta in esame), la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di disporre la sostituzione richiesta in ragione dei precedenti penali a carico dell'imputato (precedenti emergenti anche dalla motivazione della sentenza di primo grado nella quale viene dato atto che essi ostano alla concedibilità della sospensione condizionale della pena).

Trattasi di motivazione adeguata - anche a fronte della genericità del motivo di appello sul punto - dal momento che «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1992 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta «dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della sussistenza dei presupposti dell'art. 131 bis cod. pen. e alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, in relazione al delitto di cui all'art. 391 ter cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze formulate in appello e comunque del tutto generici, sono manifestamente infondati. Invero, la Corte di appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., evidenziando che, da un lato, il possesso illecito dell'apparecchio telefonico cellulare era certamente retrodatabile rispetto al suo rinvenimento in possesso dell'imputato e, dall'altro lato, che la condotta di costui risultava oggettivamente grave (risultando tra l'altro dalla sentenza di primo grado che il predetto era detenuto per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.), anche in ragione della condizione di collaboratore di giustizia che da poco aveva assunto e che avrebbe dovuto indurlo a tenere una condotta ispirata a lealtà e correttezza; motivazione certamente non illogica e dunque non sindacabile in questa sede di legittimità. Considerato che manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso, relativo alla mancata conversione della pena detentiva nella multa. Invero, a prescindere dalla non condivisile considerazione della Corte territoriale in ordine alla preclusione derivante dalla mancata allegazione da parte del difensore di procura speciale (atteso che l'art. 58 della I.n. 689 del 1981 non richiede tale atto in riferimento alla richiesta in esame), la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di disporre la sostituzione richiesta in ragione dei precedenti penali a carico dell'imputato (precedenti emergenti anche dalla motivazione della sentenza di primo grado nella quale viene dato atto che essi ostano alla concedibilità della sospensione condizionale della pena). Trattasi di motivazione adeguata - anche a fronte della genericità del motivo di appello sul punto - dal momento che «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle