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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 12562/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14107/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, via Liegi n. 35/b -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elett. domicilia in Roma al viale Liegi n. 58 -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 196/2021 Corte di Appello di L’Aquila, pubblicata il 4 marzo 2021, RG n. 384/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente costituita , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.250,00 per compensi professionali , oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14107/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, via Liegi n. 35/b -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elett. domicilia in Roma al viale Liegi n. 58 -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 196/2021 Corte di Appello di L’Aquila, pubblicata il 4 marzo 2021, RG n. 384/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente costituita , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.250,00 per compensi professionali , oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 12562/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris