CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 36491/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / i / / / OSSERVA Ritenuto ché il primo motivo riguardante la declaratoria di inutilizzabilità delle indagini difensive è genericamente proposto rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla mancata prova - non allegata e inutilmente sollecitata anche in sede di udienza - del precedente invio degli atti difensivi (v. par. 2 della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo sulla affermazione di responsabilità é genericamente proposto rispetto alle individuate espressioni di scherno rivolte agli operanti dal ricorrente, sulla base delle concordanti dichiarazioni testimoniali (v. par. 3 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025