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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 15393/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.664/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1312/2020 depositata il 12/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 1312 del 2020 con cui era stato affermato, nel contraddittorio degli altri soggetti indicati in epigrafe come intimati, che essi ricorrenti erano contitolari -nella sola percentuale che essi ricorrenti ritenevano essere stata illegittimamente determinata-delle somme giacenti su un libretto postale in origine intestato a danti causa comuni alle parti; 2.i ricorrenti, con distinti atti del 6 maggio 2025, hanno rinunciato al ricorso; 3.in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

4. non vi è luogo ad applicazione dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.

Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma, “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (per tutte, Cass.12 novembre 2015, n. n.23175); la Corte dichiara estinto i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.664/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1312/2020 depositata il 12/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 1312 del 2020 con cui era stato affermato, nel contraddittorio degli altri soggetti indicati in epigrafe come intimati, che essi ricorrenti erano contitolari -nella sola percentuale che essi ricorrenti ritenevano essere stata illegittimamente determinata-delle somme giacenti su un libretto postale in origine intestato a danti causa comuni alle parti; 2.i ricorrenti, con distinti atti del 6 maggio 2025, hanno rinunciato al ricorso; 3.in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; 4. non vi è luogo ad applicazione dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma, “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (per tutte, Cass.12 novembre 2015, n. n.23175); la Corte dichiara estinto i
Sentenza Cassazione n. 15393/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris