CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04212/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 13/10021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 81, 314 cod. pen; 319 e 56-319 quater cod. pen , la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, inibendogli, altresì, colloqui e contatti con persone diverse dai conviventi, in sostituzione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico e del servizio cimiteriale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto gravemente indiziato di essersi appropriato, per un importo complessivo di euro 3.380,00 in relazione al reato di cui al capo a), e di euro 1.500,00, in relazione al reato di cui al capo b), di somme corrispostegli in contanti da cittadini assegnatari di loculi cimiteriali, condotte commesse in epoca immediatamente successiva al 26 luglio 2010 e fino al 4 febbraio 2019 e, con riferimento al capo b) in epoca immediatamente successiva al 8 marzo 2012. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore dell'indagato denuncia la manifesta illogicità e vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per la ritenuta sussistenza, nei fatti, del delitto di frode processuale. Rileva che tale reato non è punibile, a mente dell'art. 384 cod. proc. pen. se commesso da persona sottoposta ad indagini e, comunque, che sono illogiche e contraddittorie le argomentazioni con le quali il Tribunale ha disatteso le argomentazioni difensive, tese ad accreditare la tesi della irrilevanza dell'epoca di emissione delle banconote. Osserva, in particolare, che non è accertato il momento di effettiva esazione delle somme da parte degli assegnatari dei loculi, che non corrisponde a quello del sorgere del credito; che il Tribunale ha esaminato, eccedendo dall'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, coperta da preclusione processuale e che ha erroneamente valutato le dichiarazioni rese dal personale dell'ufficio e dal sindaco che avevano riferito sia della presenza delle buste da lungo tempo custodite nella cassaforte sia della disponibilità da parte dell'indagato delle chiavi di accesso alla cassaforte e delle sue "visite", nel corso degli anni, per riporvi e prelevare materiale. Il difensore, inoltre, ha rilevato che altre persone potevano avere avuto accesso alla cassaforte, prelevando le banconote e poi sostituendole di volta in volta, nel periodo in cui il Comune era stato commissariato e. infine, che è stato addebitato all'indagato il sospetto di precostituzione di prove a proprio favore in relazione alla cadenza del procedimento a suo carico avendo, viceversa, nel primo atto in cui aveva partecipato personalmente, riferito della custodia delle somme esatte presso la cassaforte dell'ufficio. Analoghi vizi di motivazione inficiano la ritenuta sussistenza del pericolo di reati dello stesso genere di quelli per i quali si procede, affidati a valutazioni meramente congetturali e non collegati alla specificità di attività processuali che potrebbero essere compromesse da suoi interventi manipolatori. Con il terzo motivo denuncia l'illegittimità dell'ordinanza con riferimento all'addebito, all'indagato, di una condotta processuale che sarebbe ex se non punibile, ai sensi dell'art. 384 cod. pen. e che non potrebbe essere posta a fondamento di una misura cautelare, ostandovi il disposto dell'art. 273, comma2, cod. proc. pen. e dall'art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen. potendo essere applicata all'indagato una pena che rientra nel beneficio della sospensione condizionale. In data 18 gennaio 2021 il difensore, ribadendo la fondatezza dei motivi di ricorsi, ha allegato motivi nuovi nei quali sono integralmente riportate le dichiarazioni rese dai dipendenti comunali [OSCURATO:PERSONA]Annunzio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a comprova del travisamento della prova in cui è incorso il Tribunale nella valutazione delle prove dichiarative. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, affidato a motivi in buona parte generici e manifestamente infondati, deve essere rigettato con applicazione delle statuizioni, in punto di spese e di esecuzione del provvedimento, precisate nel dispositivo. Il Tribunale ha ritenuto sussistente, ai sensi dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., l'aggravamento delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere di quelli per i quali si procede e di inquinamento probatorio e ha disposto la sostituzione della misura interdittiva a carico dell'indagato (esecutiva dall'il. novembre 2020). Il Tribunale ha ritenuto accertato che l'indagato, benché interdetto, aveva avuto accesso agli uffici comunali ed aveva avuto contatti con altri soggetti dell'amministrazione. Si era verificato, infatti, a seguito di un accertamento eseguito presso il Comune e sollecitato dal difensore, che nella cassaforte collocata nell'ufficio del sindaco erano presenti alcune buste, aperte, riferibili alla esazione dei diritti di loculi nelle varie annate e, soprattutto, per quel che qui rileva, che dette buste contenevano numerose banconote emesse in anni diversi e successivi rispetto alle indicazioni delle annate di esazione riportate sulle buste stesse. Secondo il Tribunale tale presenza era funzionale ad asseverare la linea difensiva del Cristini che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 16 novembre 2020, senza che mai il difensore avesse fatto cenno nei pregressi atti difensivi a tale evenienza, aveva sostenuto di avere conservato le somme da lui incassate in eccedenza nella cassaforte dell'ufficio, sicché non poteva ritenersi che se ne fosse appropriato. Come anticipato, il denunciato vizio di motivazione del provvedimento impugnato risulta generico e manifestamente infondato. Il Tribunale, infatti, ha esaminato le prove dichiarative - quelle del sindaco e degli altri dipendenti prodotte anche con i motivi nuovi - e con argomentazioni logiche e lineari ha escluso che le circostanze riferite fossero idonee a comprovare che le somme ivi rinvenute (peraltro esatte in eccedenza, secondo la pacifica ammissione dell'indagato), fossero state presenti nella cassaforte da tempo risalente, secondo la tesi sostenuta dall'indagato stesso. Le conclusioni del Tribunale sono logicamente ineccepibili e fondate sul rilievo che non solo le persone escusse non erano a conoscenza del contenuto specifico della cassaforte, essendosi limitati a riferire delle visite dell'indagato alla cassaforte in cui erano presenti delle buste, alcune delle quali contenenti denaro, ma sul rilievo che la tesi difensiva - la conservazione in ufficio di quanto esatto per errore - era smentita dalla rilevata emissione delle banconote in anni successivi a quelli del pagamento riscosso dagli interessati. Del tutto inverosimile, infine, a giustificazione di tale disallineamento, il Tribunale ha ritenuto la tesi difensiva, secondo la quale le banconote potevano essere state sostituite, nel periodo di connmissariamento del Comune, da chi avesse avuto necessità di effettuare un cambio di banconote.Sulla scorta di tale ricostruzione e delle congruenti valutazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata, non si presta a censure la conclusione del Tribunale che ha ritenuto sussistente, per effetto di un comportamento attivo del Cristini, l'aggravamento delle esigenze cautelari, riguardate sia sotto il profilo del pericolo di reiterazione di condotte analoghe che di inquinamento probatorio: l'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., richiamato nell'ordinanza impugnata, costituisce la norma di riferimento per il caso di aggravamento delle esigenze cautelari, anche non determinato dalla trasgressione delle prescrizioni imposte con altra misura, previsione, questa, che rientra nella distinta fattispecie di cui all'art. 276, cod. proc. pen.. Come ben precisato nell'ordinanza impositiva, tuttavia, non si tratta di addebitare - secondo la fallace ricostruzione della difesa- al Cristini un reato ulteriore (quello di cui all'art. 374 cod. pen.) ma di apprezzare gli elementi di fatto e le condotte del Cristini che rinviano alla precostituzione della tesi difensiva ed alla sua asseverazione in forza di elementi che sono seriamente evocativi sia dell'iniziativa in tal senso della persona sottoposta ad indagini che dell'ausilio ricevuto dal personale del Comune e, soprattutto, dallo stesso sindaco. Il Tribunale non ha valorizzato a carico dell'indagato il mero cui prodest, dal momento che in sede di interrogatorio il Cristini aveva introdotto proprio un elemento in questo senso, ammettendo di avere esatto delle somme in eccedenza e di averle custodite nella cassaforte dell'ufficio, ma, secondo canoni di logica e linearità, ha apprezzato le dichiarazioni acquisite, e, in particolare quella del sindaco che aveva rivendicato, tranne il periodo della gestione commissariale la custodia della chiave, nell'unica chiave di lettura compatibile con la presenza nella cassaforte di banconote emesse in anni successivi a quelli dell'esazione, il chè legittima la conclusione che tali banconote sono state collocate in vista di apprestare aiuto al Cristini nel corso delle indagini a suo carico e in simbiosi con la strategia processuale da questi adombrata prima (nel corso dell'interrogatorio) e sviluppata poi con la richiesta di verificare il contenuto della cassaforte. E', dunque, irrilevante che la condotta del Cristini possa essere non punibile come reato di cui all'art. 374 cod. pen. ovvero che trattandosi di condotta "scriminata" non possa essere addebitata all'indagato, poiché in tema di misure cautelari, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., gli elementi per una valutazione di pericolosità dell'indagato possono trarsi anche soltanto da comportamenti o atti concreti da questi tenuti, pure se non presentano rilievo penale (Sez. 3, n. 36330 del 07/06/2019, Monteleone, Rv. 277613). 2.Sul presupposto della perdurante vigenza, al momento della decisione, di una misura interdittiva preordinata ad evitare la presenza dell'indagato sul luogo di lavoro e i contatti con altri soggetti dell'amministrazione comunale, correttamente il Tribunale ha ritenuto configurabile il pericolo di aggravamento delle esigenze cautelari e ravvisato altresì quello di inquinamento probatorio in forza del strumentalità della condotta accertata ad influenzare il corso delle acquisizioni probatorie nel procedimento a carico del Cristini: anche per tale aspetto il motivo di ricorso è, dunque, infondato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. Così