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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 luglio 2022

Cassazione n. 48912/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ex artt. 494, 110, 624, 625, co. 1, n. 4) e 61, n. 7), c.p., in 1-ubrica ascrittigli ai capi A); B) e C) dell'imputazione, la pena ritenuta di giustizia.

I fatti in contestazione riguardano una serie di furti aggravati commessi dall'imputato, il quale, simulando di essere un commerciante di preziosi, si faceva consegnare dalle vittime oggetti di valore, con la scusa di sottoporli a valutazione, di cui si impossessava', dandosi a repentina fuga, dopo avere distolta l'attenzione delle persone offese.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge in ordine sia alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, recepita sulla base dell'accordo tra le parti, che andavano qualificati in termini di truffa, sia alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in favore del ricorrente di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p.

3. Con requisitoria scritta del 27.7.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017.

Ed invero, il secondo periodo di tale disposizione normativa prevede l'obbligo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 2:3 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su molivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Risulta, dunque, non scrutinabile in questa sede la dedotta violazione del disposto dell'art. 129, c.p.p., che, peraltro, anche prima della riforma intervenuta con la

I. 23 giugno 2017, n. 103, la giurisprudenza di legittimità subordinava alla circostanza che apparisse "ictu oculi", dal testo della sentenza impugnata, la ricorrenza di una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. (cfr. Cass., sez.

III, 01/10/2009, n. 39987) ovvero che venissero precisate le specifiche ragioni per le quali detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata al momento del giudizio (cfr. Cass. sez.

IV, 17/09/2013, n. 41408, rv. 256401).

Circostanze entrambe non sussistenti nel caso in esame, anche in considerazione della genericità dei motivi di ricorso sul punto.

4.1. Inoltre, in tema di patteggiamento,, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino coni immediatezza dalla contestazione (cfr. Cass., Sez. 6, ordinanza n. 3108 del 08/01/2018; rv. 272252) La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, in altri termini, è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, rv. 275971).

Nel caso in esame non ricorrono le anzidette condizioni, non risultando la qualificazione giuridica dei fatti contestati eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, vale a dire tale da integrare evidenti errori di diritto.

Risulta, piuttosto, la qualificazione giuridica su cui insiste il ricorrente non conforme al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica, come nel caso in esame, "invito domino", non essendovi intenzione alcuna da parte delle vittime dei reati in contestazione di spossessarsi degli oggetti preziosi, materialmente consegnati al ricorrente solo per ottenerne una valutazione, mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della "res" si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (cfr. Sez. 5, n. 6412 del 28/10(2014, Rv. 262725; Sez. 4, n. 14609 del 22/02/2017, Rv. 269537; Sez. 5, n. 18655 del 24/02/2017, Rv. 269640; Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, Rv. 275019).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ex artt. 494, 110, 624, 625, co. 1, n. 4) e 61, n. 7), c.p., in 1-ubrica ascrittigli ai capi A); B) e C) dell'imputazione, la pena ritenuta di giustizia. I fatti in contestazione riguardano una serie di furti aggravati commessi dall'imputato, il quale, simulando di essere un commerciante di preziosi, si faceva consegnare dalle vittime oggetti di valore, con la scusa di sottoporli a valutazione, di cui si impossessava', dandosi a repentina fuga, dopo avere distolta l'attenzione delle persone offese. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge in ordine sia alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, recepita sulla base dell'accordo tra le parti, che andavano qualificati in termini di truffa, sia alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in favore del ricorrente di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p. 3. Con requisitoria scritta del 27.7.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017. Ed invero, il secondo periodo di tale disposizione normativa prevede l'obbligo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 2:3 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su molivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Risulta, dunque, non scrutinabile in questa sede la dedotta violazione del disposto dell'art. 129, c.p.p., che, peraltro, anche prima della riforma intervenuta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, la giurisprudenza di legittimità subordinava alla circostanza che apparisse "ictu oculi", dal testo della sentenza impugnata, la ricorrenza di una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. (cfr. Cass., sez. III, 01/10/2009, n. 39987) ovvero che venissero precisate le specifiche ragioni per le quali detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata al momento del giudizio (cfr. Cass. sez. IV, 17/09/2013, n. 41408, rv. 256401). Circostanze entrambe non sussistenti nel caso in esame, anche in considerazione della genericità dei motivi di ricorso sul punto. 4.1. Inoltre, in tema di patteggiamento,, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino coni immediatezza dalla contestazione (cfr. Cass., Sez. 6, ordinanza n. 3108 del 08/01/2018; rv. 272252) La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, in altri termini, è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, rv. 275971). Nel caso in esame non ricorrono le anzidette condizioni, non risultando la qualificazione giuridica dei fatti contestati eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, vale a dire tale da integrare evidenti errori di diritto. Risulta, piuttosto, la qualificazione giuridica su cui insiste il ricorrente non conforme al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica, come nel caso in esame, "invito domino", non essendovi intenzione alcuna da parte delle vittime dei reati in contestazione di spossessarsi degli oggetti preziosi, materialmente consegnati al ricorrente solo per ottenerne una valutazione, mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della "res" si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (cfr. Sez. 5, n. 6412 del 28/10(2014, Rv. 262725; Sez. 4, n. 14609 del 22/02/2017, Rv. 269537; Sez. 5, n. 18655 del 24/02/2017, Rv. 269640; Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, Rv. 275019). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromi
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