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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2025

Cassazione n. 31587/2026

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rte d'appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze, perquanto di interesse, in parziale riforma della sentenza resa all’esito di giudizioordinario dal Tribunale di Firenze, ha escluso l’aggravante di cui all'art. 219 l. fall.(in ordine ai più fatti di bancarotta), per l’effetto rideterminando la pena inflitta aMauro [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque di reclusione e confermando nel resto la sentenzaappellata dall’imputato.La sentenza di primo grado: 1) aveva dichiarato il [OSCURATO:PERSONA] responsabile, qualeamministratore di fatto della S.r.l.

"G.M.P.", dichiarata fallita in data 3/08/2012,in ordine ai reati di bancarotta patrimoniale per distrazione contestati ai capi A) eB); 2) aveva applicato l’aggravante di cui all’art. 219 l. fall. limitatamente ai piùfatti di bancarotta (implicitamente escludendo quella per danno patrimoniale dirilevante gravità, pure contestata) e la recidiva reiterata specificainfraquinquennale.La Corte di appello è pervenuta alla indicata riforma parziale: 1) assumendo che ifatti descritti nei capi A) e B) non integrassero la pluralità dei fatti richiesti dallaaggravante di cui all’art. 219 comma 2 n. 1) l. fall.; 2) per il resto confermando lasentenza appellata.2.

Ha presentato ricorso l’imputato, per tramite del proprio difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], proponendo due motivi di seguito illustrati nei limiti stabilitidall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge in particolare conriguardo al combinato disposto di cui agli artt. 517, 519 e 520 cod. proc. pen. cosìcome riformulati ex d. lgs 150/2022, in ragione della retroattività della normapenale sopravvenuta più favorevole ai sensi dell'art. 2 comma 4 cod. pen.

Deduceche: 1) a fronte della contestazione suppletiva operata dal pubblico ministeroall’udienza del 3 ottobre 2018 ed a seguito degli avvisi e del termine disposti inosservanza della procedura all’epoca vigente, la difesa non aveva esercitato lafacoltà di richiedere il giudizio abbreviato in ordine alla nuova contestazionesecondo quanto discendente dalle sentenze additive della Corte Costituzionale,anche in relazione alle nuove contestazioni cd.

“fisiologiche”; 2) in sede di appello,all’udienza del 30 maggio 2025, sulla scorta della riforma degli artt. 517-519 cod.proc. pen., la difesa aveva richiesto l’ammissione del giudizio abbreviato inrelazione alle contestazioni originarie ed a quelle suppletive; 3) la Corte di appelloaveva rigettato la richiesta osservando che la sopravvenienza non valeva arimettere in termini l’imputato per l’esercizio di una facoltà che, quanto alleimputazioni originarie, gli era già concessa e che non aveva esercitato; 4) talediniego era da reputarsi opposto in violazione di legge in quanto: 4.1) la modificanormativa deve interpretarsi nel senso per cui il nuovo testo riconosceall’imputato, oltre ad avvisi più estesi, la facoltà di richiedere il rito per le originariecontestazioni unitamente a quelle suppletive, con una ampiezza che non eracontemplata dal regime previgente; 4.2) tale nuova facoltà, avendo naturainsieme processuale e sostanziale, deve trovare applicazione retroattiva secondoi principi introdotti dalla sentenza CEDU nel caso Scoppola.2.2.

Con il secondo motivo si duole di manifesta illogicità, carenza econtraddittorietà della motivazione in ordine all'individuazione del ruolo di c.d."amministratore di fatto" dell'imputato nella società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: 1)la sentenza non aveva individuato alcun atto di gestione svolto dal ricorrente; 2)gli elementi acquisiti potevano soltanto indicare un ruolo del [OSCURATO:PERSONA] diprocacciatore di contatti e di intermediatore con la realtà territoriale nonché dimanutentore di un’auto; 3) la documentazione bancaria non indicava impiego disomme per gli interessi del ricorrente; 4) il ritrovamento della documentazionesocietaria presso l’abitazione del ricorrente non valeva ad indicarne il ruolo diamministratore; 5) al ricorrente non risultavano intestati conti della fallita nérilasciate deleghe ad operare; 6) si mostrava, pertanto, violata pertanto la regolache esige l’accertamento della responsabilità ogni oltre ragionevole dubbio.3.

Il Procuratore Generale, nella propria memoria, ha chiesto rigettarsi ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.2.

Il primo motivo è infondato.2.1.

Come anticipato, lo stesso assume la duplice premessa secondo cui: 1)il testo modificato dell’art. 519 cod. proc. pen., oltre a prevedere avvisi processualipiù estesi, riconosce la facoltà di richiedere il rito per le originarie contestazioniunitamente a quelle suppletive, con una ampiezza che non era contemplata dalregime previgente; 2) tale nuova facoltà, avendo natura insieme processuale esostanziale, deve trovare applicazione retroattiva secondo i principi introdotti dallasentenza CEDU nel “caso Scoppola”.Entrambi gli assunti devono essere disattesi.2.2.

In primo luogo, questa Corte ha già escluso che la modifica dell’art. 519cod. proc. pen. introdotta dal d. lgs. 150/22 consenta all’imputato, a seguito dellenuove contestazioni, di richiedere i riti alternativi (e, nello specifico, il giudizioabbreviato) anche in ordine alle originarie contestazioni.2.2.1.

Al riguardo, è stato appunto affermato che «(i)n tema di nuovecontestazioni in sede dibattimentale, l'esercizio dei poteri del pubblico ministeroprevisti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2, cod. proc. pen., anche a seguitodella modifica dell'art. 519 cod. proc. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 150 del 2022, non determina, per l'imputato, il recupero della facoltà dirichiedere il rito abbreviato per tutti i reati originariamente contestati, rispetto aiquali aveva già consapevolmente lasciato spirare il termine per la relativarichiesta, ma la sola possibilità di richiedere il rito alternativo per l'imputazioneoggetto di modifica» (Sez. 5 - , Sentenza n. 29392 del 14/07/2025, Rv. 288406 -01).Si tratta di conclusione che il Collegio condivide in quanto fondata sulla correttainterpretazione letterale e sistematica del significato della modifica, qualeintervento volto a riconoscere e razionalizzare il sistema delineato dal dirittovivente in ordine alle contestazioni suppletive sia “tardive” che “fisiologiche”.

Ilprofilo storico della novellazione dello specifico sistema, del resto, ha trovatoevidenza nel corso dei lavori parlamentari in cui la disposizione della legge delegaè stata correlata proprio alla necessità di recepire nel testo normativo in modosistematico i plurimi interventi della Corte costituzionale, in precedenza citati, inquella sede essendosi affermato che "(l)a disposizione pare volta a codificare unprincipio già affermato dalla Corte costituzionale, non solo per l'applicazione dellapena su richiesta delle parti e per il giudizio abbreviato" (così in Dossier, 31 luglio2021, A.C. 2435-A; né in Dossier A. S. 2353 si rinvengono ulteriori elementi sultema ora in esame).2.2.2.

Al riguardo, appunto, la giurisprudenza costituzionale e quella dilegittimità, anche laddove si è trattato di definire le conseguenze dellagiurisprudenza CEDU in ordine a modifiche nell’accesso a riti capaci di ricadutesul piano della disciplina sostanziale del trattamento sanzionatorio, hanno semprericonosciuto la direttrice del rispetto del rapporto tra premialità e funzionedeflattiva, rapporto che sarebbe pregiudicato allorché i benefici fosseroriconosciuti, in corso di giudizio, a coloro che avessero coltivato le opportunità delprocesso ordinario, tanto più se ciò fosse avvenuto mediante la pretermissione difacoltà già riconosciute.

I complessi termini di siffatto equilibrio sono stati delineatidal Giudice delle leggi laddove ha osservato che «nel caso di processooggettivamente cumulativo, l'esigenza che emerge - sul piano del ripristino dellalegalità costituzionale - è quella di restituire all'imputato la facoltà di accedere alrito alternativo relativamente al nuovo addebito, in ordine al quale non avrebbepotuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell'avvenuto eserciziodell'azione penale con modalità "anomale" (nell'ipotesi della contestazione"tardiva"), o comunque derogatorie rispetto alle ordinarie cadenze procedimentali(nell'ipotesi della contestazione "fisiologica"): e ciò, "senza che possa ipotizzarsiun recupero globale della facoltà stessa", esteso, cioè, anche alle imputazionidiverse da quelle oggetto della nuova contestazione, rispetto alle quali "l'imputatoha consapevolmente lasciato spirare il termine di proposizione della richiesta"(sentenza n. 333 del 2009).

Sarebbe, infatti, "illogico - e, comunque, noncostituzionalmente necessario - che, a fronte della contestazione suppletiva di unreato concorrente (magari di rilievo marginale rispetto al complesso dei temid'accusa), l'imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premialidel rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie",relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare la richiesta neltermine (sentenza n. 237 del 2012).

Soluzione, questa, che rischia di privare diogni razionale giustificazione lo sconto di pena connesso all'opzione per il ritospeciale» (Corte cost., sentenza n. 139 del 09/07/2015).L’impostazione così richiamata non risulta contraddetta da quanto la Cortecostituzionale ha stabilito in ordine alla messa alla prova (Corte Cost. sentenza n.146 del 2022), in quanto lo scostamento così adottato ha trovato specialefondamento nel fatto che, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, laeminente funzione rieducativa della sospensione del processo ex art. 168-bis cod.pen. ostava ad un accesso frazionato al rito alternativo [cfr.

Corte cost. 146/22cit: «Proprio tale accentuata vocazione risocializzante, come ha giustamenteevidenziato la giurisprudenza di legittimità, si oppone alla possibilità di una messaalla prova "parziale", ossia relativa ad alcuni soltanto dei reati contestati (Corte dicassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 aprile 2021, n. 24707; Corte dicassazione, sentenza n. 14112 del 2015).

Piuttosto, l'imputato dovrà essererimesso in condizione di optare per la messa alla prova anche con riferimento alleimputazioni originarie, intraprendendo così quel percorso al quale avrebbe potutoorientarsi sin dall'inizio, ove si fosse confrontato con la totalità dei fatti via viacontestatigli dal pubblico ministero »].2.2.3.

Secondo la lettura sistematica indotta dalla giurisprudenzacostituzionale, quindi, il recupero di facoltà processuali che, già consentite, sianostate pretermesse, oltre che “non costituzionalmente necessario” si mostra ancheillogico.Coerente a siffatta premessa di fondo è l’esegesi secondo cui né dalla espressione“in ogni caso” (contenuta in esordio del periodo secondo del comma 2 dell’art. 519come modificato, a segnare la portata della nuova facoltà di richiesta di ritialternativi) né da quella “definizione del processo” (contenuta nell’art. all'art. 1,comma 10, lett. f, della legge delega n.134 del 2021 per indicare l’oggetto dellenuove facoltà riconosciute) è dato evincere una indicazione letterale per il recuperodelle facoltà di rito in ordine alle contestazioni originarie.Come è stato osservato, «il dato testuale delle norme richiamate non èunivocamente interpretabile nel senso indicato.

L'espressione "in ogni caso" nonriguarda l'estensione oggettiva della richiesta di rito abbreviato a tutti i reati, bensìla sussistenza del diritto potestativo e la facoltà di esercizio del relativo dirittoanche in caso di omesso adempimento da parte del giudice degli obblighiinformativi prescritti e anche in assenza di richiesta del termine a difesa, purchéentro l'udienza successiva rispetto a quella nella quale è stata formulata lacontestazione suppletiva….Quanto all'espressione 'definizione del processo'contenuta nella legge delega, non appare stringente al punto da consentirel'estensione dell'acceso tardivo al rito abbreviato per tutte le imputazioni.L'espressione, per altro, si attaglia al caso della separazione dal processoprincipale di quello relativo alla imputazione suppletiva, e quindi la definizioneriguarda l'altro 'processo', che certamente viene a essere definito con il ritospeciale» (Sez. 5 - , n. 29392/2025).Non si apprezza ragione letterale, pertanto, che induca l’interprete ad adottareuna lettura del nuovo testo che, favorendo il recupero delle facoltà di ritopretermesse, sul piano sistematico si ponga in tensione con il delineato equilibrionel rapporto fra deflazione e premialità che fonda anche la razionalitàdell’ammissione al rito.2.3.

Da quanto esposto discende l’infondatezza della deduzione in ordine allanullità della sentenza per violazione del principio di retroattività del nuovo regimepiù favorevole.Nemmeno si pone propriamente un tema di efficacia retroattiva della norma, masoltanto di determinazione del suo contenuto, in ordine alla questione se le nuovecontestazioni consentano il recupero delle facoltà relative ai riti in ordine alleimputazioni pregresse.

Questione, quella così definita, cui si è già data rispostanegativa.

È, poi, pacifico che i restanti contenuti di novità, relativi agli avvisi, sicircoscrivano alla sfera processuale e, come tali, siano governati dal principiotempus regit actum.2.4.

La pronuncia della Corte di appello si è attenuta ai principi così enunciatisicché deve essere disattesa la censura di inosservanza di legge al riguardoarticolata.3.

Il secondo motivo è infondato.3.1.

Secondo assunto condiviso, la nozione di amministratore di fatto,introdotta dall'art. 2639 cod. civ., presuppone l'esercizio in modo continuativo esignificativo dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi,necessariamente, all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, bensìad una apprezzabile attività di gestione che sia effettuata in modo non occasionaleo episodico e la prova esige, pertanto, l'accertamento di elementi che evidenzinol'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase dellasequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, ad esempioi rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero in ogni settore gestionaledell'attività dell'ente, sia quest'ultimo produttivo, amministrativo, aziendale,contrattuale o disciplinare (v.

Sez. 5 - , Sentenza n. 7437 del 15/10/2020, dep.2021, Rv. 280550 - 03; Sez. 5 Sent., 27/06/2019, n. 45134, rv. 277540-01; Sez.5, Sentenza 10/02/2020, n. 15652, n.m.).Non è, appunto, necessario che l’amministratore di fatto eserciti tutti i poteridell’amministratore, al riguardo essendosi affermato che in tema di società,l'amministratore di fatto, anche ai fini penalistici, è colui il quale eserciti in modocontinuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione,precisando che "significatività" e "continuità" non comportano necessariamentel'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'eserciziodi un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale(cfr. Sez. 5 Sent., 27/06/2019, n. 45134, rv. 277540-01).È naturale che, con riguardo all’amministratore di fatto, figura che, per suointrinseco carattere è ordinariamente volta a non manifestare formalmente ilproprio ruolo effettivo, assumano elettivo rilievo i profili sostanziali gestori.

In talsenso, gli atti di gestione, alla stregua dei criteri già evidenziati, devono esseresignificativi (criterio qualitativo) e non meramente occasionali (criterioquantitativo-temporale).

La dottrina indica come requisito significativo, ove purenon essenziale, la ricorrenza di elementi rivelatori dell'esercizio di poteri di "altadirezione", tali, cioè, da porre il soggetto privo della qualifica formale in condizionedi decidere del destino commerciale e finanziario dell'impresa.Ai fini del riconoscimento della relativa qualifica ad un soggetto, per quanto qui dipiù diretto interesse, sono stati ad esempio ritenuti indici idonei:1) la ricorrenza di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, confunzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commercialedell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispettoall'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operativitàdell'ente (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01]2) il peso decisivo rivestito dal soggetto nella conduzione della società (Sez. 5,Sentenza n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428 – 01).3.2.

Nel caso di specie, la Corte di appello, esaminando le dichiarazioni delcoimputato Lopardo nonché quanto pure riferito dai testi che avevano avuto conla fallita rapporti di rilievo sul piano commerciale esterno e su quelloamministrativo interno, ha evidenziato una serie di elementi che descrivono ilricorrente quale soggetto che gestiva i rapporti con i fornitori e con i dipendenti,in ciò coprendo, sul versante economico, i compiti essenziali della funzionegestoria, di cui, anzi, si presentava espressamente quale titolare, comespecificamente riferito da alcuni testimoni.

Nello scenario così strutturato, poi, lasentenza impugnata ha individuato nel rinvenimento di documenti contabilisocietari presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] il riscontro ulteriore della funzionegestoria attribuita al prevenuto.

Ha così confermato la conclusione assunta sulpunto dal Tribunale secondo cui «l'attività di gestione della società era di fattoappannaggio esclusivo dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale 'prendeva accordi con ifornitori, consegnava titoli di credito in pagamento, assumeva i dipendenti eforniva loro le direttive sull'attività da svolgere e teneva nella propria abitazionenumerosi documenti relativi all'attività sociale».Si tratta di valutazioni che si mostrano articolate in osservanza dei canoni giuridiciindicati dalla giurisprudenza di legittimità e condotte senza alcuna illogicitàmanifestaLe stesse non sono scalfite dalle censure della difesa che cercano di confutarlesminuendone il pregnante valore individuale e frammentandone l’esame che,invece, è di coerente chiarezza nel suo insieme.3.3.

La sentenza impugnata ha poi dato conto compiutamente del ruolodell’amministratore di fatto nelle specifiche distrazioni descritte nei capi A) e B),rispettivamente con riferimento:a) agli assegni emessi in favore di soggetti che non risultavano aver avuto rapportieconomici con la società fallita, oggetto di contestazione al capo A) della rubrica,avendo al riguardo le sentenze di merito rimarcato che alcuni di costoro eranorisultati essere creditori del [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:SOCIETA], società che, quasi omonimadella fallita, era anch'essa riconducibile al prevenuto.

In particolare, una voltaindividuato l'effettivo ruolo gestorio svolto dal [OSCURATO:PERSONA] e definito il ruolo di fattosubalterno del Lopardo, non era sostenibile che quest'ultimo avesse depauperatola società di risorse così importanti (per circa 415.000,00 euro complessivamente),in un periodo di tempo di circa sei mesi, dal maggio al novembre 2011, quando iconti correnti sociali erano stati chiusi, senza la complicità del [OSCURATO:PERSONA], che curavapersonalmente i rapporti con i clienti, impartiva le direttive e riceveva da costorogli assegni in pagamento delle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]b) agli assegni ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo B) della rubrica, avendo laCorte territoriale osservato come non rilevasse che, trattandosi di titoli intestatialla società e non trasferibili, il [OSCURATO:PERSONA] mai avrebbe potuto incassarli.

Al riguardo,la sentenza impugnata ha rimarcato che, posto che il reato di bancarottafraudolenta per distrazione si configura anche semplicemente impedendo chepermangano o facciano ingresso nel patrimonio sociale risorse di spettanza dellasocietà, una volta accertato che gli assegni emessi dalle società debitrici dellafallita erano stati consegnati al [OSCURATO:PERSONA] e non erano stati riversati nelle cassesociali, nemmeno si rendeva necessario alcun approfondimento sulla sorte dellesomme.

Conclusione che doveva estendersi alla sorte del provento della cessionedel trattore stradale tg. [OSCURATO:TARGA], di proprietà della fallita.Nella prima serie di casi, pertanto, consta che risorse societarie erano stateutilizzate per impieghi di cui non risultava alcuna causale societaria ed, anzi, per iquali emergeva per lo più l’interesse proprio del ricorrente.Nella seconda serie di vicende, emerge che il ricorrente era entrato nella direttadisponibilità di (strumenti di disposizione di) risorse finanziarie societarie senzache ne constassero gli impieghi finali e senza che, in particolare, ne risultassel’impiego a favore della società.In entrambi i casi si tratta di risultanze che: a) facendo difetto allegazioni dielementi contrari, valgono a significare le contestate distrazioni; b) offronoriscontro del coinvolgimento del ricorrente anche nelle specifiche vicendedistrattive, nel più ampio quadro che ne indica il ruolo gestorio.

A fronte del quadroillustrato, il [OSCURATO:PERSONA] non ha appunto offerto allegazioni concrete e suscettibili diverifica in ordine a ragione e natura degli impieghi in rilievo.4.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze, perquanto di interesse, in parziale riforma della sentenza resa all’esito di giudizioordinario dal Tribunale di Firenze, ha escluso l’aggravante di cui all'art. 219 l. fall.(in ordine ai più fatti di bancarotta), per l’effetto rideterminando la pena inflitta aMauro [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque di reclusione e confermando nel resto la sentenzaappellata dall’imputato.La sentenza di primo grado: 1) aveva dichiarato il [OSCURATO:PERSONA] responsabile, qualeamministratore di fatto della S.r.l. "G.M.P.", dichiarata fallita in data 3/08/2012,in ordine ai reati di bancarotta patrimoniale per distrazione contestati ai capi A) eB); 2) aveva applicato l’aggravante di cui all’art. 219 l. fall. limitatamente ai piùfatti di bancarotta (implicitamente escludendo quella per danno patrimoniale dirilevante gravità, pure contestata) e la recidiva reiterata specificainfraquinquennale.La Corte di appello è pervenuta alla indicata riforma parziale: 1) assumendo che ifatti descritti nei capi A) e B) non integrassero la pluralità dei fatti richiesti dallaaggravante di cui all’art. 219 comma 2 n. 1) l. fall.; 2) per il resto confermando lasentenza appellata.2. Ha presentato ricorso l’imputato, per tramite del proprio difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], proponendo due motivi di seguito illustrati nei limiti stabilitidall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in particolare conriguardo al combinato disposto di cui agli artt. 517, 519 e 520 cod. proc. pen. cosìcome riformulati ex d. lgs 150/2022, in ragione della retroattività della normapenale sopravvenuta più favorevole ai sensi dell'art. 2 comma 4 cod. pen. Deduceche: 1) a fronte della contestazione suppletiva operata dal pubblico ministeroall’udienza del 3 ottobre 2018 ed a seguito degli avvisi e del termine disposti inosservanza della procedura all’epoca vigente, la difesa non aveva esercitato lafacoltà di richiedere il giudizio abbreviato in ordine alla nuova contestazionesecondo quanto discendente dalle sentenze additive della Corte Costituzionale,anche in relazione alle nuove contestazioni cd. “fisiologiche”; 2) in sede di appello,all’udienza del 30 maggio 2025, sulla scorta della riforma degli artt. 517-519 cod.proc. pen., la difesa aveva richiesto l’ammissione del giudizio abbreviato inrelazione alle contestazioni originarie ed a quelle suppletive; 3) la Corte di appelloaveva rigettato la richiesta osservando che la sopravvenienza non valeva arimettere in termini l’imputato per l’esercizio di una facoltà che, quanto alleimputazioni originarie, gli era già concessa e che non aveva esercitato; 4) talediniego era da reputarsi opposto in violazione di legge in quanto: 4.1) la modificanormativa deve interpretarsi nel senso per cui il nuovo testo riconosceall’imputato, oltre ad avvisi più estesi, la facoltà di richiedere il rito per le originariecontestazioni unitamente a quelle suppletive, con una ampiezza che non eracontemplata dal regime previgente; 4.2) tale nuova facoltà, avendo naturainsieme processuale e sostanziale, deve trovare applicazione retroattiva secondoi principi introdotti dalla sentenza CEDU nel caso Scoppola.2.2. Con il secondo motivo si duole di manifesta illogicità, carenza econtraddittorietà della motivazione in ordine all'individuazione del ruolo di c.d."amministratore di fatto" dell'imputato nella società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: 1)la sentenza non aveva individuato alcun atto di gestione svolto dal ricorrente; 2)gli elementi acquisiti potevano soltanto indicare un ruolo del [OSCURATO:PERSONA] diprocacciatore di contatti e di intermediatore con la realtà territoriale nonché dimanutentore di un’auto; 3) la documentazione bancaria non indicava impiego disomme per gli interessi del ricorrente; 4) il ritrovamento della documentazionesocietaria presso l’abitazione del ricorrente non valeva ad indicarne il ruolo diamministratore; 5) al ricorrente non risultavano intestati conti della fallita nérilasciate deleghe ad operare; 6) si mostrava, pertanto, violata pertanto la regolache esige l’accertamento della responsabilità ogni oltre ragionevole dubbio.3. Il Procuratore Generale, nella propria memoria, ha chiesto rigettarsi ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Come anticipato, lo stesso assume la duplice premessa secondo cui: 1)il testo modificato dell’art. 519 cod. proc. pen., oltre a prevedere avvisi processualipiù estesi, riconosce la facoltà di richiedere il rito per le originarie contestazioniunitamente a quelle suppletive, con una ampiezza che non era contemplata dalregime previgente; 2) tale nuova facoltà, avendo natura insieme processuale esostanziale, deve trovare applicazione retroattiva secondo i principi introdotti dallasentenza CEDU nel “caso Scoppola”.Entrambi gli assunti devono essere disattesi.2.2. In primo luogo, questa Corte ha già escluso che la modifica dell’art. 519cod. proc. pen. introdotta dal d. lgs. 150/22 consenta all’imputato, a seguito dellenuove contestazioni, di richiedere i riti alternativi (e, nello specifico, il giudizioabbreviato) anche in ordine alle originarie contestazioni.2.2.1. Al riguardo, è stato appunto affermato che «(i)n tema di nuovecontestazioni in sede dibattimentale, l'esercizio dei poteri del pubblico ministeroprevisti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2, cod. proc. pen., anche a seguitodella modifica dell'art. 519 cod. proc. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 150 del 2022, non determina, per l'imputato, il recupero della facoltà dirichiedere il rito abbreviato per tutti i reati originariamente contestati, rispetto aiquali aveva già consapevolmente lasciato spirare il termine per la relativarichiesta, ma la sola possibilità di richiedere il rito alternativo per l'imputazioneoggetto di modifica» (Sez. 5 - , Sentenza n. 29392 del 14/07/2025, Rv. 288406 -01).Si tratta di conclusione che il Collegio condivide in quanto fondata sulla correttainterpretazione letterale e sistematica del significato della modifica, qualeintervento volto a riconoscere e razionalizzare il sistema delineato dal dirittovivente in ordine alle contestazioni suppletive sia “tardive” che “fisiologiche”. Ilprofilo storico della novellazione dello specifico sistema, del resto, ha trovatoevidenza nel corso dei lavori parlamentari in cui la disposizione della legge delegaè stata correlata proprio alla necessità di recepire nel testo normativo in modosistematico i plurimi interventi della Corte costituzionale, in precedenza citati, inquella sede essendosi affermato che "(l)a disposizione pare volta a codificare unprincipio già affermato dalla Corte costituzionale, non solo per l'applicazione dellapena su richiesta delle parti e per il giudizio abbreviato" (così in Dossier, 31 luglio2021, A.C. 2435-A; né in Dossier A. S. 2353 si rinvengono ulteriori elementi sultema ora in esame).2.2.2. Al riguardo, appunto, la giurisprudenza costituzionale e quella dilegittimità, anche laddove si è trattato di definire le conseguenze dellagiurisprudenza CEDU in ordine a modifiche nell’accesso a riti capaci di ricadutesul piano della disciplina sostanziale del trattamento sanzionatorio, hanno semprericonosciuto la direttrice del rispetto del rapporto tra premialità e funzionedeflattiva, rapporto che sarebbe pregiudicato allorché i benefici fosseroriconosciuti, in corso di giudizio, a coloro che avessero coltivato le opportunità delprocesso ordinario, tanto più se ciò fosse avvenuto mediante la pretermissione difacoltà già riconosciute. I complessi termini di siffatto equilibrio sono stati delineatidal Giudice delle leggi laddove ha osservato che «nel caso di processooggettivamente cumulativo, l'esigenza che emerge - sul piano del ripristino dellalegalità costituzionale - è quella di restituire all'imputato la facoltà di accedere alrito alternativo relativamente al nuovo addebito, in ordine al quale non avrebbepotuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell'avvenuto eserciziodell'azione penale con modalità "anomale" (nell'ipotesi della contestazione"tardiva"), o comunque derogatorie rispetto alle ordinarie cadenze procedimentali(nell'ipotesi della contestazione "fisiologica"): e ciò, "senza che possa ipotizzarsiun recupero globale della facoltà stessa", esteso, cioè, anche alle imputazionidiverse da quelle oggetto della nuova contestazione, rispetto alle quali "l'imputatoha consapevolmente lasciato spirare il termine di proposizione della richiesta"(sentenza n. 333 del 2009). Sarebbe, infatti, "illogico - e, comunque, noncostituzionalmente necessario - che, a fronte della contestazione suppletiva di unreato concorrente (magari di rilievo marginale rispetto al complesso dei temid'accusa), l'imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premialidel rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie",relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare la richiesta neltermine (sentenza n. 237 del 2012). Soluzione, questa, che rischia di privare diogni razionale giustificazione lo sconto di pena connesso all'opzione per il ritospeciale» (Corte cost., sentenza n. 139 del 09/07/2015).L’impostazione così richiamata non risulta contraddetta da quanto la Cortecostituzionale ha stabilito in ordine alla messa alla prova (Corte Cost. sentenza n.146 del 2022), in quanto lo scostamento così adottato ha trovato specialefondamento nel fatto che, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, laeminente funzione rieducativa della sospensione del processo ex art. 168-bis cod.pen. ostava ad un accesso frazionato al rito alternativo [cfr. Corte cost. 146/22cit: «Proprio tale accentuata vocazione risocializzante, come ha giustamenteevidenziato la giurisprudenza di legittimità, si oppone alla possibilità di una messaalla prova "parziale", ossia relativa ad alcuni soltanto dei reati contestati (Corte dicassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 aprile 2021, n. 24707; Corte dicassazione, sentenza n. 14112 del 2015). Piuttosto, l'imputato dovrà essererimesso in condizione di optare per la messa alla prova anche con riferimento alleimputazioni originarie, intraprendendo così quel percorso al quale avrebbe potutoorientarsi sin dall'inizio, ove si fosse confrontato con la totalità dei fatti via viacontestatigli dal pubblico ministero »].2.2.3. Secondo la lettura sistematica indotta dalla giurisprudenzacostituzionale, quindi, il recupero di facoltà processuali che, già consentite, sianostate pretermesse, oltre che “non costituzionalmente necessario” si mostra ancheillogico.Coerente a siffatta premessa di fondo è l’esegesi secondo cui né dalla espressione“in ogni caso” (contenuta in esordio del periodo secondo del comma 2 dell’art. 519come modificato, a segnare la portata della nuova facoltà di richiesta di ritialternativi) né da quella “definizione del processo” (contenuta nell’art. all'art. 1,comma 10, lett. f, della legge delega n.134 del 2021 per indicare l’oggetto dellenuove facoltà riconosciute) è dato evincere una indicazione letterale per il recuperodelle facoltà di rito in ordine alle contestazioni originarie.Come è stato osservato, «il dato testuale delle norme richiamate non èunivocamente interpretabile nel senso indicato. L'espressione "in ogni caso" nonriguarda l'estensione oggettiva della richiesta di rito abbreviato a tutti i reati, bensìla sussistenza del diritto potestativo e la facoltà di esercizio del relativo dirittoanche in caso di omesso adempimento da parte del giudice degli obblighiinformativi prescritti e anche in assenza di richiesta del termine a difesa, purchéentro l'udienza successiva rispetto a quella nella quale è stata formulata lacontestazione suppletiva….Quanto all'espressione 'definizione del processo'contenuta nella legge delega, non appare stringente al punto da consentirel'estensione dell'acceso tardivo al rito abbreviato per tutte le imputazioni.L'espressione, per altro, si attaglia al caso della separazione dal processoprincipale di quello relativo alla imputazione suppletiva, e quindi la definizioneriguarda l'altro 'processo', che certamente viene a essere definito con il ritospeciale» (Sez. 5 - , n. 29392/2025).Non si apprezza ragione letterale, pertanto, che induca l’interprete ad adottareuna lettura del nuovo testo che, favorendo il recupero delle facoltà di ritopretermesse, sul piano sistematico si ponga in tensione con il delineato equilibrionel rapporto fra deflazione e premialità che fonda anche la razionalitàdell’ammissione al rito.2.3. Da quanto esposto discende l’infondatezza della deduzione in ordine allanullità della sentenza per violazione del principio di retroattività del nuovo regimepiù favorevole.Nemmeno si pone propriamente un tema di efficacia retroattiva della norma, masoltanto di determinazione del suo contenuto, in ordine alla questione se le nuovecontestazioni consentano il recupero delle facoltà relative ai riti in ordine alleimputazioni pregresse. Questione, quella così definita, cui si è già data rispostanegativa. È, poi, pacifico che i restanti contenuti di novità, relativi agli avvisi, sicircoscrivano alla sfera processuale e, come tali, siano governati dal principiotempus regit actum.2.4. La pronuncia della Corte di appello si è attenuta ai principi così enunciatisicché deve essere disattesa la censura di inosservanza di legge al riguardoarticolata.3. Il secondo motivo è infondato.3.1. Secondo assunto condiviso, la nozione di amministratore di fatto,introdotta dall'art. 2639 cod. civ., presuppone l'esercizio in modo continuativo esignificativo dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi,necessariamente, all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, bensìad una apprezzabile attività di gestione che sia effettuata in modo non occasionaleo episodico e la prova esige, pertanto, l'accertamento di elementi che evidenzinol'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase dellasequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, ad esempioi rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero in ogni settore gestionaledell'attività dell'ente, sia quest'ultimo produttivo, amministrativo, aziendale,contrattuale o disciplinare (v. Sez. 5 - , Sentenza n. 7437 del 15/10/2020, dep.2021, Rv. 280550 - 03; Sez. 5 Sent., 27/06/2019, n. 45134, rv. 277540-01; Sez.5, Sentenza 10/02/2020, n. 15652, n.m.).Non è, appunto, necessario che l’amministratore di fatto eserciti tutti i poteridell’amministratore, al riguardo essendosi affermato che in tema di società,l'amministratore di fatto, anche ai fini penalistici, è colui il quale eserciti in modocontinuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione,precisando che "significatività" e "continuità" non comportano necessariamentel'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'eserciziodi un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale(cfr. Sez. 5 Sent., 27/06/2019, n. 45134, rv. 277540-01).È naturale che, con riguardo all’amministratore di fatto, figura che, per suointrinseco carattere è ordinariamente volta a non manifestare formalmente ilproprio ruolo effettivo, assumano elettivo rilievo i profili sostanziali gestori. In talsenso, gli atti di gestione, alla stregua dei criteri già evidenziati, devono esseresignificativi (criterio qualitativo) e non meramente occasionali (criterioquantitativo-temporale). La dottrina indica come requisito significativo, ove purenon essenziale, la ricorrenza di elementi rivelatori dell'esercizio di poteri di "altadirezione", tali, cioè, da porre il soggetto privo della qualifica formale in condizionedi decidere del destino commerciale e finanziario dell'impresa.Ai fini del riconoscimento della relativa qualifica ad un soggetto, per quanto qui dipiù diretto interesse, sono stati ad esempio ritenuti indici idonei:1) la ricorrenza di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, confunzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commercialedell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispettoall'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operativitàdell'ente (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01]2) il peso decisivo rivestito dal soggetto nella conduzione della società (Sez. 5,Sentenza n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428 – 01).3.2. Nel caso di specie, la Corte di appello, esaminando le dichiarazioni delcoimputato Lopardo nonché quanto pure riferito dai testi che avevano avuto conla fallita rapporti di rilievo sul piano commerciale esterno e su quelloamministrativo interno, ha evidenziato una serie di elementi che descrivono ilricorrente quale soggetto che gestiva i rapporti con i fornitori e con i dipendenti,in ciò coprendo, sul versante economico, i compiti essenziali della funzionegestoria, di cui, anzi, si presentava espressamente quale titolare, comespecificamente riferito da alcuni testimoni. Nello scenario così strutturato, poi, lasentenza impugnata ha individuato nel rinvenimento di documenti contabilisocietari presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] il riscontro ulteriore della funzionegestoria attribuita al prevenuto. Ha così confermato la conclusione assunta sulpunto dal Tribunale secondo cui «l'attività di gestione della società era di fattoappannaggio esclusivo dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale 'prendeva accordi con ifornitori, consegnava titoli di credito in pagamento, assumeva i dipendenti eforniva loro le direttive sull'attività da svolgere e teneva nella propria abitazionenumerosi documenti relativi all'attività sociale».Si tratta di valutazioni che si mostrano articolate in osservanza dei canoni giuridiciindicati dalla giurisprudenza di legittimità e condotte senza alcuna illogicitàmanifestaLe stesse non sono scalfite dalle censure della difesa che cercano di confutarlesminuendone il pregnante valore individuale e frammentandone l’esame che,invece, è di coerente chiarezza nel suo insieme.3.3. La sentenza impugnata ha poi dato conto compiutamente del ruolodell’amministratore di fatto nelle specifiche distrazioni descritte nei capi A) e B),rispettivamente con riferimento:a) agli assegni emessi in favore di soggetti che non risultavano aver avuto rapportieconomici con la società fallita, oggetto di contestazione al capo A) della rubrica,avendo al riguardo le sentenze di merito rimarcato che alcuni di costoro eranorisultati essere creditori del [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:SOCIETA], società che, quasi omonimadella fallita, era anch'essa riconducibile al prevenuto. In particolare, una voltaindividuato l'effettivo ruolo gestorio svolto dal [OSCURATO:PERSONA] e definito il ruolo di fattosubalterno del Lopardo, non era sostenibile che quest'ultimo avesse depauperatola società di risorse così importanti (per circa 415.000,00 euro complessivamente),in un periodo di tempo di circa sei mesi, dal maggio al novembre 2011, quando iconti correnti sociali erano stati chiusi, senza la complicità del [OSCURATO:PERSONA], che curavapersonalmente i rapporti con i clienti, impartiva le direttive e riceveva da costorogli assegni in pagamento delle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]b) agli assegni ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo B) della rubrica, avendo laCorte territoriale osservato come non rilevasse che, trattandosi di titoli intestatialla società e non trasferibili, il [OSCURATO:PERSONA] mai avrebbe potuto incassarli. Al riguardo,la sentenza impugnata ha rimarcato che, posto che il reato di bancarottafraudolenta per distrazione si configura anche semplicemente impedendo chepermangano o facciano ingresso nel patrimonio sociale risorse di spettanza dellasocietà, una volta accertato che gli assegni emessi dalle società debitrici dellafallita erano stati consegnati al [OSCURATO:PERSONA] e non erano stati riversati nelle cassesociali, nemmeno si rendeva necessario alcun approfondimento sulla sorte dellesomme. Conclusione che doveva estendersi alla sorte del provento della cessionedel trattore stradale tg. [OSCURATO:TARGA], di proprietà della fallita.Nella prima serie di casi, pertanto, consta che risorse societarie erano stateutilizzate per impieghi di cui non risultava alcuna causale societaria ed, anzi, per iquali emergeva per lo più l’interesse proprio del ricorrente.Nella seconda serie di vicende, emerge che il ricorrente era entrato nella direttadisponibilità di (strumenti di disposizione di) risorse finanziarie societarie senzache ne constassero gli impieghi finali e senza che, in particolare, ne risultassel’impiego a favore della società.In entrambi i casi si tratta di risultanze che: a) facendo difetto allegazioni dielementi contrari, valgono a significare le contestate distrazioni; b) offronoriscontro del coinvolgimento del ricorrente anche nelle specifiche vicendedistrattive, nel più ampio quadro che ne indica il ruolo gestorio. A fronte del quadroillustrato, il [OSCURATO:PERSONA] non ha appunto offerto allegazioni concrete e suscettibili diverifica in ordine a ragione e natura degli impieghi in rilievo.4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 31587/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris