CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 40609/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21230/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso nonché i "motivi nuovi" depositati il 5 novembre 2025; Ritenuto che le doglianze contenute nel ricorso e ribadite con i "motivi nuovi", attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando la gravità del fatto, la particolare intensità del dolo e i plurimi precedenti penali a carico del ricorrente (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il