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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 14625/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/7/= -N81 avverso la sentenza emessa il 4 maggio 2022 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 337 e 339 cod. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo la mancanza di motivazione sull'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita nei confronti dell'imputato detenuto presso il domicilio eletto anziché ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso in quanto risulta dagli atti che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato anche presso l'istituto carcerario, ma l'imputato si è rifiutato di firmare, pur ritirando la copia dell'atto.

4. Il difensore ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al fine di chiedere l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo manifestamente infondato.

Dall'esame degli atti cui il Collegio può accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta, risulta, infatti, che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato anche presso l'istituto carcerario ove era detenuto l'imputato il quale si è rifiutato di sottoscrivere il verbale, pur ritirando l'atto.

In tal caso, dunque, deve ritenersi che tale notifica sia stata validamente eseguita a mani proprie dell'imputato.

Come già affermato da questa Corte con riferimento al caso in cui l'imputato rifiuti di sottoscrivere il verbale di notificazione presso il domicilio eletto, tale interpretazione si fonda sul dato testuale dell'art. 137, comma 2, cod. proc. pen., che, pur contemplando espressamente l'ipotesi che uno dei soggetti intervenuti non voglia sottoscrivere il verbale, non ne prevede l'inefficacia, prescrivendo soltanto che della circostanza sia fatta menzione a verbale con l'indicazione del motivo; neppure ne è prevista la nullità, come si ricava dalla lettura coordinata dell'art. 142 cod. proc. pen., atteso che la nullità del verbale è tassativamente prevista solo nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 3815 del 18/12/2018, Rapanà, Rv. 274980; Sez. 6, n. 46671 del 18/10/2016, Nolo, Rv. 268355).

2. L'inammissibilità dell'unico motivo di ricorso impedisce di esaminare, anche d'ufficio, la richiesta formulata dal ricorrente, in termini aspecifici, con le conclusioni scritte, di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (cfr Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, P.v. 266593).

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/7/= -N81 avverso la sentenza emessa il 4 maggio 2022 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 337 e 339 cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo la mancanza di motivazione sull'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita nei confronti dell'imputato detenuto presso il domicilio eletto anziché ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso in quanto risulta dagli atti che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato anche presso l'istituto carcerario, ma l'imputato si è rifiutato di firmare, pur ritirando la copia dell'atto. 4. Il difensore ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al fine di chiedere l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo manifestamente infondato. Dall'esame degli atti cui il Collegio può accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta, risulta, infatti, che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato anche presso l'istituto carcerario ove era detenuto l'imputato il quale si è rifiutato di sottoscrivere il verbale, pur ritirando l'atto. In tal caso, dunque, deve ritenersi che tale notifica sia stata validamente eseguita a mani proprie dell'imputato. Come già affermato da questa Corte con riferimento al caso in cui l'imputato rifiuti di sottoscrivere il verbale di notificazione presso il domicilio eletto, tale interpretazione si fonda sul dato testuale dell'art. 137, comma 2, cod. proc. pen., che, pur contemplando espressamente l'ipotesi che uno dei soggetti intervenuti non voglia sottoscrivere il verbale, non ne prevede l'inefficacia, prescrivendo soltanto che della circostanza sia fatta menzione a verbale con l'indicazione del motivo; neppure ne è prevista la nullità, come si ricava dalla lettura coordinata dell'art. 142 cod. proc. pen., atteso che la nullità del verbale è tassativamente prevista solo nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 3815 del 18/12/2018, Rapanà, Rv. 274980; Sez. 6, n. 46671 del 18/10/2016, Nolo, Rv. 268355). 2. L'inammissibilità dell'unico motivo di ricorso impedisce di esaminare, anche d'ufficio, la richiesta formulata dal ricorrente, in termini aspecifici, con le conclusioni scritte, di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (cfr Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, P.v. 266593). 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2023
Decreto Cassazione n. 14625/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris