CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26357/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato limitatamente al riconoscimento della recidiva.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 23 ottobre 2025 con la quale la Corte di Appello diNapoli, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 8 maggio 2025, dalTribunale di Napoli, lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione edeuro 4.000,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen., previadeclaratoria della sopravvenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 473 e 474cod. pen.2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art.648 cod. pen. e carenza della motivazione in ordine all’affermazione di penaleresponsabilità con riguardo al reato di ricettazione.La Corte territoriale avrebbe erroneamente ignorato gli elementi probatoripresupposto, da ciò conseguirebbe che la qualificazione giuridica della condottaai sensi dell'art. 648 cod. pen. sarebbe ontologicamente incompatibile con ilquadro fattuale emergente dall'istruttoria.La Corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi approfondimento su tale profilodecisivo, limitandosi ad affermare la configurabilità della ricettazione senzaconfrontarsi con elementi indiziari che al contrario deponevano chiaramente perla sussistenza di un concorso nel reato presupposto.3. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di ricorso, deduce inosservanza ederronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. nonché carenza della motivazione inordine al riconoscimento della contestata recidiva.La Corte territoriale si sarebbe illimitata ad un generico richiamo ai precedentipenali del [OSCURATO:PERSONA], senza svolgere alcuna effettiva valutazione circa la concretaincidenza degli stessi sulla maggiore capacità a delinquere del ricorrente,l'attualità della recidiva e la concreta incidenza che la stessa avrebbe spiegatosul piano della maggiore offensività della condotta oggetto di giudizio conconseguenze carenza di motivazione sul punto.4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.5. Il primo motivo è generico ed aspecifico.I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come èfisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno correttamente evidenziatola pluralità di elementi probatori idonei a fondare l’affermazione di responsabilitàdel ricorrente in ordine al delitto di ricettazione. Al contempo, hannopuntualmente escluso la sussistenza di elementi univoci e concludenti atti adimostrare un suo coinvolgimento nei reati presupposti, nulla deponendo per laproduzione delle borse contraffatte all'interno dell'opificio di cui è titolare ilricorrente (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). La ricostruzione operatadai giudici di merito si fonda su un apprezzamento del compendio probatorioesaustivo, non connotato da contraddittorietà né da manifesta illogicità, e risulta,per tale ragione, insindacabile nel giudizio di legittimità.Il ricorrente, invocando -con argomentazioni apodittiche e generiche- unarilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede aquesta Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diversericostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivatodalla Corte territoriale e con le emergenze probatorie determinanti per laformazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificitàdel motivo di ricorso.6. Il secondo motivo non è consentito in quanto introduce una questione nontempestivamente devoluta con l’atto di appello e non rilevabile d’ufficio in ognistato e grado del giudizio.Dalla lettura dell’atto di appello emerge, infatti, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva formulatouna pluralità di argomentazioni volte ad escludere la configurabilità del delitto diricettazione di cui al capo C (cfr. pagg. da 1 a 3 dell’atto di gravame). Nessunaspecifica deduzione risultava, invece, articolata con riguardo al riconoscimentodella recidiva.Ciò premesso deve essere, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivicon i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte neiprecedenti gradi di impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetrocognitivo del giudice di legittimità quando, proprio in ragione dell’effettodevolutivo dell’impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice delgravame. In tale prospettiva, l’accesso al sindacato di legittimità presuppone chela censura sia stata tempestivamente e specificamente formulata nel giudizio diimpugnazione di merito, non potendo la parte riservare al ricorso per cassazionequestioni che avrebbe dovuto sottoporre, nei tempi e nelle forme previste, algiudice competente.Ne consegue che le censure formulate per la prima volta con il ricorso percassazione hanno ad oggetto “punti della decisione” ormai sottratti al sindacatogiurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza del principio del tantumdevolutum, quantum appellatum (Sez. 3, n. 57716 del 29/09/2017, B., Rv.271869–01; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306–01; Sez. 3, n.27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903–01; da ultimo Sez. 2, n. 41735del 18/09/2025, Beltrante, non massimata).7. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]