CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 12110/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16609/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 14, presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA] e Associati – studio legale tributario”; – ricorrente – e da RGN 16609/2017 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16609/2017 Numero sezionale 943/2022 Numero di raccolta generale 12110/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 14, presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA] e Associati – studio legale tributario”; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliata; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] n. 7371/2016, depositata in data 23 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1. La società [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA]) e la società [OSCURATO:PERSONA] srl impugnavano l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate procedeva, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla riqualificazione in cessione di ramo d’azienda delle operazioni di scissione parziale e costituzione di società a responsabilità limitata, di cessione di quote di società e di fusione inversa per incorporazione intercorse tra le ricorrenti e le società [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] mbh e [OSCURATO:PERSONA].RGN 16609/2017 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16609/2017 Numero sezionale 943/2022 Numero di raccolta generale 12110/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 Le contribuenti contestavano l’illegittimità degli atti impositivi per carenza dei presupposti applicativi, nonché per l’interpretazione in chiave antielusiva dell’art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986 adottata dall’Ufficio e la violazione del contraddittorio. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso annullando l’atto impugnato. Tale decisione, impugnata dall’Agenzia delle entrate, veniva riformata dalla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale riteneva che l’art. 20 consentisse di privilegiare la sostanza dell’operazione, confermando la riqualificazione dei negozi posti in essere dalle contribuenti come cessione d’azienda. 3. Avverso tale sentenza le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi e assistito da memoria. L’Agenzia delle entrate ha resistito depositando controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la CTR dato un’interpretazione di tale disposizione in contrasto con la natura e la funzione della stessa, in violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe disatteso la portata dell’art. 20 cit. il quale, anche alla luce della disciplina normativa dell’abuso del diritto recata dall’art. 10-bis, l. n. 212 del 2000, deve essere circoscritto alla valutazione degli effetti giuridici dell’atto. In ogni caso la decisione gravata contrasterebbe con la causa reale dei negozi posti in essere dalle parti, intesi a realizzare una joint venture tra il gruppo Basf e il gruppo [OSCURATO:PERSONA] per condividere e gestire il ramo d’azienda e non già quello di cederlo. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in RGN 16609/2017 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16609/2017 Numero sezionale 943/2022 Numero di raccolta generale 12110/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ., non avendo i giudici d’appello valutato l’accordo di joint venture tra il gruppo Basf e il gruppo [OSCURATO:PERSONA], il quale era volto a creare un soggetto mediante il quale condividere e gestire il ramo d’azienda dedicato alla produzione di prodotti stirenici. Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti applicativi dell’imposta di registro nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], nonostante che questa non avesse posto in essere, né dal lato attivo né da quello passivo alcuna operazione rilevante ai fini di detta imposta. Infatti, anche a volere accogliere la prospettazione dell’Ufficio, e cioè che l’operazione era finalizzata ad una cessione di ramo d’azienda tra [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], l’atto impugnato avrebbe dovuto riguardare una di tali due società e non la [OSCURATO:SOCIETA], titolare del ramo d’azienda oggetto della cessione tra le prime due. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 12, commi 4 e 7, l. n. 212 del 2000 anche in relazione all’art. 10 bis della stessa legge, nonché degli artt. 1, 24 e 97 Cost, 1, l. n. 241 del 1990 in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. per avere la CTR ritenuto insussistente per i tributi “non armonizzati” un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale. Infatti, accogliendo l’interpretazione dell’art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986 in chiave antielusiva, avrebbero dovuto essere salvaguardate le garanzie sostanziali e procedimentali a tutela del contribuente. Con il quinto motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione del paragrafo 6 del preambolo e degli artt. 6, 7 paragrafo 3 della Direttiva del Consiglio UE del 12 febbraio 2008, n. 2008/7/CE in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. per avere la CTR erroneamente ritenuto legittima la riqualificazione operata dall’Ufficio RGN 16609/2017 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16609/2017 Numero sezionale 943/2022 Numero di raccolta generale 12110/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 in contrasto con la normativa europea, la quale osta l’assoggettamento ad imposta proporzionale delle operazioni poste in essere dalle contribuenti. Con il sesto motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118, disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ. La sentenza impugnata recherebbe una motivazione solo apparente laddove, a fronte delle censure prospettate dalle contribuenti, ha ritenuto che la base impositiva non fosse meritevole di rideterminazione, senza illustrare le ragioni di tale affermazione. Con il settimo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. I giudici d’appello, statuendo che la base imponibile non doveva essere rideterminata, non avrebbero valutato che in data 20 aprile 2012, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]- und Exporgesellschaft mbh avevano adeguato il prezzo della cessione della quota che la [OSCURATO:PERSONA] deteneva, prima della fusione, in [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il primo motivo è fondato. L’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 87, lett. a), della l. 27 dicembre 2017, n. 205, stabiliva che «l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente». Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità tale disposizione, ai fini dell'interpretazione degli atti registrati, attribuiva prevalenza alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e sulla loro forma apparente, vincolando l'interprete a RGN 16609/2017 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16609/2017 Numero sezionale 943/2022 Numero di raccolta generale 12110/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 privilegiare il dato giuridico reale dell'effettiva causa concreta dell'operazione economica rispetto al tipo negoziale cui le parti hanno fatto ricorso e che, a tal fine, i concetti privatistici sull'autonomia negoziale regrediscano a semplici elementi della fattispecie tributaria ed è possibile valutare circostanze ed elementi di fatto diversi da quelli emergenti dal tenore letterale delle previsioni contrattuali e, in particolare, anche di elementi desumibili da atti eventualmente collegati (cfr. Cass. 30 maggio 2018, n. 13610; Cass., ord., 20 marzo 2018, n. 7637; Cass., ord., 28 dicembre 2017, n. 31069). Si riteneva, infatti, che la natura di “imposta d’atto” propria dell’imposta di registro, non fosse di ostacolo alla valorizzazione complessiva di elementi interpretativi esterni e di collegamento negoziale, poiché per «atto presentato alla registrazione» doveva intendersi l’insieme delle previsioni negoziali preordinate alla regolazione unitaria degli effetti giuridici derivanti dai vari negozi collegati. Il recupero di elementi negoziali esterni e collegati all’atto presentato alla registrazione era ritenuto rispondente all’esigenza di evidenziare la «causa reale dell’atto non potendo essere lasciata alla discrezionalità delle parti contribuenti né a quello che le parti abbiano dichiarato. 2.1. L’art. 1, comma 87, lett. a), l. n. 205 del 2017 ha modificato l’art. 20 nel senso che «L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi». Attraverso tale previsione, il legislatore ha significativamente ristretto l'oggetto della interpretazione negoziale al solo atto e agli elementi solo da questo desumibili, non rilevando più gli elementi evincibili da atti eventualmente collegati, così come quelli RGN 16609/2017 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16609/2017 Numero sezionale 943/2022 Numero di raccolta generale 12110/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 riferibili ad indici esterni o fonti extratestuali (così, Cass., sez. 5, n. 9065 del 01/04/2021, Rv. 661164 – 01; sez. 5, n. 23549 del 23/09/2019). In talune pronunce successive, la Corte ha negato efficacia retroattiva alla novella, in quanto priva dei connotati della legge interpretativa, poiché, da un lato, introduceva limiti all'attività di riqualificazione giuridica della fattispecie in assenza non previsti e, da un altro, non sussisteva sulla portata della disposizione un contrasto giurisprudenziale. Pertanto, si riteneva che la nuova disciplina fosse applicabile soltanto per gli atti stipulati successivamente alla data in vigore della stessa (Sez. 5, n. 4407 del 23/02/2018, Rv. 647209 - 01). Il legislatore è quindi nuovamente intervenuto con la legge n. 145 del 2018, che, all’art. 1, comma 1084, ha espressamente qualificato la disposizione del 2017 come norma avente natura di interpretazione autentica dell’art. 20, con conseguente effetto retroattivo delle modifiche introdotte. 2.2. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di tali interventi normativi, con la sentenza n. n. 158 del 2020, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 87 della L. n. 205 del 2017, dell’art. 1, comma 1084 della L. n. 145 del 2018, sollevata da questa Corte in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. Premesso che l'interpretazione evolutiva, cui era pervenuta la giurisprudenza di legittimità non equivale a priori a un'interpretazione costituzionalmente necessitata, la Consulta ha ritenuto che l'esclusione dalla rilevanza interpretativa degli elementi extratestuali e degli atti collegati, disposta dal legislatore con i menzionati interventi normativi del 2017 e 2018, non si pone in contrasto con i parametri invocati. Infatti, «il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria RGN 16609/2017 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16609/2017 Numero sezionale 943/2022 Numero di raccolta generale 12110/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 discrezionalità, riaffermare la natura di "imposta d'atto" dell'imposta di registro, precisando l'oggetto dell'imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico", salvaguardando "la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico"». Ha aggiunto che gli evocati parametri costituzionali di cui agli artt.3 e 53 Cost., non si oppongono in modo assoluto a una diversa concretizzazione da parte legislatore dei principi di capacità contributiva e, conseguentemente, di eguaglianza tributaria, che sia diretta (come stabilito dalla norma censurata) a identificare i presupposti impostivi nei soli effetti giuridici desumibili dal negozio contenuto nell'atto presentato per la registrazione, senza alcun rilievo di elementi tratti aliunde, «salvo quanto disposto dagli articoli successivi» dello stesso testo unico. Ha inoltre evidenziato che l'interpretazione evolutiva dell'art. 20, incentrata sulla nozione di causa reale, non appare coerente con la sopravvenuta introduzione nell’ordinamento dell'articolo 10 bis della legge 212 del 2000, poiché «consentirebbe all'amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall'altro, di svincolarsi da ogni riscontro di ‘indebiti’ vantaggi fiscali e di operazioni ‘prive di sostanza economica’, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell'ordinamento tributario nazionale e dell'Unione europea)». Ciò non toglie – secondo il Giudice delle leggi – che eventuali condotte di sottrazione all'imposizione di effettiva ricchezza imponibile possano RGN 16609/2017 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16609/2017 Numero sezionale 943/2022 Numero di raccolta generale 12110/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 rilevare sotto il profilo dell'abuso del diritto, alla cui repressione, tuttavia, non è funzionale la disposizione di cui all’art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986. 2.3. Con la successiva sentenza n. 39 del 2021 la Corte Costituzionale, oltre a ribadire la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1084 della l. n. 145 del 2018, in relazione alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost., ha dichiarato infondate le censure concernenti la portata retroattiva imposto da tale disposizione alla modifica dell’art. 20 affermando che «la legittimità di un intervento che attribuisce forza retroattiva a una genuina norma di sistema non è contestabile nemmeno quando esso sia determinato dall’intento di rimediare a un’opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore», fermo restando che l’interpretazione di legittimità dell’art. 20 non risultava comunque del tutto monolitica, trovando anche forte dissenso nella dottrina. Inoltre, la modificazione legislativa non poteva considerarsi a tal punto ‘imprevedibile’ da palesarsi irragionevole (neppure nella sua attribuita efficacia retroattiva), ponendosi invece essa su un piano di rispettata «coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico». 2.4. Alla luce di tali pronunce questa Corte ha affermato che «In tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, il criterio interpretativo fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nella formulazione successiva alla L. n. 205 del 2017, a cui della L. n. 145 del 2018, ex art. 1, comma 1084, va riconosciuta efficacia retroattiva, deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla RGN 16609/2017 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16609/2017 Numero sezionale 943/2022 Numero di raccolta generale 12110/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, fatte salve le diverse ipotesi espressamente regolate» (Sez. 5, n. 2677 del 28/01/2022, Rv. 663752 – 01; n. 9065 del 01/04/2021, Rv. 661164 – 01; sez. 5, n. 10688 del 22/04/2021, Rv. 661130 - 01). 3. Nella specie, l’Agenzia delle entrate ha posto a fondamento dell’avviso di liquidazione impugnato la riqualificazione come operazione unitaria di cessione d’azienda degli atti negoziali posti in essere dalle società contribuenti. La CTR, nel condividere la tesi dell’Ufficio e ritenere applicabile l’imposta di registro agli atti unitariamente considerati, non ha fatto corretta applicazione dell’art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986 così come modificato dall’art. 1, comma 87, l. n. 205 del 2017, in quanto fondata su elementi interpretativi extratestuali rispetto all’atto presentato alla registrazione e, segnatamente, riconducibili ad un’ipotesi tipica di finalizzazione mediante collegamento negoziale. Come affermato da questa Corte, le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda), dal momento che oggetto di tassazione è il solo atto presentato per la registrazione attesa l'irrilevanza degli elementi extratestuali e degli atti collegati (Sez. 5, n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282 - 01). A quanto esposto consegue l’accoglimento del primo motivo con assorbimento dei restanti. Non essendo necessari ulteriori RGN 16609/2017 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16609/2017 Numero sezionale 943/2022 Numero di raccolta generale 12110/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario delle contribuenti. Il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità rende opportuno disporre la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario. Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] RGN 16609/2017 F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E