CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 49309/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 01/02/2023 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata dinnanzi ad altra sezione della corte di appello di Catania. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1 febbraio 2023, la corte di appello di Catania confermava la sentenza del 14 ottobre 2021 del tribunale di Catania, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in ordine al delitto di cui all'art. 7 comma 1 del D.L. n. 4/2019 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Si contesta che la condanna sarebbe stata fondata sulla omessa rappresentazione dell'arresto del figlio sebbene la circostanza del non essere sottoposto a misura cautelare e del non essere destinatario di condanne definitive per taluni reati nei dieci anni anteriori alla entrata in vigore della legge, condizionante negativamente l'ammissione al reddito di cittadinanza, sia limitata al richiedente il beneficio e non a suoi parenl:i. Inoltre, l'imputata potrebbe avere ritenuto in buona fede che il figlio, detenuto dal 2017, non fosse più da considerarsi residente nella sua abitazione. Si sarebbe altresì omesso di valutare in che misura una dichiarazione completa e veritiera, nei termini in cui è stata contestata in sentenza, avrebbe inciso sull'importo erogato a titolo di reddito di cittadinanza. Profilo di rilievo, in considerazione del dato per cui sarebbe da escludersi la rilevanza penale di condotte realizzate nel richiedere l'accesso alla misura di sostegno in questione ove manchi il collegamento funzionale tra tali comportamenti e il risultato della indebita percezione della misura. E tanto nel quadro del dolo specifico richiesto. 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla determinazione della pena e delle statuizioni accessorie. Nello stabilire la pena, il giudice avrebbe omesso ogni motivazione e non avrebbe considerato i rilievi difensivi, così non lasciando comprendere il suo percorso logico-giuridico sul punto. 5. Il primo motivo è fondato, ed assorbe il secondo motivo, alla luce del principio - non considerato in sentenza - per cui le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in i. 28 marzo 2019, n. 26 solo se finalizzate ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura inferiore (ss. uu. del 13 luglio 2023 n.2588). 6.Da ciò consegue l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. ,C1-;P.Q.èl. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catani