CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 gennaio 2020
Cassazione n. 21905/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24605-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 1030/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/01/2020; Ric. 2020 n. 24605 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 1320/2020 del Tribunale di Roma che, rigettando l’appello da lei proposto avverso la sentenza n. 2943/2017 del Giudice di Pace cittadino, ha dichiarato inammissibile il ricorso per opposizione ex art. 615 c.p.c. che ella propose avverso un’intimazione di pagamento, afferente ad una cartella esattoriale relativa ad una sanzione amministrativa per la violazione del codice della strada. In particolar modo, sebbene l’appello avesse ad oggetto esclusivo l’omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure circa l’eccezione di prescrizione ex art. 28 l. 689/1981, stante il decorso del termine quinquennale tra la notifica della cartella esattoriale (17.07.09) e l’intimazione di pagamento (22.9.14), ciononostante, il giudice di appello ha rilevato che la ricorrente- appellante, con l’istaurazione del giudizio, aveva proposto una opposizione cd. recuperatoria, con cui, tra l’altro, censurava, poiché non le fu previamente notificato, il verbale di contestazione stesso. Stante la natura recuperatoria dell’opposizione, richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22080/2017, il giudice d’appello ha affermato che essa avrebbe dovuto essere proposta entroil termine di trenta giorni ex art. 7 co. 3 d.lgs. 150/2011, intercorrente tra la data di notificazione dell’intimazione di pagamento (22.9.2014) e la Ric. 2020 n. 24605 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -3- “notificazione” del ricorso (31.1.2014, data contestata in questa sede dalla ricorrente, la quale indica quella diversa del 13.11.2014: v. pag. 3 ricorso). Visto il decorso del termine de quo, il Tribunale ha dichiarato il ricorso in opposizione inammissibile. 2.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 615 c.p.c. per non avere la Corte d’Appello esaminato l’eccezione di prescrizione ex art. 28 l. 689/1981, già proposta in primo e in secondo grado. Richiama a tal proposito, l’ordinanza di questa Corte n. 22094/2019. 3. [OSCURATO:PERSONA] né l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA], controparti della ricorrente, hanno svolto attività difensiva in questo grado. 4. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 24 giugno 2022. 5. Il ricorso è fondato. Giova premettere che l’opposizione all’intimazione di pagamento può assolvere a plurime funzioni: non solo a quella di eccepire l’esistenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo (i.e. verbale di accertamento), ex art. 615 c.p.c., quali ad esempio la prescrizione del diritto di credito della PA, o la legittimità degli atti dell’esecuzione ex art. 617 c.p.c., ma può anche avere funzione cd. recuperatoria, consistente nel dedurre che il verbale di accertamento della sanzione amministrativa non fu mai notificato, con conseguente Ric. 2020 n. 24605 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -4- applicazione dell’art. 201, co. 5 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada). Proprio a proposito dell’opposizione cd. recuperatoria, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 22080/2017, hanno affermato il principio di diritto secondo cui essa deve essere proposta alla stregua di un’opposizione a verbale di accertamento, e cioè nel termine di trenta giorni ex art. 7 co. 3 d.lgs. ora citato, decorrente dalla notifica di un atto che porti a conoscenza l’opponente dell’atto di contestazione, che si assume però non essere stato notificato. Nella stessa sentenza ora citata, al par. 8.1, le Sezioni Unite specificano altresì che a tale termine non sottostà, però, l’opposizione all’esecuzione laddove essa, invece di svolgere tale funzione recuperatoria, consista, come nel caso in specie, nell’eccepire la prescrizione del diritto oggetto della pretesa della PA, e quindi, più in generale, nella deduzione di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (conf.: Cass. sez. VI-2 16333/2020; Cass. sez. II, 22094/2019; Cass. sez. 1, n. 5279 del 2002; Cass. S.U. n. 489/2000). Il Tribunale ha illegittimamente esteso il termine di decadenza ex art. 7 co. 3 d.lgs. 150/2011 al motivo che investiva la prescrizione, che rendeva l’opposizione in parte qua priva della funzione cd. recuperatoria. 6. Si rende quindi necessaria la cassazione con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, perché venga giudicata l’eccezione di prescrizione che l’attuale ricorrente aveva sollevato. Ric. 2020 n. 24605 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -5- 7. Al giudice del rinvio è demandata altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa compo